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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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cancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.25 (contratto di lavoro - procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 febbraio 2020 da
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CO 1
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contro
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RE 1
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e ora sul reclamo 25 settembre 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 e n. 3 della decisione 12 settembre 2023 con cui il Pretore ha statuito in materia di prove;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d’impiego a tempo indeterminato 25 agosto 2017 CO 1 è stato assunto quale Senior Relationship Manager, per il settore International Private Banking con il titolo di co-direttore, dalla banca RE 1 (nel seguito: Banca). Oltre alla retribuzione annua lorda di fr. 250'000.–, il contratto prevedeva un bonus minimo garantito di fr. 100'000.– lordi per l’anno 2017, un target bonus per il 2018, 2019 e 2020 condizionato e calcolato a dipendenza del raggiungimento di determinati obiettivi, e dall’anno 2021 la possibilità di vedersi attribuire un bonus discrezionale da parte della Banca.
B. Il 25 febbraio 2019 la Banca ha disdetto in via ordinaria il contratto d’impiego con effetto al 31 agosto 2019, esonerando da subito CO 1 dal fornire la sua prestazione lavorativa, ritenuto il “mancato raggiungimento degli obiettivi di performance e dalla ripetuta violazione di alcune direttive interne”.
Il 28 marzo 2019 la Banca ha disdetto con effetto immediato e per cause gravi il contratto di lavoro di CO 1 segnatamente, e in aggiunta ai già evocati motivi, per “ripetute violazioni a istruzioni e direttive, in particolare per avere contattato, nonostante tre diffide scritte, clienti della Banca”, per “accesso non autorizzato allo stabile della Banca” e per avere “sottaciuto elementi rilevanti, ai fini della creazione del rapporto di fiducia, al momento della sua assunzione”.
C. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 10 febbraio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna della Banca a pagargli fr. 126'453.32 lordi oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a titolo di crediti salariali arretrati e fr. 145'833.33 netti oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a titolo di indennità ex art. 337c CO e 336a CO. Con risposta 26 giugno 2020 la Banca ha chiesto di respingere la petizione.
In sede di replica 13 ottobre 2020 l’attore ha ribadito il suo punto di vista e aggiornato la sua richiesta di condanna di pagamento a fr. 106'271.46 lordi oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a titolo di crediti salariali arretrati e a fr. 145'833.33 netti oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2019 a titolo di indennità ex art. 337c CO e 336a CO. Con duplica 1° febbraio 2021 la Banca ha confermato le proprie domande.
D. Il 23 febbraio 2021 si è svolta l’udienza delle prime arringhe e le parti, confermate le rispettive domande, hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Il 28 aprile 2021 il Pretore ha disposto una prima audizione di 8 testi e dell’attore, limitando l’istruttoria ai motivi della disdetta immediata per cause gravi.
In seguito il 19 agosto 2021, oltre all’audizione di ulteriori 5 testi e dell’attore (dispositivo n. 3), il Pretore ha disposto l’edizione dalla convenuta “della documentazione relativa ai ricavi netti e ai costi allocati da CO 1 nel corso del rapporto di lavoro, in particolare il “dashboard ufficiale”, nella misura strettamente necessaria e al fine di determinare il diritto al Target bonus” (dispositivo n. 1). Dell’amministrazione di questa prova documentale ha incaricato __________, quale perito in veste di “collaboratore della giustizia”, affinché “si renda presso gli uffici della banca convenuta, prenda visione dei documenti richiesti in edizione e trascriva su di un rapporto, epurato dei nomi dei clienti, il dato che invece qui interessa, ossia i ricavi netti e i costi allocati da/a CO 1 nel corso del rapporto di lavoro” (dispositivo n. 2).
E. Con disposizione ordinatoria del 2 novembre 2021, aggiornata l’audizione di altri 2 testi (dispositivo n. 1 e 2), il Pretore ha assunto agli atti documenti prodotti dalla convenuta (dispositivo n. 3). Ha poi confermato la disposizione ordinatoria 19 agosto 2021 in punto all’edizione di documenti dalla convenuta da amministrare tramite il collaboratore di giustizia con l’aggiunta, per quanto necessario al suo adempimento, dello svincolo della convenuta dal segreto bancario, segreto che quel collaboratore di giustizia era invece tenuto ad osservare (dispositivo n. 4).
F. Con disposizione ordinatoria 29 luglio 2022 il Pretore è ritornato sull’incarico affidato all’ausiliario di giustizia, facendo obbligo alla convenuta di trasmettere - pena la violazione dell’art. 164 CPC - informazioni, conferme e documenti come richiestole il 7 gennaio 2022, in esito a cui l’ausiliario di giustizia aveva da procedere nei termini indicati il 28 gennaio 2022.
