Incarto n.
13.2024.19

13.2024.20

Lugano

28 maggio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

cancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2024.14 (procedura di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 27 febbraio 2024 da

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’avv. Chiara Donati, Avegno

 

 

contro

 

 

 

  CO 1

 

  CO 2 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 2 aprile 2024 di RE 1 contro la decisione 14 marzo 2024 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 27 febbraio 2024 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città per procedere al tentativo di conciliazione per una richiesta di risarcimento del danno per atto illecito, indicando un valore di causa superiore a fr. 5'000.–, chiedendo in via preliminare di sospendere la causa per 6 mesi, e meglio fino al 31 agosto 2024. L’istante ha inoltre chiesto la concessione del gratuito patrocinio con esenzione da spese processuali e copertura delle spese legali a favore dell’avv. __________.

 

                                         RE 1 fonda la sua richiesta di risarcimento su un’aggressione di cui è stato vittima nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2021 innanzi al suo locale take-away “__________” di __________, e ai relativi danni fisici e materiali cagionatigli.

 

                                  B.   Con decisione 14 marzo 2024 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio (dispositivo n. 1). Il primo giudice ha quindi disposto un termine scadente il 10 aprile 2024 per versare fr. 3'000.– di anticipo spese per la procedura di conciliazione, dopodiché avrebbe disposto la convocazione all’udienza di conciliazione o la sospensione della procedura (dispositivo n. 2).

 

                                  C.   Con reclamo 2 aprile 2024 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC presentata nella procedura di conciliazione per l’azione condannatoria per atti illeciti. Il reclamante postula analogo beneficio in questa sede di giudizio.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione 14 marzo 2024 è pervenuta al reclamante il 20 marzo 2024 (estratto tracciamento degli invii). Consegnato alla posta con invio raccomandato martedì 2 aprile 2024 (l’indomani del lunedì di Pasqua), il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                1.2   Richiamata la procedura sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

                                1.3   Contestualmente all’istanza di conciliazione il reclamante ha prodotto in forma parziale la decisione 5 ottobre 2022 del Tribunale delle assicurazioni in materia di assicurazione invalidità che lo concerneva (doc. I). La versione integrale del documento, prodotta per la prima volta in sede di reclamo (doc. C al reclamo) risulta inammissibile per l’art. 326 cpv. 1 CPC.

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                2.1   Il Pretore aggiunto ha dato per pacifico il requisito dell’indigenza. Ha quindi rilevato che la domanda di risarcimento includeva fr. 920.– per il ricovero in ambulanza, fr. 1'000.– per il deperimento di materiale legato all’attività commerciale, fr. 680'000.– di perdita di fatturato su 34 mesi (fr. 20'000.– mensili), fr. 484.20 per la riparazione dei cilindri danneggiati, fr. 38'000.– di fatture non pagate a causa dell’indigenza conseguente l’aggressione e fr. 25'000.– di torto morale. Il primo giudice ha considerato che gli accertamenti medici esperiti nell’immediato dell’aggressione, e ancora dopo, non erano indicativi di danni alla salute a tal punto gravi da compromettere la capacità lavorativa dell’istante nell’attività di vendita di cibo precotto e riscaldato, riservato il periodo tra il 5 marzo 2021 e il 22 febbraio 2022 durante il quale egli aveva percepito le indennità giornaliere. Inoltre la cifra d’affari di fr. 20'000.– mensili asseritamente generata da quell’attività lavorativa, ovvero totali fr. 680'000.– di perdita di fatturato su 34 mesi, era aleatoria, non verosimile e non equiparabile ad un utile netto, sicché non sostanziava affatto una perdita netta di guadagno. L’infortunio subìto nemmeno rendeva verosimile l’impossibilità a pagare fatture di cassa malattia e oneri fiscali, l’istante avendo beneficiato delle indennità giornaliere. Mentre il torto morale di fr. 25'000.– entrava in considerazione solo in caso di gravi lesioni corporali. A un esame sommario il Pretore aggiunto ha così ritenuto che non vi fosse un nesso di causalità tra aggressione e stato di indigenza e che l’indennizzo per torto morale e danno economico era esorbitante, non ragionevole e non ha ritenuto date sufficienti e realistiche probabilità di successo per giustificare l’avvio di una causa giudiziaria.

