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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2022.30 (modifica di sentenza di divorzio - contributi per i figli) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 luglio 2022 da
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RE 1
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contro
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CO 1
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e ora sul reclamo 30 marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 17 marzo 2023 con cui il Pretore gli ha negato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 luglio 2013 RE 1 ha contratto matrimonio a __________ con CO 1 e dalla loro unione il 26 gennaio 2014 è nata A__________. Con decisione 16 novembre 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il divorzio e statuito in merito alle conseguenze accessorie, fra cui un contributo alimentare mensile indicizzato (in aggiunta agli assegni familiari) per la figlia di fr. 1'265.– sino al 6° anno di età, fr. 1'215.– sino al 12° anno di età, fr. 1'515.– sino al 16° anno di età e fr. 1'465.– sino al 18° anno di età o al termine della formazione scolastica o professionale, oltre ad un contributo di accudimento di fr. 1'115.– sino all’inizio della scuola media e di fr. 215.– sino al 16° anno di età. Su appello di RE 1 questo giudizio è stato riformato il 12 agosto 2020 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello sicché il contributo (oltre gli assegni familiari) per A__________ è stato stabilito in fr. 1'215.– dal 6° al 12° compleanno, fr. 1'515.– fino al 16° compleanno e fr. 1'465.– fino alla maggior età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, e il contributo di accudimento in fr. 840.– fino all’inizio della prima media della figlia.
RE 1 è padre di un altro figlio, Y__________, nato il 22 giugno 2011 da una precedente relazione con __________. Con contratto concluso e approvato il 14 settembre 2011 innanzi la Commissione tutoria regionale __________ (ora ARP __________) RE 1 si è impegnato a versare a titolo di mantenimento per Y__________ fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età, fr. 650.– mensili fino al 12° anno di età e fr. 700.– mensili fino al 18° anno di età o a formazione scolastica o professionale conclusa, contributi da adeguare al costo della vita e in aggiunta agli assegni familiari.
B. Con istanza 13 luglio 2022 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo già in via cautelare di ridurre il contributo di mantenimento a favore della figlia A__________ fino a concorrenza degli assegni familiari - per quanto non già percepiti dalla madre - poiché nel frattempo la sua situazione patrimoniale e reddituale era cambiata in modo radicale. L’attore ha inoltre postulato la concessione del gratuito patrocinio inclusi i costi del suo legale.
C. L’udienza conciliativa si è tenuta il 5 settembre 2022. In quella sede il Pretore ha inoltre stralciato la domanda cautelare in quanto ritirata dall’attore. Con risposta 25 ottobre 2022 la convenuta ha chiesto di respingere la domanda di modifica del contributo alimentare. In via riconvenzionale ha postulato l’attribuzione a sé dell’autorità parentale sulla figlia in via esclusiva. L’interessata ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio nella forma integrale compresi i costi dell’avv. PA 2. L’attore ha ribadito la sua richiesta di modifica con replica 28 novembre 2022 e con contestuale risposta riconvenzionale si è opposto all’assegnazione esclusiva alla madre dell’autorità parentale sulla figlia. La convenuta ha ribadito il suo punto di vista con duplica e replica riconvenzionale 19 gennaio 2023. Parimenti ha fatto l’attore con la duplica riconvenzionale 22 febbraio 2023.
D. Al dibattimento del 10 marzo 2023 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e notificato le relative richieste di prova, su cui il Pretore ha deciso seduta stante. Fra queste il primo giudice ha disposto per il 24 marzo 2023 l’interrogatorio del teste I__________, direttore dell’azienda __________ per la quale lavorava l’attore.
E. Con decisione 17 marzo 2023 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata da RE 1.
Il 24 marzo 2023 il Pretore ha raccolto la deposizione del teste I__________.
F. Con reclamo 30 marzo 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 17 marzo 2023 sia annullata e riformata nel senso che gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio compresi i costi dell’avvocato. In via subordinata chiede il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione.
Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.
