Incarto n.
13.2023.44

13.2023.45

Lugano

18 agosto 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Olgiati e Giamboni

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2023.11 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 19 gennaio 2023 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 26 aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta di stralciare dai ruoli la procedura;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’8 marzo 1999 a __________. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato la vita separata delle parti con effetto dal 17 novembre 2015 nell’ambito di un procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale promosso dalla moglie CO 1 (qui convenuta), sfociato nella sentenza 25 maggio 2018 (inc. n. SO.2015.4760).

 

 

                                  B.   Con petizione 19 gennaio 2023 RE 1 ha postulato, previa convocazione delle parti all’udienza di conciliazione di rito, lo scioglimento per divorzio del matrimonio, la rinuncia a contributi di mantenimento tra coniugi, la liquidazione del regime matrimoniale sicché ogni coniuge restava proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui intestati e la suddivisione a metà dell’avere previdenziale. Ha inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                         Con istanza 13 febbraio 2023 la moglie ha chiesto a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.

 

 

                                  C.   All’udienza di conciliazione del 27 febbraio 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di divorzio, a cui la moglie ha aderito. Entrambi hanno inoltre indicato di vivere separati almeno dal mese di maggio 2018. Le parti hanno quindi concluso una transazione in punto allo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e alla suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di previdenza maturati.

 

                                         La procedura è stata sospesa fino al 31 marzo 2023, le parti avendo indicato che erano in corso delle trattative bonali per giungere ad un accordo sui restanti punti litigiosi.

 

 

                                  D.   Il 20 marzo 2023 il marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il 28 marzo 2023 la moglie si è opposta al ritiro della domanda di divorzio e allo stralcio della causa.

 

                                         Il 31 marzo 2023 il marito ha rilevato che trattandosi di divorzio unilaterale, il ritiro dell’azione costituiva desistenza dell’attore e quindi portava allo stralcio dai ruoli della causa in applicazione dell’art. 241 CPC.

 

 

                                  E.   Con decisione 5 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di stralciare dai ruoli la procedura di divorzio, rinviando al merito le spese giudiziarie di questo suo pronunciato. Ha inoltre assegnato al marito un termine scadente il 13 aprile 2023 per indicare il destino da dare al procedimento.

 

                                         Con scritto 13 aprile 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di ritiro dell’azione di divorzio e di stralcio dai ruoli della causa in corso, preannunciando già la sua intenzione di impugnare la decisione 5 aprile 2023.

 

                                         Con reclamo 26 aprile 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 5 aprile 2023 sia annullata. Postula inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                         La domanda di concedere effetto sospensivo al gravame è stata respinta il 27 aprile 2023 perché la sospensione della decisione che respingeva la richiesta di stralcio della causa sarebbe stata priva di effetto.

 

                                         Con osservazioni 2 giugno 2023 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, postulando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.

 

 

                                  F.   Nel frattempo, con ordinanza 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha proceduto alla riassegnazione dei ruoli di parte, attribuendo alla moglie il ruolo di attrice e assegnando alla medesima un termine di 30 giorni per motivare la sua domanda di divorzio in particolare sui punti litigiosi.

 

                                         Con reclamo, datato 27 aprile 2023, RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, sia annullata anche l’ordinanza 17 aprile 2023. Postula altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                         La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta il 17 maggio 2023.

 

                                         Questo gravame, a cui CO 1 si è opposta con osservazioni 2 giugno 2023 e contestuale richiesta del gratuito patrocinio, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.47/48).

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   La desistenza è la dichiarazione unilaterale con cui la parte attrice dichiara all’indirizzo del giudice di ritirare l’azione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 19 ad art. 241). Giusta l’art. 241 cpv. 2 CPC la desistenza ha effetto di una decisione passata in giudicato, sicché il giudice si limita a stralciare la causa dal ruolo emettendo il relativo decreto di stralcio (cpv. 3). Prima di emettere quel decreto di stralcio, il giudice deve valutare se la dichiarazione di ritiro pone fine al procedimento come tale o se lo stesso va proseguito (Richers/Naegeli, in: Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 14 ad art. 241; Gschwend/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 25 ad art. 241; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 23 e 30 § 23; Killias, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 47 ad art. 241).

