Incarto n.
13.2023.78

Lugano

18 ottobre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2022.4479 (domanda di revisione - divorzio su richiesta comune con accordo totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 23 settembre 2022 da

 

 

 RE 1 

patrocinato dagli   PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 30 giugno 2022 (correttamente: 2023) di RE 1 contro la decisione 19 giugno 2023 con cui, fra l’altro, il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione 12 maggio 2020 il matrimonio contratto il 9 dicembre 1999 ad __________ tra RE 1 (1958, cittadino italiano) e CO 1 (1969, cittadina statunitense) è stato sciolto per divorzio dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, nell’ambito di una procedura su richiesta comune, con omologazione della convenzione sugli effetti accessori con accordo completo stipulata dalle parti.

 

                                  B.   Con istanza 23 settembre 2022 RE 1 ha domandato la revisione della citata decisione di divorzio. In tal senso e nel merito ha chiesto di annullarne il dispositivo n. 2 e di modificare la clausola n. 5 della convenzione come segue: “Non si fa luogo al versamento di contributi alimentari tra i coniugi”.

 

                                         Con osservazioni 28 novembre 2022 CO 1 si è opposta alla domanda di revisione, postulandone l’inammissibilità e, in via subordinata, la reiezione. La convenuta ha inoltre eccepito di falso il documento D prodotto dall’istante a sostegno della domanda di revisione.

 

                                         Con replica spontanea 19 dicembre 2022 RE 1 ha ribadito le sue domande in punto all’istanza di revisione, e con osservazioni 5 gennaio 2023 ha contestato l’eccezione di falso.

 

                                         Con replica spontanea 20 gennaio 2023 CO 1 ha confermato l’eccezione di falso e con duplica spontanea 26 gennaio 2023 ha avversato l’istanza di revisione.

 

                                         Con duplica spontanea 6 febbraio 2023 RE 1 ha chiesto di respingere l’eccezione di falso e l’estromissione dei doc. 8, 13 e 14, ribadendo poi la domanda di revisione in sede di triplica spontanea 10 febbraio 2023 previa estromissione dagli atti della duplica spontanea 26 gennaio 2023 e del doc. 15.

 

                                         Con triplica spontanea 9 febbraio 2023 CO 1 ha qualificato come tardive e contrarie alla buona fede le allegazioni e richieste di cui alla duplica spontanea 6 febbraio 2023, confermando l’eccezione di falso insieme alle richieste di cui alla domanda di revisione. Il 16 febbraio 2023, ribadito in toto il suo punto di vista e ritenuta la causa matura per il giudizio ha postulato l’emanazione della decisione.

 

                                         Con quadruplica spontanea 27 febbraio 2023 RE 1 ha riaffermato la richiesta di estromissione dagli atti della duplica spontanea 26 gennaio 2023, del doc. 15 e dei doc. 8, 13 e 14, ha quindi ribadito la reiezione dell’eccezione di falso sollevata dalla convenuta e rinnovato le domande dell’istanza di revisione.

 

                                  C.   Con sentenza del 19 giugno 2023, in via preliminare, il Pretore aggiunto ha estromesso dall’incarto il doc. D accogliendo l’eccezione di falso (dispositivo n. 1 e 1.1) e ammesso agli atti i doc. 8, 13 e 14 (dispositivo n. 2 e 2.1). Il primo giudice ha quindi dichiarato irricevibile la domanda di revisione (dispositivo n. 3) e posto fr. 2'000.– di spese processuali a carico dell’istante con obbligo di versare alla convenuta fr. 5'000.– a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4).

 

                                  D.   Con reclamo 30 giugno 2022 (correttamente: 2023) RE 1 chiede ora di annullare la decisione 19 giugno 2023, di annullare il punto n. 2 della decisione di divorzio 12 maggio 2020 con cui è stata omologata la relativa convenzione sugli effetti accessori con accordo completo e di modificarne il punto n. 5 come segue: “Non si fa luogo al versamento di contributi alimentari tra i coniugi”. In via subordinata egli chiede di annullare la decisione 19 giugno 2023 e disporre il rinvio della causa all’istanza inferiore per la continuazione della procedura e l’emanazione di un nuovo giudizio.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo (art. 332 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Se accoglie la domanda di revisione il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC), ritenuto che nella nuova decisione egli statuisce anche sulle spese della precedente procedura (cpv. 2). Questa decisione sarà allora impugnabile con i rimedi ricorsuali ordinari (rispettivamente, dandosi il caso, anche straordinari) dati contro la decisione originaria (Tanner, Das Revisionsverfahren nach Art. 328-333 ZPO, in: ZZZ 2019 pag. 191 segg., 222).