G. Innanzi a questa Camera è pendente un parallelo reclamo (inc. n. 13.2023.36) presentato il 27 marzo 2023 da RE 1 contro la decisione 16 marzo 2023 di diniego del gratuito patrocinio emessa dal Pretore nella contestuale causa giudiziaria avviata con istanza 13 luglio 2022 nei confronti dell’ex compagna __________ e tesa alla soppressione dei contributi di mantenimento a favore del figlio Y__________ fissati nel contratto 14 settembre 2011 omologato dalla competente autorità (inc. n. SE.2022.30 della medesima Pretura).
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata datata 17 marzo 2023 è pervenuta al reclamante il 20 marzo 2023. Spedito il 30 marzo 2023 il gravame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore ha rilevato che l’attore aveva giustificato la richiesta di modifica dei contributi con il fatto di essere stato licenziato poiché per motivi di salute non era più in grado di svolgere dei turni di irregolari. Dalle prove offerte e dall’istruttoria (già chiusa) esperita nella parallela procedura giudiziaria di soppressione del contributo alimentare per il figlio Y__________ (inc. n. SE.2022.30) risultava tuttavia poco verosimile che la riduzione del salario non fosse da imputare a colpa o a scelta dell’attore, ciò che non era compatibile con i doveri di mantenimento verso due figli minorenni. La pretesa era così priva della necessaria probabilità di esito favorevole, da cui il diniego del gratuito patrocinio.
2.2 Il reclamante rileva che il Pretore si era fondato sull’audizione del teste I__________, sentito nella parallela procedura di modifica di contributo per l’altro figlio, oltre che sui certificati medici e le cartelle mediche assunti in quella stessa causa. Contesta che tali prove abbiano evidenziato elementi diversi da quelli che egli aveva sostenuto. Rileva in ogni caso che ai fini della decisione sul gratuito patrocinio, la valutazione delle probabilità di successo della causa deve essere fatta ad uno stadio embrionale e non in esito all’istruttoria della causa, pena la lesione delle regole della buona fede, in modo da consentire al richiedente di determinarsi sulle sorti da dare alla sua iniziativa processuale.
3. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
3.2 Ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n. 404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).
3.3 Il pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag. 143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).
4. Il reclamante lamenta il fatto che la domanda di gratuito patrocinio sia stata respinta dal Pretore dopo lo scambio degli allegati e alla luce dell’istruttoria oramai chiusa esperita nella parallela procedura di modifica del contributo di mantenimento del figlio Y__________. In quella vertenza era stata richiamata la cartella medica con i certificati medici - rinunciando il Pretore a sentire il medico di fiducia trasferitasi nel frattempo in __________ - ed era stato già sentito il datore di lavoro nella persona del teste I__________. Ora il reclamante afferma di essersi limitato a rilevare di avere comunicato a questa persona di non più sentirsi in grado di svolgere turni irregolari quale autista professionale, turni che oltretutto si prospettavano in aumento, poiché i suoi problemi di insonnia compromettevano il suo equilibrio sonno-veglia, la sua salute e la sicurezza pubblica. Contesta di avere richiesto il rilascio di un’attestazione di incapacità al lavoro da sottoporre al datore di lavoro, ciò che nemmeno aveva preteso e sostenuto. A differenza di quanto ritenuto dal Pretore, l’audizione di quel teste confermava appunto queste sue allegazioni. Sicché il rifiuto del gratuito patrocinio neanche poteva dipendere da quella testimonianza.
4.1 A mente del Pretore l’attore aveva sostenuto di essere stato licenziato poiché per motivi di salute non era più in grado di svolgere dei turni di irregolari. Questa allegazione non appariva verosimile alla luce dell’istruttoria già esperita nella parallela procedura di soppressione del contributo alimentare per l’altro figlio, in particolare in punto al motivo del suo licenziamento e all’esistenza di una passata o attuale malattia. La cartella medica non dava riscontro di una patologia in tal senso, rispettivamente di esami o puntuali accertamenti, mentre i certificati medici si limitavano a dare atto di un’insonnia lamentata dall’interessato. In quest’ottica poi l’attore nemmeno aveva chiesto l’assunzione di prove atte a comprovarne l’esistenza. Il teste I__________ sentito in quel contesto aveva dichiarato che l’interessato si era limitato a dire di non poter più sostenere i turni irregolari, senza accenno all’esistenza di una malattia che avrebbe legittimato dei turni compatibili con il suo problema medico. Da cui il suo licenziamento per rifiuto ingiustificato al lavoro. Per il Pretore era quindi inverosimile che la riduzione del salario non fosse imputabile a colpa o scelta dell’attore, ciò che era incompatibile con i doveri di mantenimento verso due figli minorenni. La pretesa era così priva della necessaria probabilità di esito favorevole, con conseguente diniego del gratuito patrocinio.