 

                                         Per il primo giudice poi il danno di fr. 484.20 per i cilindri danneggiati non si conciliava con il fatto che i convenuti avevano le chiavi, mentre il danno dato da materiale deperito e rimozione del contatore di elettricità neanche era stato spiegato. Restava l’importo di fr. 920.– per il ricovero in ambulanza, di cui invero non era dato sapere se in parte assunto dalla cassa malattia, il cui valore rientrava però nella competenza del Giudice di pace e che, trattandosi di un “caso bagatella”, non avrebbe comunque giustificato l’intervento di un avvocato, sicché il beneficio del gratuito patrocinio si sarebbe limitato all’esenzione da spese processuali e cauzione. In definitiva il Pretore aggiunto ha ritenuto di poter respingere l’istanza di gratuito patrocinio, senza dover verificare se l’atto illecito era stato commesso dai convenuti e se all’attore fosse da imputare un’eventuale concolpa.

 

                                2.2   Il reclamante eccepisce un diniego di accesso alla giustizia e si pretende precluso dalle garanzie poste dall’art. 29 Cost. Contesta che la causa sia sprovvista di possibilità, precisando che l’istanza di conciliazione ha interrotto e permesso di rispettare il termine triennale di prescrizione, consentiva di modificare e integrare le relative conclusioni e non imponeva una spiegazione dettagliata, essendo che nella causa di merito l’istruttoria avrebbe dato evidenza di tutte le sue singole richieste di risarcimento. Rimprovera al Pretore aggiunto di avere formulato giudizi di valore senza aver una piena comprensione delle sfide e delle dinamiche intrinseche al settore della ristorazione, del danno alla salute che egli aveva subìto e dell’incapacità lavorativa che ne era derivata e che legittimava tanto il danno economico quanto il torto morale rivendicati. Sostiene infine che l’entità di questi danni - materiali e torto morale - rientrava nella competenza della Pretura e non del Giudice di pace.

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                         Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

 

                                   4.   Il reclamante si reputa precluso dall’accesso alla giustizia nel senso dell’art. 29 Cost. visto che - come accertato dal Pretore aggiunto - egli è indigente, e che questa condizione non gli consente di pagare l’anticipo di fr. 3'000.– di spese processuali. Ma invano. Nei procedimenti civili l’accesso alla giustizia quale diritto procedurale fondamentale garantito dall’art. 29 cpv. 3 Cost. è oramai disciplinato dagli art. 117 a 123 CPC (DTF 142 III 131 consid. 3.1). E sotto questo profilo la garanzia costituzionale giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. (del seguente tenore: “Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.”) non aggiunge nulla di più (sopra, consid. 3). Ora, il gratuito patrocinio è concesso quando si realizzano le condizioni di indigenza del richiedente e di probabilità di esito favorevole della causa per la quale è richiesta, mentre la copertura dei costi dell’avvocato impone in aggiunta una terza condizione ovvero che la nomina di siffatta figura sia necessaria. Trattasi di requisiti cumulativi e di pari valore, sicché il fatto che uno di essi sia adempiuto non è sufficiente, dovendosi verificare anche gli altri. L’accesso alla giustizia è leso quanto il gratuito patrocinio viene negato pur essendone date le condizioni, ciò che è da verificare per rapporto alle specificità del caso concreto. Nel caso che qui ci occupa il Pretore aggiunto ha spiegato perché ha ritenuto la causa priva di esito favorevole, ed è quindi rispetto a questi puntuali motivi che va formulata una censura. In tal senso, la sola impossibilità a pagare l’anticipo di fr. 3'000.– non basta a sostanziare una violazione del principio di accesso alla giustizia. Da cui la totale inconsistenza della critica.

