Incarto n.
13.2023.9

Lugano

14 marzo 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2023.47 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza di fallimento 23 gennaio 2023 da

 

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

 

E ora sul reclamo 24 gennaio 2023 di Paolo trevisan con

 

 

e ora sul reclamo 24 gennaio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 23 gennaio 2023 del Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza 23 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto che sia pronunciato il fallimento di CO 1;

 

                                         che con ordinanza 23 gennaio 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 1'000.- quale anticipo delle presumibili spese;

 

                                         che con reclamo 24 gennaio 2023 RE 1 impugna la precitata decisione perché “… non intendo sostenere altri costi amministrativi per la causa di recupero dei miei crediti …”;

 

                                         che il reclamo non è stato notificato alle parti;

 

 

considerato

 

in diritto:                       che le decisioni in materia d’anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

 

                                         che nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 24 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile;

 

                                         che giusta l’art. 169 cpv. 1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF) comprese;

 

                                         che il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle spese medesime (art. 169 cpv. 2 LEF);

 

                                         che la decisione impugnata, con cui il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per anticipare le spese della procedura, è quindi conforme alla legge;

 

                                         che per il resto non risulta, né il reclamante lo pretende, che il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti o applicato in modo errato il diritto;

 

                                         che di conseguenza il reclamo è da respingere;

 

                                         che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante;

 

                                         che, essendo applicabile la procedura sommaria (art. 251 CPC), il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);

 

 

per i quali motivi

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 24 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).