 

                                1.1   La decisione con cui il giudice respinge la richiesta di stralciare la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC) e dispone la continuazione del procedimento è una decisione incidentale (Zwischenentscheid) ai sensi dell’art. 237 CPC, impugnabile mediante appello giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, rispettivamente, in assenza dei necessari requisiti, mediante reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC (Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 38 e 39 ad art. 241; Baeckert/Wallmüller, Rechstmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art. 241 ZPO), in: ZZZ 2014/2015 pag. 15 segg., 22). Giova in effetti rilevare che un diverso giudizio di secondo grado porterebbe alla fine del processo con conseguente importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 cpv. 1 CPC). Configura del resto una decisione incidentale quella con cui il giudice ammette l’esistenza di un presupposto processuale (Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 26 seg. ad art. 60), fra cui rientra anche l’assenza di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).

 

                                1.2   Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto non ha ritenuto dati i presupposti per passare alla procedura di divorzio su richiesta comune, ed ha così stabilito che il procedimento doveva continuare nella forma della procedura unilaterale. Ha nondimeno considerato che a fronte dell’unanime accordo delle parti sul principio del divorzio per il motivo previsto dall’art. 114 CC, il marito quale attore non poteva desistere unilateralmente dalla causa dovendo invece esservi anche il consenso della moglie, che aveva espressamente rifiutato. Ciò posto, con dispositivo n. 1 il primo giudice ha respinto la richiesta del marito di stralciare dal ruolo la procedura di divorzio. In tal senso il pronunciato in questione assurge così a decisione incidentale processuale giusta l’art. 237 CPC.

 

                                         La controversia riguardando il tema dello stralcio dell’azione di divorzio e quindi di una vertenza non patrimoniale, il dispositivo n. 1 della decisione 5 aprile 2023 era da impugnare con appello nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Nel contesto della decisione 5 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha inoltre fissato al marito un termine scadente il 13 aprile 2023 per indicare quale destino intendesse dare al procedimento (dispositivo n. 4). Preso in modo indipendente tale pronunciato ha carattere di decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC e, come tale, sarebbe impugnabile con reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

 

 

                                   2.   Il marito è insorto contro la decisione 5 aprile 2023 chiedendone l’annullamento con reclamo giusta l’art. 319 segg. CPC, senza distinguere tra dispositivo n. 1 e dispositivo n. 4. In particolare egli adduce l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC in quanto sarebbe costretto a divorziare contro la sua esplicita volontà, manifestata desistendo dalla relativa procedura da lui promossa. Dal canto suo la moglie si oppone al gravame, di cui contesta altresì l’ammissibilità per difetto di un pregiudizio difficilmente riparabile.

 

                                2.1   Ora, per quanto si è detto il reclamo e il tema del pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC) resterebbero attuali laddove fosse impugnato a titolo indipendente il dispositivo n. 4 - fissazione del termine al marito - trattandosi appunto di disposizione ordinatoria processuale (sopra, consid. 1.3), gravame che rientrerebbe nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra n. 1 LOG.

 

                                2.2   Premesso ciò quand’anche presentato in forma di reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in quanto concerne anche il dispositivo n. 1 della decisione 5 aprile 2023 il gravame in oggetto viene trattato quale appello (sopra, consid. 1.2). È in effetti da considerare che il giudizio impugnato è stato designato quale “decisione processuale” senza particolari distinzioni, che i rimedi giuridici indicati in calce alla medesima menzionavano il solo reclamo (proponibile appunto contro il dispositivo n. 4) e che per le particolarità della fattispecie in esame (sopra, consid. 1) la scelta del mezzo di impugnazione ammissibile non poteva dirsi d’immediata riconoscibilità (sentenza TF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1). Giova non da ultimo rilevare che il potere di cognizione per l’appello è più ampio rispetto a quello del reclamo (applicazione errata del diritto, e accertamento errato dei fatti che non deve essere manifesto: cfr. art. 310 e art. 320 CPC). Tutto ciò considerato, diventa inutile disquisire sul tema se è dato il pregiudizio difficilmente riparabile. Dell’impugnativa in questione se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

 

                                2.3   Il giudizio impugnato è pervenuto ad RE 1 il 7 aprile 2023 (doc. A annesso al reclamo). Sicché, richiamata la sospensione dei termini giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, consegnato “brevi manu” alla cancelleria del Tribunale d’appello il 26 aprile 2023 ossequiando il termine minimo di 10 giorni il gravame risulta in ogni caso tempestivo.

