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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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cancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.120 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 5 luglio 2021 da
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RE 1 ora patrocinato dall’ __________
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contro
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CO 1
CO 2 CO 3 CO 4
CO 5
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e ora sul reclamo 4 marzo 2024 di RE 1 contro la decisione 19 febbraio 2024 con cui il Pretore ha statuito sulla capacità di postulare del suo rappresentante legale avv. PA 1;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 5 luglio 2021 RE 1 ha convenuto in giudizio, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, chiedendone la condanna (singolarmente e/o in solido) al pagamento di fr 4'183'201.33 EUR 3'314'071.85 GBP 90'005.- e USD 71'000.- oltre accessori, a titolo di risarcimento per atto illecito, rispettivamente arricchimento indebito.
Con risposte del 26 novembre 2021 (CO 1), 29 novembre 2021 (CO 3, CO 2 e CO 4) e 9 dicembre 2021 (CO 5), i convenuti hanno contestato ogni addebito, sollevando tra l’altro anche l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione delle pretese dell’attore.
Con replica 6 maggio 2022 l’attore ha confermato le proprie richieste.
B. Con istanza 29 agosto 2022, CO 1 ha chiesto di accertare l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1, di limitare il procedimento all’evasione “dell’eccezione” di carente capacità di postulazione del patrocinatore, di annullare il termine assegnato ai convenuti per l’inoltro della duplica e di sospendere la procedura fino a evasione dell’istanza. CO 2, CO 3 ed CO 4 hanno aderito alla richiesta. L’attore ha avversato l’istanza.
Con decisione 9 dicembre 2022 il Pretore ha ingiunto all’avv. PA 1 di rinunciare con effetto immediato al mandato di patrocinio conferitogli dall’attore RE 1, pena la nullità di ogni atto compiuto dopo ricezione della diffida. Ha poi assegnato all’attore un termine di 30 giorni per sottoscrivere e ratificare tutti gli atti giudiziari sino ad allora compiuti dall’avv. PA 1 (inclusa l’istanza di conciliazione), pena la nullità degli stessi e l’irricevibilità dell’azione, e per designare un nuovo patrocinatore e comunicarne il nominativo alla Pretura. Le spese giudiziarie sono state poste a carico dell’avv. PA 1.
Questo giudizio è stato annullato con decisione 31 maggio 2023 di questa Camera in accoglimento del reclamo di RE 1 datato 22 dicembre 2022 (inc. n. 13.2022.100). Nel frattempo RE 1 ha comunque sottoscritto e ratificato ogni atto processuale proposto per suo conto dal legale.
C. Con istanza 14 agosto 2023 CO 1 ha chiesto, in forza di altri documenti, di nuovamente accertare l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1 e di fissare a RE 1 un termine di 30 giorni per conferire mandato ad un altro patrocinatore e per comunicarne il nominativo in Pretura.
CO 2, CO 3 ed CO 4 vi si sono associati con osservazioni 25 settembre 2023.
Il 22 novembre 2023 RE 1 si è opposto all’istanza e ha chiesto di respingere l’eccezione sollevata da CO 1 e dagli altri convenuti, in quanto sostanzialmente contraria alla buona fede, dilatoria, sospetta e strumentale.
D. Con decisione 19 febbraio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1) e ingiunto all’avv. PA 1 di rinunciare con effetto immediato al mandato di patrocinio conferitogli dall’attore RE 1, pena la nullità di ogni atto compiuto dopo ricezione della diffida (dispositivo n. 1.1). Ha assegnato poi all’attore un termine di 30 giorni per designare un nuovo patrocinatore e comunicarne il nominativo alla Pretura (dispositivo n. 1.2). Il primo giudice ha infine posto a carico dell’avv. PA 1 le spese processuali fissate in fr. 500.–, obbligandolo a rifondere fr. 1'000.– di ripetibili a CO 1 e altrettanti fr. 1'000.– complessivamente a CO 2, CO 3 ed CO 4 (dispositivo n. 2).
