Incarto n.
13.2023.96

Lugano

9 gennaio 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

cancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.33 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con azione 14 marzo 2023 da

 

 

 CO 1 

già patrocinata dall’ PA 2

ora patrocinata dall’ PA 3

 

 

 

contro

 

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 18 settembre 2023 di RE 1 contro la decisione 5 settembre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio 28 marzo 2023;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio il 15 settembre 2018 a __________. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ e __________.

 

                                         Il 7 dicembre 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra le parti e ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie con accordo completo da esse conclusa. Entrambi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, comprensivo dei costi dei rispettivi legali.

 

                                  B.   Con azione 14 marzo 2023 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona CO 1 ha chiesto - già in via supercautelare e cautelare - la modifica della sentenza di divorzio nel senso di far obbligo al padre di versare i contributi alimentari per le due figlie oltre ad un contributo di accudimento per lei. CO 1 ha inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a favore dell’avv. PA 2 e l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie.

 

                                         A mente della procedente, RE 1 avrebbe sottaciuto di percepire una rendita AI quando era stata redatta la convenzione di divorzio, che escludeva momentaneamente un suo obbligo di versamento dei contributi di mantenimento per le figlie e di accudimento per la madre, compromettendo poi l’erogazione delle relative prestazioni di aiuto statali.

 

                                  C.   Con osservazioni 28 marzo 2023 alle domande cautelari RE 1 si è opposto all’azione di modifica della sentenza di divorzio e alle richieste cautelari, chiedendo di far ordine a CO 1 di produrre documenti attestanti redditi e beni e gli assegni per figli, di prima infanzia e familiari integrativi sino ad allora percepiti. A sua volta l’interessato ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  D.   All’udienza del 10 maggio 2023 a provvisoria modifica della sentenza di divorzio è stato fissato il versamento di un contributo per le due figlie di fr. 275.– ciascuna (oltre assegni per figli), modifica valida nelle more istruttorie e fino a pattuizione di una soluzione consensuale, riservata la riattivazione della causa.

 

                                  E.   Il 17 agosto 2023 CO 1 ha chiesto la riattivazione della causa. E, su sua richiesta, il 18 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha prorogato la validità dei contributi provvisori da versare a favore delle figlie.

 

                                         Con replica cautelare 3 settembre 2023 CO 1 ha quindi ribadito le sue richieste di giudizio.

 

                                  F.   Con decisione 5 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio 28 marzo 2023 di RE 1.

 

                                         Con separata decisione il Pretore aggiunto ha respinto anche la domanda di gratuito patrocinio 14 marzo 2023 di CO 1 con richiesta di nomina dell’avv. PA 2 a patrocinatrice d’ufficio.

 

                                  G.   Con reclamo 18 settembre 2023 RE 1 impugna la decisione 5 settembre 2023 di reiezione della sua domanda di gratuito patrocinio, che chiede sia modificata nel senso che gli sia concesso. In via subordinata chiede che la causa sia rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione impugnata 5 settembre 2023 è pervenuta al reclamante l’8 settembre 2023. Spedito il 18 settembre 2023 (busta d’invio originale) il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                1.2   Inoltre il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

                                   2.   L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Il doc. C che accompagna il reclamo da atto di accertamenti situabili temporalmente a settembre 2023. È da considerare nuovo giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC e quindi inammissibile.

 

                                   3.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                3.1   Il Pretore aggiunto, in capo al reclamante, ha tenuto conto di un reddito mensile di almeno fr. 4'169.–  (fr. 2'769 di indennità giornaliere AI e fr. 1'400.– da attività lucrativa), per rapporto ad un fabbisogno mensile di fr. 3'352.– (fr. 1'200.– di minimo vitale LEF, fr. 675.– di affitto, fr. 23.– di spese accessorie, fr. 329.– di cassa malattia, fr. 714.– di spese necessarie per trasferte di lavoro, fr. 110.– per pasti fuori casa, fr. 101.– per spese di trasporto per esercizio dei diritti di visita e fr. 200.– per il vitto delle due figlie durante i diritti di visita). Ha pertanto considerato che a fronte di un agio di circa fr. 800.– mensili, il reclamante potesse pagare i costi di causa e di patrocinio legale, se del caso a pagamenti rateali. Di qui il diniego del gratuito patrocinio.

 

                                3.2   Il reclamante lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione del diritto. Il reddito lordo mensile era da stabilire in fr. 3'991.70, visto che sull’indennità giornaliera lorda dell’AI erano da dedurre i contributi sociali di rito. Il fabbisogno mensile assommava a fr. 4'258.55, dovendosi considerare l’intera spesa d’alloggio di fr. 1'350.– poiché viveva solo, mentre le spese necessarie per le trasferte di lavoro andavano ammesse in ragione di fr. 968.65. Da cui un saldo negativo di fr. 266.85. E, volendo prescindere da una modifica delle spese di trasferta, risultava comunque un ammanco di fr. 12.30. L’esistenza di un’eccedenza di fr. 800.– era quindi errata, fermo restando che era d’altro canto da tener conto della riserva di soccorso.