G. Il 10 novembre 2022 l’ausiliario di giustizia ha trasmesso alla Pretura il suo rapporto.
Con disposizione ordinatoria 23 febbraio 2023 - in parziale accoglimento dell’istanza 28 novembre 2022 dell’attore - il Pretore ha fissato al collaboratore di giustizia un termine per trascrivere su di un rapporto, epurato dai nomi dei clienti, i ricavi netti e i costi allocati da/a CO 1 nel corso del rapporto di lavoro, in base ai documenti acquisiti agli atti nel procedimento.
A complemento di ciò con disposizione ordinatoria 24 febbraio 2023 il Pretore ha invitato il collaboratore di giustizia a specificare e dettagliare quali sono state le motivazioni fornite dalla Banca per non dargli accesso al dato di redditività e ammontare del patrimonio del grosso cliente definito quale “grosso gruppo assicurativo”.
Il 13 marzo 2023 il collaboratore di giustizia ha rassegnato questo suo ulteriore rapporto.
H. Con istanza 21 marzo 2023 la convenuta ha chiesto di emendare il rapporto 13 marzo 2023 togliendo le opinioni personali del collaboratore di giustizia. L’attore vi si è opposto il 31 marzo 2023 e ha postulato un completamento del rapporto lamentando la carenza di informazioni dalla convenuta. Quest’ultima il 14 aprile 2023 ha indicato di non poter fornire più di quanto già documentato.
Con istanza 8 maggio 2023 chiedente l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 229 CPC l’attore ha prodotto sub doc. V, documenti attestanti la sottoscrizione di fondi da parte del cliente “grosso gruppo assicurativo”, ricevuti il 27 aprile 2023. La convenuta vi si è opposta con scritto 25 maggio 2023. Sono seguite il 9 giugno 2023 la conferma dell’istanza da parte dell’attore, e il 20 giugno 2023 la richiesta di reiezione della convenuta.
I. Con decisione 12 settembre 2023 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza 21 marzo 2023 della convenuta (dispositivo n. 1), ha conferito valore di perizia giudiziaria ai rapporti 28 novembre 2022 (correttamente: 10 novembre 2022) e 13 marzo 2023 dell’ausiliario di giustizia con termine alle parti per formulare eventuali quesiti di completamento e/o delucidazione giusta l’art. 187 cpv. 4 CPC (dispositivo n. 2), e ha assunto agli atti il plico doc. V prodotto dall’attore con l’istanza 8 maggio 2023 con incarico al perito giudiziario di riordino e catalogazione e relativo breve rapporto (dispositivo n. 3).
L. Con reclamo 25 settembre 2023 la Banca chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il dispositivo n. 2 della decisione 12 settembre 2023 sia annullato, rispettivamente dichiarare nullo. Chiede poi la riforma del dispositivo n. 3 sicché l’istanza 8 maggio 2023 dell’attore sia respinta.
Il 29 settembre 2023 è stato concesso l’effetto sospensivo richiesto.
Non sono state raccolte osservazioni.
M. Nel frattempo, il 15 settembre 2023, il perito giudiziario ha trasmesso il rapporto come richiestogli il 12 settembre 2023.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 12 settembre 2023 con cui il Pretore ha statuito in tema di prove, segnatamente di perizia giudiziaria (dispositivo n. 2) e di istanza 8 maggio 2023 di assunzione di nuovi documenti ex art. 229 CPC (dispositivo n. 3) è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 13 settembre 2023. Consegnato alla posta lunedì 25 settembre 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2. Il Pretore, poste le decisioni 19 agosto e 2 novembre 2021 in punto all’edizione di documenti dalla banca e alla nomina del collaboratore di giustizia a questo fine, insieme ai rapporti 10 novembre 2022 e 13 marzo 2023 e relativi annessi, ha rilevato che le contestazioni avanzate dalla convenuta il 21 marzo 2023 potevano tutt’al più essere lette alla luce dell’art. 53 CPC. Ha quindi indicato di attribuire valore peritale ai rapporti e di superare il tema delle critiche dando modo alle parti di chiedere eventuali delucidazioni e completamenti. Ultimata questa fase avrebbe ancora preso posizione sulle precisazioni volute dalla convenuta rispetto all’oggetto della domanda di edizione. Ha così dichiarato inammissibile l’istanza 21 marzo 2023, designato quale perizia giudiziaria i citati rapporti e assegnato alle parti il termine di delucidazione e/o completamento.
Il primo giudice ha poi spiegato che il doc. V, annesso all’istanza 8 maggio 2023 dell’attore fondata sull’art. 229 CPC, rientrava nella richiesta di edizione di documenti dalla convenuta, sicché andavano assunti in applicazione dell’art. 160 cpv. 1 lett. b CPC e sottoposti al perito giudiziario __________ per un loro riordino/catalogazione. Entro questi termini ha pertanto accolto l’istanza.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 75 ad art. 319]). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate, rispettivamente non correttamente assunte. In quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le domande di causa e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha ritenuto di assumere eventuali prove.