 

                                1.1   Il termine utile per proporre il gravame è quello di 30 giorni se la procedura applicabile al procedimento originario era ordinaria o semplificata e di 10 giorni se era sommaria (sentenza del TF 5A_366/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6 in fine, citata anche in: SZZP/RSPC 2017 pag. 159 segg. e ius.focus 2018/1 Nr. 17; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 222). Trattandosi dell’istanza comune o dell’azione unilaterale di divorzio, in ogni caso, la procedura degli art. 274 a 293 è in linea di principio ordinaria, sicché sussidiariamente tornano applicabili le norme degli art. 220 segg. (art. 219 CPC; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 3 ad art. 274; Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 274).

 

                                1.2   La decisione impugnata è giunta al reclamante il 21 giugno 2023. Il gravame, rimesso alla posta il 3 luglio 2023 è pertanto tempestivo ed ammissibile.

 

                                   2.   Con il reclamo giusta l’art. 320 CPC possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                2.1   Il Pretore aggiunto ha ammesso agli atti i doc. 8, 13 e 14 prodotti dalla convenuta con le osservazioni 28 novembre 2022 poiché l’istante ne aveva chiesto l’estromissione solo con la duplica spontanea 6 febbraio 2023 rispetto all’eccezione di falso. Ha invece estromesso dagli atti il doc. D, accogliendo l’eccezione di falso giusta l’art. 178 CPC sollevata dalla convenuta con le osservazioni 28 novembre 2022. Il Pretore aggiunto ha inoltre dichiarato irricevibile la domanda di revisione in quanto proposta oltre il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione come stabilito dall’art. 329 cpv. 1 CPC.

 

                                2.2   Il reclamante lamenta un accertamento errato, incompleto e arbitrario dei fatti e l’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 152 CPC. Il 29 marzo 2023 il Pretore aggiunto aveva negato l’assunzione di altre prove offerte - audizioni testimoniali e interrogatori delle parti - da cui la lesione del suo diritto di essere sentito per carenza di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC) e il diniego di giustizia. Queste prove avrebbero dato riscontro dell’autenticità del doc. D e dell’attualità della relazione tra la convenuta e l’ex amante __________ sin dalla sottoscrizione del doc. D, in virtù di cui veniva meno il suo consenso alla convenzione di divorzio da lui sottoscritta. I doc. 8, 13 e 14 andavano per principio estromessi dall’incarto poiché prodotti violando le norme della LCA (correttamente: LLCA). Contesta poi l’intempestività della domanda di revisione, visto che egli aveva avuto evidenza di quella relazione solo a settembre 2022.

 

                                   3.   Giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC - norma su cui il reclamante ha fondato l’istanza di revisione - una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace.

 

                                3.1   La convenzione sugli effetti accessori del divorzio è valida giuridicamente solo se omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo (art. 279 cpv. 2 CPC). Non essendo un sostituto di decisione ai sensi dell’art. 241, va anzitutto percorsa la via dell’appello (per vizio del consenso sul divorzio) rispettivamente dell’appello o del reclamo (a dipendenza del valore di causa e la controversia riguarda gli effetti del divorzio), sicché la revisione è possibile solo una volta decorso il relativo termine di questi due rimedi giuridici e per quanto non sia proponibile un’azione di modifica della decisione di divorzio (Sutter-Somm/Seiler, op. cit., n. 6 ad art. 328; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 segg. e 15 segg. ad art. 289; Tanner, in: ZZZ 2019 pag. 191 segg., 198). Trattandosi di una transazione in senso lato, la convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal giudice può essere oggetto di revisione per il motivo di cui all’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (Tappy, op. cit., n. 18 seg. ad art. 289).

 

                                3.2   Per l’art. 329 cpv. 1 CPC la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Trattasi di un termine perentorio sospeso dalle ferie giudiziarie (Sutter-Somm/Seiler, op. cit., n. 1 ad art. 329; sentenza del TF 4A_421/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, in: SJ 2015 I 372). Il concetto di scoperta implica che gli elementi di fatto che formano il motivo di revisione siano conosciuti con sicurezza dall’istante: questo non presuppone che il richiedente sia sicuramente in grado di provare la nuova fattispecie rilevante, ma è sufficiente che abbia una conoscenza fondata secondo dei presupposti certi, ritenuto che mere presunzioni, oppure delle sole voci di corridoio, non sono sufficienti e pertanto non fanno decorrere il termine relativo della revisione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 6 e 7 ad art. 329; Sutter-Somm/Seiler, op. cit., n. 3 ad art. 329). Per quanto riguarda i fatti, il richiedente deve conoscere gli elementi necessari per sostanziare la sua domanda e che permettono di formulare delle conclusioni, con riferimento alla loro rilevanza in seno ad una procedura di revisione (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 329).