 

                                   4.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                         È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

 

                                   5.   A titolo di entrate il primo giudice ha conteggiato fr. 4'169.– totali mensili, di cui fr. 1'400.– da attività lucrativa e fr. 2'769.– da indennità AI, quest’ultima quantificata dipartendosi dal relativo certificato di febbraio 2023 ovvero da un’indennità giornaliera di fr. 92.– per una media di 30 giorni. Dal canto suo il reclamante obietta che è da ritenere l’indennità giornaliera AI al netto degli oneri sociali e quindi di fr. 86.39, da cui una media mensile (su 30 giorni) di fr. 2'591.70 e non di fr. 2'769.–.

 

                                         Ora, tanto dal conteggio IAS di febbraio 2023 che accompagna il certificato municipale di ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. 10) quanto dalla decisione IAS del 18 novembre 2022 che l’ha preceduta (doc. 6.1) emerge che l’indennità giornaliera AI assomma a fr. 92.30 ed è soggetta all’obbligo contributivo legale pari al 6.4% (cfr. anche doc. S n. 27), dedotti i quali si ha un netto di fr. 86.39. Posto un totale annuo netto di fr. 31'532.35 (fr. 86.39 su 365 giorni) si ha una media mensile pari a fr. 2'627.69 netti. Motivo per cui, in realtà, le entrate totali in capo a RE 1 si attesterebbero a fr. 4'028.–.

 

                                   6.   Il Pretore aggiunto ha stabilito il fabbisogno del reclamante in fr. 3'352.– comprensivi di fr. 1'200.– di minimo vitale LEF, fr. 675.– di affitto, fr. 23.– di spese accessorie, fr. 329.– di cassa malattia, fr. 714.– di spese necessarie per trasferte di lavoro, fr. 110.– per pasti fuori casa, fr. 101.– per spese di trasporto per esercizio dei diritti di visita e fr. 200.– per il vitto delle due figlie durante i diritti di visita.

 

                                6.1   A titolo di costo per l’affitto e spese accessorie il primo giudice ha precisato di avere dimezzato i relativi importi in quanto dal contratto di garanzia Firstcaution risultava che i contraenti per l’appartamento in questione fossero due (doc. 9.4). Dal canto suo il reclamante reputa il dimezzamento di questa spesa frutto di un accertamento manifestamente errato i fatti, visto che il signor __________ - nominativo che figura appunto quale altro contraente - non ha mai abitato nell’abitazione da lui locata ma si è limitato a fungere da suo garante, in assenza di cui egli sarebbe stato precluso dalla stipula del contratto di locazione. Pertanto la spesa era da computare integralmente, ovvero in ragione di fr. 1'350.– (affitto e spese accessorie incluse) in luogo di fr. 698.– ammessi dal primo giudice. Se non che, come già si è detto (sopra, consid. 2), i relativi documenti attestanti il ruolo di garante di __________ sono inammissibili in questa sede di giudizio poiché nuovi. Sotto questo profilo il Pretore aggiunto non è quindi incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                6.2   Con riferimento alla posta di spese di trasferta per lavoro in auto il Pretore aggiunto non ha ritenuto tutto corretto il conteggio dei chilometri come esposti al doc. 7.1, che ha quindi rettificato tenendo conto di 33.4 km per 5 giorni, 66.8 km per 10 giorni e 92.6 km per 5 giorni e riconoscendo in definitiva un onere mensile complessivo di fr. 714.–. Il reclamante lamenta anche su questo punto un accertamento manifestamente errato dei fatti, poiché a suo modo di vedere il conteggio di totali 1'761 km di cui al doc. 7.1, 7.1.1 e 7.1.2 è corretto: in particolare frequentando la scuola a __________ per 5 giorni, egli percorreva in andata 92.6 km e altrettanti 92.6 km per il ritorno, ritorno che il primo giudice non aveva invece considerato. Alla tariffa di fr. 0.55/km si aveva così un totale di fr. 968.55 e non di soli fr. 714.–. Ma a torto. Il conteggio dei km per la tratta da casa __________ a scuola __________ prodotto agli atti attesta una distanza in auto di 46.3 km (doc. 7.1.1), sicché la distanza di complessivi 92.60 km include già tanto l’andata quanto il ritorno, per complessivi 463 km sull’arco di 5 giorni. Posto questo correttivo il totale mensile in km si attesta correttamente a 1'298, pari al costo di fr. 714.– alla tariffa di fr. 0.55/km. Anche in proposito è così da escludere un accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                6.3   Nondimeno. Va pur rilevato che in occasione della prima udienza il Pretore aggiunto ha conferito valore di decisione provvisoria nelle more istruttorie all’omologato l’accordo provvisorio di modifica della convenzione di divorzio con cui il reclamante si obbligava a versare per le figlie un contributo alimentare di complessivi fr. 550.– mensili (fr. 275.– ciascuna) - al netto degli assegni per figli - per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2023, la prima volta entro il 31 maggio 2023 (verbale 10 maggio 2023). Con decisione 18 agosto 2023 tale obbligo di versamento è stato poi confermato - le parti non avendo ancora raggiunto una soluzione consensuale definitiva - e prorogato dal primo giudice “a valere almeno sino alla prossima udienza di notifica prove cautelari” (fascicolo rosa “corrispondenza”). Pronunciati questi che hanno di fatto parzialmente risposto alla richiesta formulata già in via supercautelare dalla parte attrice, e con cui rivendicava il ripristino dell’obbligo di pagamento di contributi alimentari a carico del convenuto, che di fatto la convenzione di divorzio aveva congelato fintanto che l’interessato non fosse riuscito a conseguire un reddito che superasse il proprio fabbisogno minimo.