E. Con reclamo 4 marzo 2024 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la decisione 19 febbraio 2024 sia annullata, e che siano respinte tanto l’istanza 14 agosto 2023 di CO 1 quanto la presa di posizione 25 settembre 2023 di CO 2, CO 3 ed CO 4.
Il 6 marzo 2024 il presidente di questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo richiesto.
Con osservazioni 18 marzo 2024 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata. CO 2, CO 3 ed CO 4 hanno formulato medesima richiesta con osservazioni separate dello stesso giorno.
F. Il 25 marzo 2024 l’avv. PA 1 ha comunicato a questa Camera l’intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza da parte di RE 1. Il legale ha nondimeno evidenziato il proprio interesse a vedere comunque decisa la questione delle spese e ripetibili poste a suo carico.
Il 2 maggio 2024 l’avv. __________ ha comunicato al Pretore di essere subentrato al precedente legale avv. PA 1. Di ciò la Pretura ha informato questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. La facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente (May Canellas, in: Petit commentaire, CPC, 2021, n. 2 ad art. 67 con rimandi), è un presupposto processuale, anche se non figura esplicitamente all’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_469/2019 del 17 novembre 2020 consid. 3.2 con riferimenti; v. anche Bohnet, in: Commentaire romand, CPC, 2a ed., n. 82 ad art. 59 con rinvii).
Il Tribunale federale si è pronunciato sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato, rispettivamente sull’autorità competente a statuire in proposito in un procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tale contesto ha evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell’avvocato tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC, e che, conseguentemente, nell’ambito di un procedimento pendente su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o, in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di questo tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una condizione di ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento all’atto introduttivo d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all’avvocato, alla parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio a tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).
La decisione che vieta al legale di procedere in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi è costitutiva di un pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale, tanto per la parte, quanto per il patrocinatore, che pertanto sono entrambi legittimati ad impugnare (sentenza del Tribunale federale 4A_20/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 1 e 2).
2. La decisione 19 febbraio 2024 è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile, giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione è pervenuta al reclamante il 22 febbraio 2024. Consegnato alla posta lunedì 4 marzo 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC), il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3. L’attivazione di un procedimento d’impugnazione - così come ogni procedimento giudiziario - non inizia d’ufficio ma presuppone sempre la presentazione di un atto, nello specifico ricorsuale, in quanto spetta solo alla parte interessata decidere se avvalersi o no di un rimedio giuridico a proprio nome (sentenza TF 4A_93/2015 del 22 settembre 2015 consid. 1.3.1.2 e riferimenti, non pubbl. in: DTF 141 III 426; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 58).
4. Il gravame in esame identifica RE 1 nel ruolo di (unico) reclamante, rappresentato dall’avv. PA 1. Ed è in tal senso che l’atto ricorsuale si presenta sottoscritto sia dal legale che da RE 1 personalmente.
4.1 Il 25 marzo 2024 l’avv. PA 1 ha comunicato a questa Camera che con lettera 14 marzo 2024, pervenutagli il 20 marzo 2024, il reclamante aveva disdetto tutti i mandati legali di cui era stato incaricato, sicché non avrebbe più rappresentato il suo oramai ex cliente. Il 2 maggio 2024 è seguita l’informazione in Pretura del nominativo del nuovo patrocinatore legale, nella persona dell’avv. __________. È quindi da ritenere che RE 1 si è conformato alla decisione impugnata, rendendo con ciò privo d’oggetto il reclamo in punto ai dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 della decisione impugnata. Venuto meno il tema principale del reclamo, rilevato che il punto 2 del dispositivo, relativo alle spese e ripetibili non stabilisce alcun onere a suo carico - bensì a carico del suo ex legale avv. PA 1 - a RE 1 non può più essere riconosciuto un interesse degno di protezione indipendente e a sé stante a che la decisione impugnata sia annullata o riformata limitatamente a questo punto.