4.2 Si è detto che ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa non si dà luogo a particolari atti istruttori (sopra, consid. 3.2). Ora l’apprezzamento verosimile che sottende questo pronostico poco si concilia con l’assenza di elementi oggettivi a conforto di una malattia (passata o esistente) del reclamante di impedimento a svolgere dei turni irregolari di lavoro, se tali risultanze emergono da un’istruttoria di merito, nello specifico l’audizione del teste I__________ e i documenti medici assunti. Il fatto che riguardi l’istruttoria di un’altra causa giudiziaria poco cambia, nella misura in cui si tratta della parallela procedura di modifica introdotta dal reclamante lo stesso giorno (13 luglio 2022) e che è altresì finalizzata alla soppressione del contributo di mantenimento dell’altro figlio minorenne (sopra, consid. G). A maggior ragione se è sulle stesse risultanze istruttorie che si fonda tanto la decisione di diniego del gratuito patrocinio dell’attore pronunciata per quella procedura il 16 marzo 2023, quanto la decisione qui impugnata emessa il giorno dopo (17 marzo 2023). Nello specifico trattasi in particolare della cartella medica assunta agli atti previo richiamo del Pretore nella parallela procedura (inc. n. SE.2022.30: doc. rich. VII e IX) e che, peraltro, neanche risulta sia stata formalmente assunta quale prova nella procedura giudiziaria che qui ci occupa. Mentre l’audizione 16 marzo 2023 del teste I__________, integralmente confermata il 24 marzo 2023 nella procedura qui in esame, ha di fatto sancito la formale chiusura dell’istruttoria in quella identica vertenza giudiziaria (inc. n. SE.2022.30: verbale 16 marzo 2023 pag. 4).
4.3 Tutto ciò considerato, a fronte dei motivi così evidenziati dal Pretore, risulta difficile escludere a priori che, ragionevolmente, una parte con mezzi finanziari a disposizione avrebbe rinunciato ad intraprendere la causa qui in esame, e a ritenerla per questo sin dall’inizio priva di probabilità di successo (sopra, consid. 3.1). In una procedura di riduzione o soppressione di contributi alimentari del resto è pur sempre al debitore alimentare che rinuncia volontariamente con intenti malevoli al proprio impiego, al punto che il suo comportamento appaia abusivo, che la giurisprudenza non riconosce in toto tutela (DTF 143 III 233), eventualità che - a ben vedere - la sola assenza di un certificato medico non basta qui a confortare. Ancora è poi da considerare che, sempre con riserva della mala fede, laddove la probabilità di esito favorevole della causa venisse meno a fronte di prove assunte in corso di istruttoria, il gratuito patrocinio andrebbe tutt’al più e semmai negato - o revocato se già concesso - con effetto futuro e non retroattivo (Trezzini, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 120). Ne consegue che, venendo a realizzarsi una siffatta eventualità, gli estremi per conferire quella sorta di effetto retroattivo andranno ammessi con estremo riserbo e comunque imporranno una disamina esplicita e puntuale in punto alla mala fede che, come tale, andrà indicata ed espressamente motivata.
5. Per rinvio dell’art. 134 cpv. 2 CC la modifica di contributi alimentari per figli minorenni fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato (art. 284 cpv. 1 CPC) è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Giusta l’art. 286 cpv. 2 CC, il giudice modifica o toglie i contributi di mantenimento per figli minorenni su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate”.