3.3 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Il legislatore ha concretizzato e esteso il diritto di essere sentito costituzionalmente garantito riconoscendo alle parti il diritto di partecipare all’amministrazione della perizia giudiziaria e ad essere in tal senso consultate (cfr. ad esempio 183 cpv. 1, 183 cpv. 3, 185 cpv. 2, 187 cpv. 4 CPC), fermo restando però che non necessariamente una lesione di questi diritti si traduce poi in una lesione del diritto costituzionalmente garantito (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 36, 37 e 38 ad art. 183; III CCA 13.2021.62 6 dicembre 2021 consid. 2.3.1, consid. 4 e consid. 6).
4. A mente della reclamante la decisione 12 settembre 2023 è costitutiva di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile dato dalla violazione del suo diritto di essere sentita, segnatamente per non essere stata interpellata sulla possibilità di nominare il perito giudiziario, per non essersi potuta esprimere sulla scelta del perito giudiziario, e per non avere avuto modo di presentare dei quesiti peritali rispettivamente non essersi potuta esprimere sui quesiti peritali sottoposti al perito (reclamo, n. 12-15 ad 3.2 pag. 8). La reclamante rileva la necessità di fare dovuta chiarezza sulla portata processuale dei rapporti dell’ausiliario di giustizia, ritenuto che non vertono su aspetti tecnici e non sono pertanto suscettibili di giustificare una perizia.
4.1 Con la decisione impugnata il Pretore ha conferito a posteriori valore di perizia giudiziaria ai rapporti presentati in data 10 novembre 2022 e 13 marzo 2023 dal collaboratore di giustizia __________. Tale modo di procedere può invero risultare insolito e inusuale, ma non può essere ritenuto lesivo del CPC. Come risulta dall’evoluzione dei fatti, ben si può ritenere che l’iter che ha preceduto l’emanazione di quei rapporti abbia già assorbito quella che è la consueta fase di elaborazione dei quesiti peritali e di presentazione del referto peritale (cfr. art. 185 CPC). Ora, la reclamante non pretende di non avere avuto modo di determinarsi nel corso delle singole fasi che hanno caratterizzato le modalità con cui il Pretore ha disposto l’amministrazione della prova di edizione di documenti tramite l’incarico affidato al collaboratore di giustizia. E fino a prova contraria dagli atti risulta che, per quanto concerne la qui reclamante, il rapporto 10 novembre 2022 (sopra, consid. G) è stato preceduto dai di lei scritti datati 2 settembre 2021, 22 settembre 2021, 4 ottobre 2021 e 20 ottobre 2021 (act. XI), su cui il Pretore si è pronunciato con disposizione ordinatoria 2 novembre 2021 (sopra, consid. E), dalla visita 13 dicembre 2021 del collaboratore di giustizia presso la reclamante e relativa richiesta 7 gennaio 2022 del collaboratore di giustizia, seguita dalla presa di posizione 13 gennaio 2022 della reclamante (fascicolo “richiesta e-mail 7 gennaio 2022”) su cui il Pretore si è determinato con disposizione ordinatoria 29 luglio 2022 (sopra, consid. F), da altre informazioni trasmesse dalla reclamante al collaboratore di giustizia in data 29 settembre 2022 e da un loro ulteriore incontro il 19 ottobre 2022 (fascicolo “rapporto 10 novembre 2022 + allegati a seguito dell’ispezione oculare”). Mentre il rapporto 13 marzo 2023 del collaboratore di giustizia (sopra, consid G), e sempre per quanto concerne la reclamante, è stato preceduto dal di lei scritto 14 dicembre 2022 (fascicolo “istanza 28 novembre 2022 di parte attrice”) e dalle ordinanze 23 e 24 febbraio 2023 (sopra, consid. G), e in data 6 marzo 2023 ancora da uno scritto della reclamante al Pretore. Sicché, a ben vedere, sotto questo profilo l’ipotesi di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile ad una violazione del diritto di essere sentito costituzionalmente garantito non regge.