 

                                         Ora i contributi di mantenimento per figli minorenni e l’ex coniuge rientrano in quello che è il fabbisogno minimo del debitore e devono essere inclusi quando effettivamente versati e se è da ritenere che lo saranno anche in futuro (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 164 segg. ad art. 117). Ciò posto, nello specifico il fabbisogno stabilito dal Pretore aggiunto in capo al reclamante non tiene minimamente conto di tale onere contributivo verso le figlie, quand’anche sia stato pronunciato a posteriori rispetto alla domanda di gratuito patrocinio 28 marzo 2023 e - fino a prova contraria almeno - sia persino esecutivo essendo stato stabilito da una decisione giudiziaria, seppur provvisoria. Come tale esso è quindi prioritario per rapporto al finanziamento di eventuali oneri processuali e di patrocinio, posto che il primo non può certo andare a scapito del secondo. Diversamente sarebbe come inficiare a priori l’obbligo di versamento del contributo alimentare a carico del reclamante e non tenere in debito conto la situazione finanziaria effettiva e specifica del richiedente (sopra, consid. 4). Richiamato anche il principio inquisitorio limitato, la mancata inclusione di tale onere nel fabbisogno del reclamante da parte del Pretore aggiunto è costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto. Seppure il reclamante non abbia inserito l’importo nel proprio fabbisogno, è comunque da includere anche l’importo complessivo di fr. 550.– deciso a titolo di contributi di mantenimento provvisori per le figlie.

 

                                   7.   Per quanto si è detto, a fronte di un complessivo di reddito ricondotto a fr. 4'028.– (sopra, consid. 5) e di un fabbisogno mensile che si attesta a fr. 3'902.– (sopra, consid. 6 e 6.3) l’eccedenza mensile in capo al reclamante si riduce a fr. 126.–, in luogo dei fr. 800.– rilevati dal Pretore aggiunto, importo che nelle circostanze specifiche non gli consente di far fronte alle spese giudiziarie del procedimento che oppone le parti. Basti ritenere che il contributo alimentare per le figlie di complessivi fr. 550.– oltre che provvisorio è finanche inferiore rispetto ai relativi fabbisogni determinati in base ai parametri della convenzione di divorzio (doc. C), differenza che quell’eccedenza non coprirebbe affatto. Nelle siffatte circostanze il presupposto di indigenza è da ritenersi pertanto adempiuto (art. 117 lett. a CPC). Trattandosi poi di una vertenza di famiglia (modifica di sentenza di divorzio), non si può nemmeno ritenere che il diritto del reclamante a difendersi sia a priori sprovvisto di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Il reclamo, fondato, va pertanto accolto e la decisione riformata nel senso di ammettere il reclamante al beneficio richiesto.

 

                                   8.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato, risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 Ill 501 consid. 4.1.2).

 

                                         Allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 Ill 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto appare congrua un’indennità di fr. 300.–, pari ad un dispendio di tempo di almeno un’ora di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.– (art. 12 e 14 Rtar) senz’altro sufficienti a proporre l’unica censura ammissibile e pertinente (una pagina) sollevata, l’esito positivo del reclamo essendo per il resto da ricondurre al principio inquisitorio limitato.

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   Per quanto ammissibile il reclamo 18 settembre 2023 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 5 settembre 2023 (inc. n. DM.2023.33) della Pretura del Distretto di Bellinzona è riformato come segue:

 

                                         “1. L’istanza di gratuito patrocinio 28 marzo 2023 di RE 1, __________, relativamente alla causa DM.2023.33 di questa Pretura, è accolta.

                                         §. RE 1 è avvertito del suo obbligo di rifusione nei confronti dello Stato giusta l’art. 123 CPC.”

 

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà a RE 1 fr. 300.– di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     .

 

                                         Comunicazione:

                                         - Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         - UIPA, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).