 

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha rilevato che il reclamante riconduceva il motivo di revisione alla scoperta della prosecuzione ininterrotta sin dal 2017 della relazione tra la convenuta e l’ex amante, contravvenendo con ciò alle premesse poste alla base del consenso che egli aveva dato alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore aggiunto, premesse che erano stata ancorate nell’“agreement” di cui al doc. C e nell’“addendum” di cui al doc. D, entrambi datati 10 dicembre 2019. Tali scritti - che avrebbero sostituito una pregressa convenzione prematrimoniale introvabile e che negava appunto il diritto ad alimenti in caso di tradimento da parte dell’ex moglie - suggellavano il principio per cui gli alimenti dovuti alla convenuta in forza della convenzione di divorzio dovevano cessare laddove si fosse rivelato falso quanto da lei dichiarato nel senso di escludere la continuazione o la ripresa di una relazione con l’ex amante.

 

                                4.1   Il Pretore aggiunto ha indicato che la domanda di revisione era stata introdotta il 23 settembre 2022, che la scoperta del motivo di revisione doveva risalire al più presto al 25 maggio 2022 e il reclamante sosteneva di avere avuto contezza dell’attualità di quella relazione il 14 settembre 2022 dopo avere approfondito la questione insospettito da una serie di circostanze: in particolare l’acquisto alla convenuta da parte dell’ex amante di un’abitazione e di un’automobile di lusso e il riscontro dai social network della figlia comune con l’ex moglie di fotografie di un viaggio in Europa insieme alla madre convenuta, all’ex amante e alla di lui figlia.

 

                                4.2   Nondimeno, il primo giudice ha evidenziato che i documenti fotografici prodotti non recavano date, sicché non vi era modo di collocare temporalmente né l’abitazione né l’automobile posteggiata nel garage, men che meno le sedicenti vacanze trascorse in Europa, e pertanto di dare indicazioni utili circa il momento in cui il reclamante aveva avuto conoscenza della relazione. Quelle fotografie oltretutto nemmeno ritraevano l’ex amante. Il Pretore aggiunto ha poi richiamato lo scritto 26 aprile 2021 prodotto agli atti dalla convenuta quale doc. 3 e con cui la legale del reclamante preannunciava alla convenuta le stesse conclusioni e conseguenze poste a sostegno del motivo di revisione. In particolare egli non si era detto convinto della spiegazione data dal reclamante secondo cui all’epoca nutriva solo dei meri dubbi e intendeva con ciò incalzare la convenuta per provocare una sua reazione. Inoltre, alla luce dell’e-mail 4 aprile 2021 con cui la convenuta interpellava l’ex marito a onorare il pagamento degli alimenti del divorzio (doc. 15), il doc. 3 diventava semmai il giustificativo ideale per interrompere in modo definitivo ogni futuro obbligo di versamento. Il Pretore aggiunto ha pure ricordato che il reclamante non contestava l’avvio delle procedure d’incasso forzato da parte della convenuta per porre in esecuzione il suo obbligo di pagamento, mentre era irrilevante che l’avvio di tali iniziative fosse stato posticipato di due anni. Ciò posto, rispetto alla presa di posizione 4 aprile 2021 e 26 aprile 2021, non risultava che il reclamante avesse raccolto elementi utili a fugare i suoi dubbi, fermo restando che quest’ultimo scritto (doc. 3) appunto menzionava le stesse circostanze in punto all’abitazione e alle vacanze addotte a sostegno della domanda di revisione. Per il Pretore aggiunto questo consentiva di ritenere che con ogni verosimiglianza le prove di allora corrispondevano a quelle di oggi, sicché l’istanza di revisione 23 settembre 2022, presentata ad oltre un anno di distanza dallo scritto 26 aprile 2021, risultava ampiamente tardiva e come tale irricevibile.

 

                                   5.   Il reclamante contesta che la domanda di revisione sia intempestiva e rimprovera al Pretore aggiunto di essere incorso in un accertamento errato dei fatti con conseguente applicazione errata del diritto. Afferma che, con l’audizione dei diversi testimoni e l’interrogatorio delle parti, egli intendeva provare (anche) la tempestività della sua domanda di revisione: in particolare l’audizione della convenuta e della figlia comune diventava indispensabile per la ricerca della verità materiale, senza la quale egli era completamente precluso dalla possibilità di adempiere al proprio onere probatorio. Egli sostiene che il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui gli elementi di fatto che formano il motivo di revisione sono conosciuti con sicurezza. E, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, allorquando era stata inviata la lettera 26 aprile 2021 egli non disponeva di prove ma nutriva solo dubbi in punto alla mancata cessazione della relazione intrattenuta dalla convenuta, tant’è che a supporto di quello scritto non era allegato alcun documento probatorio. A settembre 2022 aveva invece avuto evidenza del perdurare di quella relazione, e per situare temporalmente le fotografie del viaggio in Europa era necessario sentire le parti e i testimoni, ciò che il Pretore aggiunto aveva negato. Ma invano.