 

 

                                   3.   Nella fattispecie in esame il Pretore aggiunto ha in particolare rilevato che non si era passati alla procedura di divorzio su richiesta comune poiché all’udienza di conciliazione era stato accertato che il motivo del divorzio invocato era quello dell’art. 114 CC poiché al momento della domanda di divorzio i coniugi vivevano separati da oltre due anni, e meglio almeno da maggio 2018. Proprio perché questo era l’unico motivo invocato a sostegno della richiesta di divorzio del marito e confermato dalla moglie che vi aveva aderito, un ritiro della procedura entrava in discussione solo se richiesto congiuntamente dai due coniugi, come stabilito in DTF 142 III 713. In particolare la citata decisione precisava che il coniuge attore (richiedente) poteva desistere unilateralmente dalla procedura solo se il coniuge convenuto si fosse opposto alla procedura di divorzio o avesse postulato il divorzio tramite una propria domanda fondata su un motivo diverso da quello indicato dall’attore. Ma così non era nel caso concreto vista l’opposizione della moglie al ritiro e allo stralcio della causa. Il Pretore aggiunto ha quindi respinto la relativa richiesta del marito (dispositivo n. 1) e gli ha poi fissato un termine per determinarsi sul destino da dare al procedimento (dispositivo n. 4).

 

 

                                   4.   Giova anzitutto rilevare che non vi sono contestazioni sul fatto che la controversia di divorzio in esame è retta dalla procedura unilaterale, e non dalla procedura di divorzio su richiesta comune.

 

                                4.1   E in effetti la procedura continua secondo le norme del divorzio su richiesta comune solo se al verificarsi della pendenza della causa - intesa quale azione di divorzio giusta l’art. 290 CPC - i coniugi non sono ancora vissuti separati da almeno due anni e sono comunque d’accordo di divorziare (art. 292 cpv. 1 lett. a e lett. b CPC). Per contro non vi è passaggio alla procedura di divorzio su richiesta comune se sussiste il motivo addotto per il divorzio giusta l’art. 114 o (ma più problematico) l’art. 115 CC (Stalder/Van De Graaf, in: Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 291; art. 292 cpv. 2 CPC). Pertanto il passaggio alla procedura di divorzio su richiesta comune resta a priori escluso quand’anche il coniuge convenuto acconsenta al divorzio riconoscendone lo specifico motivo invocato nella relativa domanda di divorzio (Stalder/Van De Graaf, op. cit., n. 1 ad art. 292; Fountoulakis/D’andrès, in: Petit Commentaire CPC, 1a ed., 2020, n. 9 ad art. 292; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 292).

 

                                4.2   In concreto la vertenza ha preso avvio il 19 gennaio 2023 su azione del marito e per il motivo previsto dall’art. 114 CC, ritenuta la preventiva convocazione all’udienza di conciliazione. All’udienza il Pretore aggiunto ha accertato l’adesione e la volontà della moglie di sciogliere per divorzio il matrimonio e l’esistenza del motivo così invocato, ovvero che i coniugi vivevano separati da maggio 2018 (almeno) in forza delle loro stesse indicazioni e della sentenza 25 maggio 2018 emessa in esito alla pregressa procedura di protezione dell’unione coniugale (verbale 27 febbraio 2023, doc. D).