4.2 L’art. 242 CPC prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove l’oggetto litigioso scompare per una ragione che non è riassumibile in uno dei tre atti processuali compresi all’art. 241 (desistenza, acquiescenza, transazione), ed è divenuto oggettivamente impossibile emettere un giudizio ancora attuale su quella specifica pretesa, rispettivamente quando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione, che esisteva al momento della litispendenza, sparisce più tardi (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 4, 6 e 7 [e-book #8 aggiornato al 1° febbraio 2020 n. 4, 6 , 7 e 8] ad art. 242). Da decidere restano nondimeno le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) attinenti il gravame.
L’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un giudizio secondo equità. Alla base di questo giudizio in equità occorre dapprima individuare le ragioni dello stralcio della causa, ossia chi o cosa lo ha determinato e, in particolare, se ciò è da ricondurre al comportamento di una parte, di regola le spese potranno esserle accollate secondo il principio di causalità (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, 2021, n. 12 ad art. 107; Trezzini, op. cit., n. 20 e 21 [e-book #8 aggiornato al 1° febbraio 2020 n. 23 e 25] ad art. 107).
4.3 Per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), con la rescissione di ogni mandato di rappresentanza conferito all’avv. PA 1 e la successiva designazione dell’avv. __________ a suo nuovo patrocinatore, il reclamante ha privato la sua impugnativa dell’oggetto litigioso. È quindi venuto meno un suo interesse degno di protezione ad ottenere una decisione in punto al dispositivo sulle spese e ripetibili fissate dal Pretore. Il reclamo deve così essere stralciato dai ruoli in applicazione dell’art. 242 CPC, fermo restando che il motivo dello stralcio è da imputare e da ricondurre al reclamante medesimo che di fatto si è adeguato alla decisione impugnata. L’interessato, analogamente a quando sarebbe successo in caso di desistenza dal reclamo, va considerato soccombente, sicché nello specifico non vi è ragione per scostarsi dai criteri di ripartizione secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC.
Tutto ciò considerato, il reclamante deve farsi carico delle spese giudiziarie del gravame in esame. La tassa di giustizia viene stabilita in fr. 400.– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 1'000.–: art. 14 LTG) tenuto anche conto dell’art. 21 LTG. Inoltre il reclamante corrisponderà un’indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar a CO 1 che ha resistito al reclamo, e a CO 2, CO 3 e CO 4, anch’essi resistenti. Non si assegnano ripetibili a CO 5, rimasto silente.
5. Con scritto 25 marzo 2024 l’avv. PA 1 ha evidenziato il proprio interesse a vedere comunque decisa la questione delle spese e ripetibili poste a suo carico. Si è detto che la decisione che vieta al legale di procedere in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi è costitutiva di un pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale, tanto per la parte, quanto per il patrocinatore, che pertanto sono entrambi legittimati ad impugnare (sopra, consid. 1 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_20/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 1 e 2). Ora, il gravame 4 marzo 2024 indica quale reclamante il solo RE 1, ma non l’avv. PA 1, che non risulta abbia inoltrato reclamo anche a proprio nome. Carenza questa a cui non può certo supplire l’istanza datata 25 marzo 2024, già solo perché è stata presentata ben oltre i 10 giorni per l’inoltro del reclamo (sopra, consid. 2). In assenza di un tempestivo atto ricorsuale non vi è quindi modo di dare seguito alla sua richiesta di decidere in punto a “spese ripetibili che la Pretura di Lugano ha assegnato al sottoscritto legale personalmente”. La domanda è inammissibile.
6. Stante l’esito della procedura - stralcio del gravame 4 marzo 2024 (sopra, consid. 4) e inammissibilità dell’istanza 25 marzo 2024 (sopra, consid. 5) - il presente giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 e cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 marzo 2024 di RE 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto e privo d’interesse.
2. La richiesta 25 marzo 2024 dell’avv. PA 1 è inammissibile.
3. Le spese processuali, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1, con obbligo di rifondere fr. 500.– di ripetibili a CO 1 e complessivi fr. 500.– di ripetibili a CO 2, CO 3 e CO 4. Non si assegnano ripetibili a CO 5.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.