4.2 Ma non solo. La reclamante sembra nemmeno considerare che contestualmente al riconoscimento dei citati rapporti - e relativi documenti a supporto - quale perizia giudiziaria, il Pretore ha altresì assegnato alle parti un termine per la formulazione di eventuali quesiti di delucidazione e/o completamento ai sensi dell’art. 187 cpv. 4 CPC. Così facendo il Pretore ha dunque e di fatto garantito alle parti la possibilità di esigere dall’oramai perito giudiziario tutti i necessari chiarimenti e le dovute specifiche spiegazioni tanto rispetto al rapporto 10 novembre 2022 quanto a quello datato 13 marzo 2023, alfine di evidenziare ed ovviare ad eventuali carenze di forma e di contenuto rispettivamente dissipare possibili dubbi o perplessità. E che la reclamante abbia sollevato rimostranze in tal senso con scritti 21 marzo 2023 e 14 aprile 2023 rispetto al rapporto 13 marzo 2023 è pacifico (sopra, consid. H). Motivo per cui, a fronte di un diritto di essere sentito così assicurato alle parti - e foss’anche recuperato a posteriori laddove ancora vi fossero dubbi riguardo ad una pregressa lesione per rapporto alla fase dei quesiti peritali (sopra, consid. 4.1) - il preteso rischio di pregiudizio difficilmente riparabile invocato dalla reclamante in punto alla decisione impugnata 12 settembre 2023 si rivela una volta di più inconsistente.
4.3 La reclamante nemmeno può essere seguita quando riconduce il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile al fatto di non avere avuto modo di esercitare il suo diritto di essere sentita in relazione alla nomina e alla scelta di __________ quale perito giudiziario. Giova in effetti rilevare che, a ben vedere, nulla vieta(va) all’interessata di esercitare il proprio diritto di essere sentita portando all’attenzione del Pretore l’esistenza di fondati e oggettivi motivi che osterebbero al suo ruolo quale perito giudiziario. Fermo restando che andrebbe però perlomeno e ancora spiegato perché lamentele e contestazioni in tal senso non sono allora mai state evidenziate rispetto alla precedente designazione di quella persona quale “collaboratore di giustizia”. Ciò posto, nella misura in cui non pretende e conforta il contrario la pretesa lesione del diritto di essere sentito così invocata risulta finanche ai limiti del pretesto.
4.4 Basti infine ancora aggiungere che in linea di massima il giudice ha la facoltà di amministrare d’ufficio una perizia giudiziaria - come pure un’ispezione oculare - indipendentemente dalla massima processuale applicabile quando funge da strumento finalizzato a meglio comprendere la fattispecie su cui egli è chiamato a decidere, fermo restando che in regime di massima dispositiva e principio attitatorio laddove dovesse fungere da mezzo di prova una sua assunzione d’ufficio potrà avere solo carattere eccezionale (sentenza TF 5A_910/2021 8 marzo 2023 consid. 3.1.1; 4A_446/2020 8 marzo 2021 consid. 7.1; Baumgartner, in: KurzKommentar, ZPO; 3a ed., 2021, n. 5 ad art. 153). Per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1, 4.2 e 4.3) la decisione impugnata non rileva in concreto una lesione del diritto di essere sentito costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla reclamante. Ciò posto, e per il resto, un’eventuale errata - anche procedurale - amministrazione d’ufficio della perizia giudiziaria operata dal Pretore andrà se del caso ponderata rispetto alla decisione finale. In quella sede si avrà modo di comprendere l’effettiva portata di tale strumento sul relativo esito e, dandosi il caso, di sollevare le relative puntuali censure.
5. Rispetto alla decisione 12 settembre 2023 sull’istanza 8 maggio 2023 dell’attore (dispositivo n. 3), la reclamante lamenta un pregiudizio difficilmente riparabile in quanto il Pretore avrebbe violato il diritto assumendo agli atti la documentazione di cui al doc. V con l’argomento che la richiesta fondata sull’art. 229 CPC era invece da trattare in applicazione dell’art. 160 cpv. 1 lett. b CPC, giacché in realtà rientrava in quella che era l’edizione di documenti da parte della convenuta e quindi nell’obbligo di cooperazione di quest’ultima (reclamo, n. 62 ad 3.3.3 pag. 14). Nondimeno, già si è detto che l’applicazione errata del diritto non comporta automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (sopra, consid. 3.3). Al momento non è noto l’impatto che quel doc. V avrà nel contesto della decisione finale. Ed è da considerare che il rischio di un esito negativo è insito in tutte le cause e che solo la decisione di merito darà davvero contezza del pregiudizio alla posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Pertanto la pretesa errata assunzione agli atti di tale documentazione da parte del Pretore, e le eventuali conseguenze che ne potranno derivare a scapito della reclamante, andranno semmai confortate tenuto conto di quel giudizio finale. Potendo essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole, il qui evocato pregiudizio non può così essere ritenuto attuale, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo e dunque nemmeno costitutivo di un rischio difficilmente riparabile.
6. Nelle circostanze descritte, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile rispetto ad entrambi gli impugnati dispositivi n. 2 (sopra, consid. 4) e n. 3 (sopra, consid. 5). Di conseguenza diventa inutile entrare nel merito del reclamo per disquisire oltre le censure sollevate dalla reclamante.
7. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state raccolte osservazioni.
8. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 settembre 2023 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 25 settembre 2023 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.