 

 

                                   5.   Il Pretore aggiunto ha nondimeno ritenuto che proprio perché sia la domanda di divorzio del marito sia l’adesione dichiarata dalla moglie all’udienza di conciliazione erano fondate sul motivo di cui all’art. 114 CC, il marito (coniuge attore e richiedente) poteva desistere dall’azione di divorzio solo congiuntamente alla moglie, come indicato in DTF 142 III 713. Di diverso avviso il marito secondo cui proprio perché la procedura di divorzio era e restava unilaterale, la sua sola richiesta di ritiro dell’azione comportava desistenza e stralcio della causa dai ruoli (art. 241 CPC). Un esito diverso non poteva giustificarsi in forza del richiamo alla decisione del Tribunale federale evocata dal Pretore aggiunto, poiché in quella fattispecie il divorzio era già stato pronunciato e la moglie convenuta lo aveva postulato con una propria separata domanda di giudizio e non limitandosi ad aderirvi in occasione dell’udienza di conciliazione.

 

                                5.1   Accertato all’udienza di conciliazione (art. 291 cpv. 1 CPC) che il motivo invocato per il divorzio risulta realizzato ai sensi dell’art. 292 cpv. 2 CPC (sopra, consid. 4), il procedimento continua in contraddittorio sui punti controversi (art. 291 cpv. 2 e 3 CPC; Stalder/Van De Graaf, op. cit., n. 6 ad art. 291; Fountoulakis/D’andrès, op. cit., n. 9 ad art. 292; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 292; Bähler, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 292). Più precisamente, qualora venisse accertata l’esistenza del motivo di divorzio invocato, il giudice cercherà comunque e dapprima di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze accessorie del divorzio (art. 291 cpv. 2 CPC). Se il motivo non dovesse sussistere o se un’intesa tra i coniugi non fosse poi raggiunta, il giudice impartirà all’attore un termine per motivare per scritto l’azione, e in caso di inosservanza del termine stralcerà la causa dal ruolo in quanto priva d’oggetto (art. 291 cpv. 3 CPC).

 

                                5.2   In DTF 142 III 713 il Tribunale federale ha stabilito che solo il giudice è competente a pronunciare lo scioglimento per divorzio del matrimonio, motivo per cui l’adesione ad una domanda di divorzio non poteva avere effetto di decisione passata in giudicato in applicazione dell’art. 241 cpv. 2 CPC (consid. 4.1). Ha quindi escluso la possibilità per un coniuge che intende divorziare in forza dell’identico motivo invocato nella domanda di divorzio dell’altro, di formulare analoga richiesta per il tramite di una domanda riconvenzionale per tutelarsi da un eventuale futuro ritiro dell’azione di divorzio (consid. 4.2). Ha poi ritenuto che di per sé il ritiro dell’azione di divorzio è possibile in ogni grado di giudizio fintanto che la procedura è pendente (consid. 4.3.1). L’alta Corte ha inoltre rilevato che quando i coniugi postulano concordemente innanzi ad un giudice lo scioglimento della loro unione coniugale per il medesimo identico motivo, è soltanto insieme che essi possono poi rinunciare a quella specifica domanda di causa. Sicché un ritiro unilaterale della domanda di divorzio può tutt’al più entrare in discussione solo nella misura in cui l’altro coniuge si è opposto allo scioglimento del matrimonio o ha invocato un motivo di divorzio diverso da quello su cui è fondata la domanda (consid. 4.3.3).

 

                                5.3   Questa conclusione è espressamente sostenuta da una parte della dottrina. In particolare Stalder/Van De Graaf riprendono la citata sentenza evidenziando che quando entrambi i coniugi rivendicano concordemente e per lo stesso motivo lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio, il potere di disposizione del coniuge attore ne risulta limitato nel senso che può rinunciare a proseguire nel procedimento solo unitamente alla controparte (op. cit., n. 7 ad art. 291). Essi soggiungono che laddove il termine per motivare l’azione non dovesse essere osservato, non sarebbe da procedere allo stralcio della causa giusta l’art. 291 cpv. 3 CPC ma la conseguenza sarebbe piuttosto un’implicita preclusione dell’attore a motivare in modo illimitato le sue rivendicazioni sui punti controversi rispettivamente a completare e/o integrare la motivazione di cui era già corredata la sua azione di divorzio, con conseguente fissazione al coniuge convenuto del termine per proporre la risposta (op. cit., n. 7 ad art. 291). A mente degli stessi autori peraltro, il limitato potere di disposizione che consegue dall’unanime e concorde volontà dei coniugi in punto al motivo sullo scioglimento per divorzio del matrimonio dovrebbe finanche imporre una loro richiesta congiunta rispetto ad una richiesta di mutazione dell’azione di divorzio in azione di separazione (op. cit., n. 1 ad art. 293).