 

                                5.1   L’interessato non si confronta con le puntuali considerazioni sviluppate dal Pretore aggiunto. In particolare egli non sostiene che la documentazione fotografica agli atti rechi riferimenti temporali. D’altra parte il reclamante neppure sostiene che quelle fotografie diano evidenza del sedicente ex amante. Di contro in punto allo scritto 26 aprile 2021 (doc. 3) il reclamante si limita a riproporre la tesi sostenuta in sede di replica spontanea 19 dicembre 2022. Egli non nega però che quello stesso scritto già prospettava l’esistenza di chiare circostanze probanti riguardo ad una soluzione abitativa unica della convenuta e dell’ex amante, rispettivamente ai loro viaggi e vacanze insieme. Il reclamante non afferma neppure che - a differenza di quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - lo scritto 26 aprile 2021 non si rapporti all’e-mail 4 aprile 2021 (doc. 15) con cui la convenuta lo sollecitava ad adempire al suo obbligo di mantenimento. E ancor meno contesta che il mancato pagamento di quegli alimenti sia poi sfociato in procedure d’incasso forzato a suo carico. Inoltre, il reclamante non propone spiegazioni oggettive a conforto del fatto che, rispetto ai sedicenti dubbi a cui egli avrebbe unicamente inteso dare voce con lo scritto 26 aprile 2021, egli avesse poi raccolto elementi diversi e utili per corroborare la sua tesi. Lacuna che ha convinto il primo giudice del fatto che allora l’interessato disponesse delle stesse prove poste alla base della domanda di revisione 23 settembre 2022 qui in esame.

 

                                5.2   Certo, il reclamante censura la mancata assunzione delle altre prove da lui offerte - segnatamente audizione testi e interrogatorio delle parti - in assenza delle quali egli si pretende precluso nel dimostrare (anche) la tempestività della domanda di revisione. Nondimeno, l’interessato sembra con ciò non voler considerare che di per sé la dimostrazione in punto alla pretesa esistenza e/o continuazione sin dal 2017 di una relazione di coppia e vita in comune tra la convenuta e l’ex amante nulla dice riguardo all’esatto momento in cui egli avrebbe avuto conoscenza di tale circostanza, rispettivamente perché quel momento dovrebbe essere successivo allo scritto 26 aprile 2021, con cui in modo appunto circostanziato e per mano del suo legale egli rendeva partecipe la convenuta di questa evidenza e delle conseguenze che - a suo modo di vedere - ne dovevano derivare.

 

                                5.3   Tutto ciò considerato mal si vede come si possa ora seriamente rimproverare al Pretore aggiunto di avere giudicato irricevibile in quanto ampiamente tardiva la domanda di revisione inoltrata il 23 settembre 2022 ad oltre un anno di distanza dallo scritto 26 aprile 2021. Non potendosi in tal senso ravvisare elementi costitutivi di un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o di un’errata applicazione del diritto, il reclamo va respinto.

 

                                   6.   L’esito del giudizio odierno rende inutile disquisire oltre in punto alla censurata estromissione dagli atti del doc. D conseguente l’accoglimento dell’eccezione di falso sollevata dalla convenuta (decisione impugnata, dispositivo n. 1 e 1.1) e ammissione agli atti dei doc. 8, 13 e 14 (decisione impugnata, dispositivo n. 2 e 2.1). Si tratta di documenti proposti a sostegno della tesi di merito della revisione, ovvero la rivendicata cessazione dell’obbligo di pagamento di alimenti stabilito dalla convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Come tali essi sono del tutto inconferenti ai fini dell’esigenza di ossequio del termine di 90 giorni (art. 329 cpv. 1 CPC) determinante per la tempestività della domanda di revisione, presupposto che per quanto si è detto (sopra, consid. 4 e 5) non risulta adempiuto.

 

                                   7.   Le spese processuali del reclamo, posto il valore litigioso della vertenza di fr. 356'000.– rimasto incontestato, sono fissate in fr. 1'000.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 1'000.– per le decisioni su reclamo). Per il principio di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) esse sono a carico del reclamante.

 

                                   8.   Sul reclamo in esame, che non ha posto questioni di principio o di rilevante importanza, la presente Camera si pronuncia nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 30 giugno 2022 (correttamente: 2023) di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 1'000.–, sono poste a carico di RE 1.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 30 giugno 2022 [correttamente: 2023] alla controparte):

 

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).