 

                                   5.   Il reclamante afferma di avere presentato prove sufficienti per rendere credibile l’ipotesi di danno provocato dagli “istanti” (correttamente: convenuti), e che l’assistenza legale può essere negata solo a fronte di domande sin dall’inizio inammissibili o argomentazioni prive di fondamento giuridico, eventualità che in concreto non erano date. L’istanza di conciliazione consentiva poi di interrompere e rispettare la prescrizione (termine triennale), modificare e integrare le relative conclusioni e, ancora, non imponeva di spiegare in dettaglio la pretesa in quanto di ciò si sarebbe data evidenza con l’istruttoria della causa di merito. In particolare, a priori non si poteva escludere un fatturato mensile di fr. 20'000.–, ritenuto che nella causa di merito sarebbero stati depositati i documenti contabili e richieste le eventuali perizie sulle proiezioni d’incasso del locale take-away. Tuttavia - una volta di più - gli argomenti così proposti sono generici e avulsi dai motivi considerati dal Pretore aggiunto per escludere la probabilità di successo della causa giudiziaria prospettata dal reclamante. E peraltro la prescrizione è interrotta anche mediante atti di esecuzione (art. 135 cifra 2 CO). In punto alla pretesa cifra d’affari di fr. 20'000.– mensili (pari a fr. 680'000.– di perdita del fatturato sull’arco di 34 mesi) il Pretore aggiunto ha spiegato che era aleatoria e inverosimile, poiché il doc. H su cui si fondava era stato sollecitato dalla legale del reclamante poco prima dell’avvio della conciliazione e non era supportato da registrazioni contabili oggettive per comprenderne la portata. Ha ancora precisato che la cifra d’affari non è equiparabile ad un utile netto, motivo per cui non sostanziava nemmeno una perdita netta di guadagno. E il semplice rinvio all’istruttoria della causa di merito, non inficia certo questa sua conclusione. Immotivato il reclamo è quindi inammissibile.

 

                                   6.   Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere dato dei giudizi di valore, misconoscendo le particolarità della fattispecie in esame, segnatamente in punto alle caratteristiche del danno alla salute patito, e alle implicazioni che esso comportava tenuto conto delle specificità di un’attività lucrativa presso un take-away e di ciò che la trattazione di carne kebab esigeva. Nondimeno, a ben vedere, spettava al reclamante delineare e circostanziare tutte le peculiarità rilevanti ai fini della propria richiesta di risarcimento. Ma sulle questioni che qui evoca l’interessato, l’istanza di conciliazione non si diffonde neppure marginalmente. Già solo per questo non è all’evidenza serio qualificare ora di giudizi di valore, virtuali ed illusori, le conclusioni tratte dal Pretore aggiunto. La critica risulta quindi pretestuosa.

 

                                6.1   Il primo giudice ha ritenuto che gli accertamenti medici rilevabili dai documenti agli atti (doc. E, I, e J) e che erano stati esperiti nell’immediato dell’aggressione, e ancora dopo di allora, non erano indicativi di danni alla salute a tal punto gravi da determinare un’incapacità lavorativa del reclamante nella sua attività di vendita di cibo precotto e riscaldato, che andasse oltre al periodo tra il 5 marzo 2021 al 22 febbraio 2022 durante il quale aveva percepito le indennità giornaliere. In particolare, a un esame sommario, il reclamante sembrava abile dal profilo fisico, le conseguenze fisiche refertate erano modeste, non vi erano convincenti spiegazioni tra le ferite e i pretesi dolori persistenti alla spalla, per stessa ammissione del reclamante tali dolori avevano poi un’origine extra infortunistica, e infine quei dolori erano comunque lievi e non tali da compromettere la capacità lavorativa nel contesto di un’attività leggera quale era quella che prevedeva il riscaldamento di cibi precotti poiché, diversamente, l’interessato sarebbe stato impossibilitato in qualsiasi attività quotidiana e domestica.

 

                                6.2   Il reclamante precisa che la decisione 5 ottobre 2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, agli atti quale doc. I e che non era stata prodotta integralmente per un mero errore di stampa, aveva annullato il giudizio con cui l’Ufficio invalidità aveva respinto la sua domanda di prestazioni AI, domanda che ora era in fase di riesame. Sicché, sulla base delle diagnosi mediche considerate in quel contesto non si potevano escludere ora ripercussioni sulla capacità lavorativa e limitazioni funzionali. Su questo specifico punto il Pretore aggiunto ha invero spiegato che proprio quelle pagine mancanti avrebbero consentito di capire i motivi per i quali quel ricorso era stato accolto. Tale omissione - insieme a ciò che ne consegue - foss’anche dovuta ad un errore di stampa non può che andare a scapito del reclamante medesimo, fermo restando che in quanto inammissibile (sopra, consid. 1.3) il documento completo prodotto davanti a questa Camera non rende manifestamente errato l’accertamento dei fatti del primo giudice.