 

                                         Fountoulakis/D’andrès sostengono che, accertata l’esistenza di un motivo del divorzio in sede d’udienza di conciliazione, i coniugi sarebbero legati da un accordo sulle relative conseguenze: questo perché non essendovi un passaggio alla procedura di divorzio su richiesta comune il giudice non procede più all’audizione secondo l’art. 287 CPC (op. cit., n. 6 ad art. 291 con riferimenti). Con rinvio a DTF 142 III 713 essi escludono un ritiro unilaterale dell’azione di divorzio nel caso in cui il coniuge convenuto dovesse basare il divorzio sullo stesso motivo, ritiro che resterebbe invece ammissibile laddove il coniuge convenuto avesse chiesto la reiezione della domanda di divorzio (op. cit., n. 6 ad art. 293). Di medesimo avviso Bähler, quando entrambe le parti postulano la pronuncia del divorzio per lo stesso motivo (op. cit., n. 2 ad art. 292). Anche Chabloz afferma che un ritiro unilaterale è di principio escluso anche in una procedura di divorzio su azione di un coniuge, a meno che il coniuge convenuto si opponga al divorzio o abbia chiesto il divorzio per un altro motivo (in: Petit Commentaire CPC, 1a ed., 2020, n. 12 ad art. 65).

 

 

                                   6.   Il primo giudice ha accertato che la moglie ha espresso la volontà di divorziare aderendo alla relativa domanda del marito fondata sull’art. 114 CC. Ha poi rilevato di avere riattivato la procedura - che era stata sospesa in ragione delle trattative in corso tra le parti - una volta ricevuta la richiesta di ritiro dell’azione di divorzio del marito e di averla sottoposta alla moglie affinché prendesse posizione in virtù del fatto che, appunto, aveva esplicitamente aderito al motivo del divorzio. Ha pure rilevato che quest’ultima aveva dichiarato di non essere d’accordo con il ritiro della causa di divorzio e chiedeva di fissare al marito un termine per la motivazione sulle conseguenze accessorie. Questi accertamenti non sono oggetto di contestazione in questa sede.

 

                                6.1   Ciò premesso, l’esistenza della volontà della moglie a che fosse pronunciato il divorzio, che risulta chiaramente dal verbale 27 febbraio 2023, è assodata. Questa volontà è stata in seguito ancora da lei ribadita contestualmente all’opposizione al ritiro dell’azione da parte del marito e allo stralcio della causa. Diversamente del resto, a fronte di un procedimento già in corso a cui aveva aderito nelle citate modalità e che per i motivi di cui si è detto restava unilaterale (sopra, consid. 4), l’interessata non avrebbe avuto motivo di introdurre un’ulteriore e separata domanda di divorzio fondata sul medesimo motivo e oggetto litigioso (sopra, consid. 5.2). L’eventualità di formalizzare una conclusione in tal senso in sede di risposta presupponeva poi che già fosse stato fissato il relativo termine alla moglie, ciò che l’interessata non aveva ancora avuto modo di fare a fronte della sospensione della procedura per le trattative in corso tra le parti (sopra, consid. C). E, ad ogni modo, il contraddittorio giusta l’art. 291 cpv. 3 CPC non poteva che riguardare i punti rimasti controversi e litigiosi (sopra, consid. 5.1), fra cui non rientravano più né la volontà di divorziare né il motivo che ne era alla base né la ripartizione a metà dell’avere LPP (verbale 27 febbraio 2023 pag. 2). L’adesione della moglie alla domanda di divorzio nell’ambito dell’udienza di conciliazione è quindi da considerare a tutti gli effetti quale domanda di divorzio della moglie. In applicazione dei principi sopra illustrati, (sopra, consid. 5.2), il ritiro dell’azione di divorzio necessitava quindi del suo consenso.

