Incarto n.
13.2024.17

Lugano

18 giugno 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

cancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 31 agosto 2022 da

 

 

 

 CO 1 

 CO 2 

entrambi patrocinati dallo  PA 2

 

 

 

 

contro

 

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 15 marzo 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove del 1° marzo 2024;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Il mappale no __________ RFD di __________ è costituito in proprietà per piani. La PPP no __________4 è proprietà di CO 2, la PPP no __________5 di CO 1 e la PPP no __________6 di RE 1.

 

 

                                  B.   Con petizione 31 agosto 2022 CO 1 e CO 2, invocato l’art. 649b CC, hanno chiesto l’esclusione di RE 1 dalla comunione dei comproprietari e la condanna del medesimo ad alienare la sua quota di comproprietà, rimproverandogli atteggiamenti incompatibili con gli obblighi di un comproprietario.

 

 

                                  C.   Con risposta 6 dicembre 2022 il convenuto si è opposto alla petizione. Respinti gli addebiti mossigli dalla parte attrice, egli contesta la facoltà degli attori di chiedere la sua estromissione in quanto sarebbero essi medesimi a tenere un comportamento scorretto.

 

                                         Con i successivi allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

 

                                  D.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 1° marzo 2024 il Pretore ha deciso in merito alle prove. Ammessa la perizia giudiziaria intesa a stabilire il valore della quota PPP __________6 di RE 1 e fissato alle parti un termine per proporre i quesiti peritali, ha poi respinto tutte le altre prove.

 

 

                                  E.   Con reclamo 15 marzo 2024 RE 1 postula l’annullamento della predetta decisione e la sua riforma nel senso di estendere la perizia giudiziaria alle PPP __________4 e __________5, ammettere tutti i mezzi di prova offerti dalla parte convenuta e le istanze di assunzione di nuovi fatti e mezzi di prova del 14 luglio 2023, 28 settembre 2023, 19 ottobre 2023 e 23 ottobre 2023 da lui stesso presentate.

 

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

 

 

Considerato

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

 

                                         La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 5 marzo 2024. Rimesso alla posta il 15 marzo 2024, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

 

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

 

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

 

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC.

 

                                         L’art. 150 CPC prevede che oggetto di prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. È compito del giudice decidere se e quali prove assumere, sicché egli deve confrontarsi, perlomeno in modo sommario, con gli argomenti sollevati dalle parti, al fine di determinare quali siano rilevanti e, come tali, oggetto di prova. Nell’esame della rilevanza delle prove, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, intervenendo soltanto in caso di abuso o eccesso. Il giudice dev’essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria sia adeguata ai bisogni della causa, ritenuto che in ciò egli gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso, non ravvisabili nel caso concreto.

 

 

                                   3.   A mente del reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché con la decisione in questione il Pretore ha anticipato la sentenza a suo detrimento.

 

                                         L’argomentazione del reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere la pretesa attorea perché la parte convenuta non ha dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.

                                         Stando così le cose il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lui favorevole.

 

                                         In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

 

 

                                   4.   Va ancora rilevato che il Pretore ha rifiutato le prove offerte dal convenuto procedendo ad un apprezzamento anticipato delle medesime, ritenendone inutile l’assunzione, la situazione di disagio in essere tra i condomini risultando dagli atti e il dissidio essendo tale da rendere impossibile la continuazione della comunione.

                                         Se, come sostiene il reclamante, il Tribunale federale ha statuito che “un membro della comunione dei comproprietari per piani, che ne ha disatteso le regole giuridiche e morali in modo grave, non può far valere che la continuazione della comunione con un altro membro il cui comportamento è pure stato contrario alla comunione non può essere da lui ragionevolmente pretesa” (DTF 137 III 534 consid. 2), ciò ancora non significa che la decisione qui impugnata sia errata. I motivi che hanno indotto il primo giudice a ritenere che “… non bisogna chiedersi chi è soggettivamente responsabile di questa situazione …” non risultano dall’ordinanza. Si tratta in effetti di una questione di merito che esula dal contesto dell’ordinanza sulle prove e dovrà essere oggetto della decisione finale dove il Pretore ne darà pertinente motivazione. Non compete all’autorità di reclamo l’esame anticipato di una questione non ancora definita dal primo giudice. Da questo punto di vista il gravame è chiaramente prematuro.

 

 

                                   5.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

 

 

                                   6.   Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 15 marzo 2024 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 15 marzo 2024 alla controparte):

 

-      ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La cancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.