 

                                   7.   Per il Pretore aggiunto l’infortunio non giustificava né il mancato pagamento dei premi dell’assicurazione LaMal né quello relativo agli oneri fiscali visto che nel corso dell’anno che aveva seguito l’aggressione il reclamante aveva beneficiato delle indennità giornaliere al 100%. Dal canto suo il reclamante sostiene di rivendicare il pagamento delle fatture LaMal perché, sotto questo profilo, senza l’aggressione di cui era stato vittima non avrebbe avuto alcuna spesa da sopportare. In tal senso egli non formula però una critica all’argomentazione del Pretore aggiunto. La censura, immotivata, è quindi inammissibile.

 

                                   8.   Rispetto alla pretesa per torto morale il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’importo di fr. 25'000.– entrava in linea di conto per rapporto a delle lesioni corporali gravi, ciò che non erano quelle lamentate dal reclamante. Quest’ultimo legittima la relativa pretesa affermando che la lesione da lui subita equivale alla perdita di un braccio, mentre l’incapacità lavorativa che ne era conseguita lo aveva condotto alla depressione. Le allegazioni così proposte, di cui non vi è alcuna traccia in seno all’istanza di conciliazione, sono però nuove e inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   9.   Per il Pretore aggiunto il danno di fr. 484.20 non si conciliava con il fatto che i convenuti erano in possesso delle chiavi. Su questo punto il reclamante afferma che non vi erano prove del fatto che la responsabilità per i danneggiamenti ai cilindri delle serrature avvenuti la sera della sua aggressione dovesse essere attribuita a lui, motivo per cui restava l’interrogativo su chi potesse esserne l’autore. L’argomento non inficia però la conclusione del primo giudice, fermo restando che il relativo documento agli atti (doc. L) colloca l’evento dannoso agli inizi di dicembre 2020 e non, come l’interessato pretende, nella notte dell’aggressione. Il reclamo è quindi privo di ogni consistenza.

 

                                10.   A comprova del danno conseguente il deperimento di materiale e la rimozione del contatore elettrico, il reclamante richiama il doc. D attestante le minacce di sospensione dell’elettricità ricevute qualche giorno prima dell’aggressione. Il Pretore aggiunto ha tuttavia rilevato che l’interessato non si era affatto preoccupato, neppure per sommi capi, di spiegare in che cosa consisteva il “materiale deperito”, rispettivamente perché la sospensione dell’elettricità ne sarebbe stata la causa. E, su questi punti il doc. D non dà riscontro di alcunché. Ne deriva ancora l’inconsistenza del reclamo.

 

                                11.   Il Pretore aggiunto ha per contro ritenuto verosimile il danno di fr. 920.– relativo al trasporto in ambulanza, quand’anche in difetto di indicazioni sul perché non sarebbe stato coperto in parte almeno dalla sua cassa malattia. Il primo giudice ha nondimeno rilevato che il valore della pretesa rientrava nella competenza del Giudice di pace e che, in quanto “caso bagatella”, non avrebbe comunque giustificato l’intervento di un avvocato. Sicché, tutt’al più, il gratuito patrocinio avrebbe incluso solo l’esenzione da spese processuali e cauzione. Sull’argomentazione così esposta il reclamante non sostanzia alcunché, limitandosi a obiettare che “i danni materiali e il torto morale soli giustificano la competenza materiale della Pretura e non del giudice di pace”. Immotivata, la contestazione è pertanto inammissibile.

 

                                12.   La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure che, per quanto non già inammissibili e pretestuose, si sono rivelate comunque prive di ogni ragionevole fondamento, la proposizione del reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

 

                                13.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 2 aprile 2024 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio 2 aprile 2024 è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 2 aprile 2024 alle controparti):

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.