 

                                6.2   È vero che in concreto una decisione sul principio (e sul motivo) del divorzio da parte del Pretore aggiunto non c’è ancora stata, che in virtù dell’unità della decisione di divorzio sullo stesso il giudice pronuncia anche le conseguenze accessorie (art. 283 cpv. 1 CPC) e che da questa regola ci si può scostare solo se entrambi i coniugi vi acconsentono o se vi sono interessi preponderanti (DTF 144 III 298). Il tema non è però di rilievo per scostarsi dalle conclusioni tratte in DTF 142 III 713. Di per sé il ritiro di un’azione di divorzio resta infatti possibile fintanto che è pendente la pronuncia del medesimo e quindi a prescindere dal grado di giudizio in cui ci si trova (sopra, consid. 5.2). Invero va rammentato che il 19 gennaio 2023 il marito aveva presentato un’azione di divorzio fondata appunto sull’art. 114 CC e motivata con relative richieste di giudizio in punto alle conseguenze accessorie, azione che già era stata notificata alla convenuta. E sotto questo profilo, avendo la moglie convenuto sul principio e il motivo del divorzio giusta l’art. 114 CC, la conclusione tratta in DTF 142 III 713 consid. 4.3.3, ovvero che è solo con anche il suo consenso che la procedura poteva essere stralciata dai ruoli per desistenza (sopra, consid. 5.3), collima finanche con il tenore dell’art. 65 CPC. In definitiva pertanto il dispositivo n. 1 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di stralcio dai ruoli della causa di divorzio merita conferma.

 

                                6.3   All’udienza del 27 febbraio 2023 il primo giudice aveva rilevato che, laddove le trattative bonali in corso tra le parti sui punti ancora litigiosi non fosse giunta a buon esito, avrebbe assegnato al marito il termine per motivare la sua azione di divorzio (verbale 27 febbraio 2023 pag. 2). Ciò che anche in presenza di una domanda già motivata appare conforme con quanto disposto dall’art. 291 cpv. 3 CPC (sopra, consid. 5.3). Se non che, chiamato a decidere sul ritiro della petizione del marito e respinta la relativa richiesta di stralcio della causa, il Pretore aggiunto ha fissato al marito un termine scadente il 13 aprile 2023 per indicare quale destino dare al procedimento (dispositivo n. 4). E in quest’ottica l’assegnazione del citato termine non può essere seriamente criticata, giustificandosi anzi e quantomeno sotto il profilo dell’interpello giusta l’art. 56 CPC essendo stata prospettata la possibilità di una riassegnazione dei ruoli di parte attrice e convenuta. Sicché, anche al riguardo la critica si rivela infondata con conseguente conferma della decisione impugnata.

 

 

                                   7.   Le spese processuali del presente giudizio stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 13 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), trattandosi di procedura di divorzio priva di valore litigioso (sopra, consid. 1.2), sono poste a carico di RE 1 risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta. Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone la pendenza di una causa giudiziaria (art. 119 cpv. 1 CPC), che sarebbe venuta meno se fosse stata accolta la richiesta di ritiro e stralcio dai ruoli della procedura di divorzio - giustificata dall’interessato “siccome […] stava discutendo con i famigliari per trovare una soluzione a varie problematiche” non meglio specificate - e quindi privata di ogni probabilità di esito favorevole. Non ne può conseguire diversamente per il gravame introdotto a sostegno di questa stessa tesi e con medesimo ultimo obiettivo, ovvero lo stralcio dai ruoli della causa giudiziaria che ne è stata all’origine e alla cui sorte resta legata.

 

                                         RE 1 rifonderà a CO 1 un’indennità per ripetibili calcolata in base al Regolamento sulle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007 e che può essere stabilita in fr. 500.–, importo che remunera poco meno di 2 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.– ben sufficienti per redigere le osservazioni in oggetto. La domanda di gratuito patrocinio dell’interessata diventa pertanto priva d’oggetto.

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo (recte: appello) 26 aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1, con obbligo di rifondere a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

 

                                   4.   La domanda di gratuito patrocinio di CO 1 è priva d’oggetto.

 

                                   5.   Notificazione:

 

-      ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.