5.1 La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell’una o dell’altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l’ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (cfr. fra tutti I CCA 11.2017.110 11 dicembre 2018 consid. 3 con vari rinvii; I CCA 11.2016.6 20 maggio 2016 consid. 5 in: RtiD I-2017 n. 2c pag. 616 con i vari riferimenti).
5.2 Inoltre, il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull’arco di più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell’azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati. Risultati d’esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato invece - come per i lavoratori dipendenti - il guadagno dell’ultimo anno (cfr. I CCA 11.2015.45 23 maggio 2017 consid. 6b con i vari riferimenti; DTF 143 III 617 consid. 5.1).
6. Il reclamante afferma invero correttamente che i presupposti per la concessione del gratuito patrocinio vanno esaminati in modo sommario e rispetto alla situazione esistente al momento della presentazione della relativa domanda. Nondimeno, a differenza di quanto egli pretende, la valutazione della probabilità di successo dell’azione di merito non si limita alle sole allegazioni e ai soli documenti della parte richiedente, ma può anche trarre spunto da allegazioni e documenti prodotti dalla controparte (sopra, consid. 3.3). Ora il reclamante chiede di beneficiare del gratuito patrocinio per rapporto alla causa giudiziaria di modifica della sentenza di divorzio in punto ai contributi di mantenimento per la figlia A__________, sostenendo di non poter più far fronte a tale onere a seguito del peggioramento della sua situazione finanziaria, in particolare reddituale, dovuto al licenziamento.
6.1 La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone che l’intervenuta modifica delle circostanze sia ragguardevole e duraturo (sopra, consid. 5.1). Ora, il reclamante contestualizza il cambiamento della sua situazione lavorativa al 1° gennaio 2021 allorquando, terminata al 31 dicembre 2020 l’attività dipendente presso l’azienda __________, ha deciso di dare avvio ad una sua attività imprenditoriale quale indipendente con una propria ditta individuale a cui affianca un’occupazione salariata a tempo parziale (act. I pag. 5 e 6; act. IV pag. 3 e 4). Questo oltretutto, come rileva la convenuta, in un campo nel quale l’interessato non ha nemmeno una formazione specifica (act. III pag. 4), allegazione rimasta incontestata. Premesso ciò, è dubbio che la situazione così descritta possa considerarsi sufficientemente stabilizzata da assurgere a ragguardevole e duratura modifica delle circostanze. Non foss’altro per il fatto che si rapporta ad una richiesta di modifica di contributo alimentare presentata il 13 luglio 2022, ovvero a distanza di un anno e mezzo dall’avvio della nuova attività, allorquando il reddito da attività indipendente presuppone di regola un arco temporale di almeno tre anni (sopra, consid. 5.2). Che poi egli pretenda di attualmente affiancare due attività lucrative da dipendente, comprova a maggior ragione e semmai la provvisorietà della sua situazione.
6.2 Si aggiunga poi ancora che la sentenza di divorzio si è diffusa anche in punto alla capacità reddituale della convenuta sicché in tal senso è stato per finire riconosciuto un contributo di accudimento fino all’inizio della prima media della figlia A__________ (sopra, consid. A). Il reclamante rivendica l’esigenza di un nuovo vaglio della sua capacità contributiva visto il tempo trascorso (reclamo pag. 9), ma senza nemmeno pretendere di avere in qualche modo tentato di circostanziare modifiche puntuali intervenute al riguardo. Né ciò risulta scorrendo l’istanza 13 luglio 2022 e lo scambio di allegati che ne è seguito.
6.3 Nelle condizioni così descritte (sopra, consid. 6.1 e 6.2), la causa promossa dall’attore non può comunque considerarsi provvista di esito favorevole sin dal suo avvio. In definitiva pertanto, anche se per altri motivi, nell’esito la decisione del Pretore merita conferma con conseguente reiezione del reclamo.
7. Il presente giudizio rende privo d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo, domanda che a fronte di una decisione negativa (diniego del gratuito patrocinio) risultava a priori inammissibile.
8. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 marzo 2023 di RE 1 è respinto.
2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).