Incarto n.
13.2024.2

13.2024.3

Lugano

8 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

cancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.28 (procedura semplificata - risarcimento danni) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 16 agosto 2023 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

  CO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 gennaio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha - fra l’altro - respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 16 agosto 2023 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la condanna dell’avv. CO 1 a versarle l’importo di fr. 22'284.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2023. L’interessata ha inoltre postulato l’ammissione al gratuito patrocinio inclusi i costi del gratuito patrocinatore avv. PA 1.

 

                                         L’attrice, assistita dall’avv. CO 1, aveva inoltrato il 31 luglio 2019 un’istanza di conciliazione nei confronti dell’E__________ alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per chiedere il risarcimento del danno per violazione dell’arte medica. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, il legale aveva tuttavia omesso di inoltrare la causa, lasciando perimere la pretesa.

                                         In data 21 febbraio 2020 l’attrice, sempre patrocinata dall’avv. CO 1, ha introdotto presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città una causa di risarcimento del danno da lei subito in un incidente della circolazione nei confronti di __________ SA, compagnia assicurativa del veicolo sul quale essa si trovava quale passeggera. Rimproverando all’avv. CO 1 errori nella conduzione del mandato, RE 1 ne chiede la condanna al risarcimento dei costi legati alla causa contro E__________ pari a fr. 3'284.– di onorario riconosciuto al convenuto quale gratuito patrocinatore e fr. 1'000.– quale mancato ottenimento di un’indennità per torto morale, rispettivamente dei costi della vertenza contro __________ SA dove chiede di essere risarcita delle corrispondenti spese processuali di fr. 8'000.- e delle ripetibili di fr. 10'000.– poste a suo carico.

 

 

                                  B.   Con risposta 21 novembre 2023 l’avv. CO 1 ha chiesto di respingere la petizione, e con essa anche la domanda di concessione del gratuito patrocinio. È poi seguito uno scambio di allegati limitato alla questione del gratuito patrocinio, la cui istanza è stata confermata dall’attrice con replica 12 dicembre 2023 e nuovamente avversata dal convenuto con duplica 18 dicembre 2023.

 

 

                                  C.   Con decisione 5 gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da RE 1 (dispositivo n. 1) e, nel contempo, le ha assegnato un termine di 15 giorni per versare un anticipo di fr. 4'000.– per le presumibili spese processuali (dispositivo n. 2).

 

 

                                  D.   Con reclamo 18 gennaio 2024 RE 1 impugna la decisione 5 gennaio 2024 e chiede che il dispositivo n. 1 sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio, in conseguenza di cui chiede di annullare il dispositivo n. 2. Chiede inoltre la concessione del gratuito patrocinio anche per questa sede di giudizio.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione 5 gennaio 2024 è pervenuta alla reclamante l’8 gennaio 2024 (estratto tracciamento degli invii). Consegnato alla posta il 18 gennaio 2024, e giunto l’indomani alla cancelleria di questo Tribunale, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                1.2   Richiamata la procedura sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                2.1   Pacifica l’indigenza della reclamante, il Pretore aggiunto si è pronunciato sulla prognosi di buon fondamento ai sensi dell’art. 117 lett. b CPC della pretesa di risarcimento quantificata e rivendicata fino a concorrenza di complessivi fr. 22'284.–: segnatamente le poste di danno di fr. 8'000.– e di fr. 10'000.– relative alla causa contro __________ SA, e le poste di danno di fr. 1'000.– e di fr. 3'284.– attinenti la vertenza contro E__________. Per finire non ha ritenuto adempiute le condizioni per concedere il gratuito patrocinio, e rilevato che sembravano addirittura configurarsi gli estremi di una lite temeraria giusta l’art. 115 cpv. 1 CPC. Respinta l’istanza di gratuito patrocinio, ha tuttavia osservato di limitarsi per il momento a fissare un termine per versare l’anticipo di fr. 4'000.– a titolo di spese processuali.

 

                                2.2   La reclamante rimprovera al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti sul tema della mancata accettazione dell’accordo proposto all’udienza 18 gennaio 2021 nella causa contro __________ SA. Lamenta invece un’errata applicazione del diritto in punto alla responsabilità del convenuto per il danno di fr. 1'000.– e di fr. 3'284.– nella causa contro E__________, alla probabilità di esito favorevole dedotta dalla decisione 1° aprile 2021 (doc. B al reclamo) rispetto al danno di complessivi fr. 18'000.– nella causa contro __________ SA, alla valutazione del rifiuto all’accordo per il danno di fr. 18'000.– nella causa contro __________ SA e del nesso causale tra questo rifiuto e quel danno. Rileva infine un’errata applicazione del diritto riguardo alle considerazioni pretorili sul presupposto di interesse degno di protezione nella causa di risarcimento promossa contro il convenuto rispetto al danno di fr. 18'000.–.

 

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                3.1   Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

 

                                3.2   Il Tribunale Federale ha di recente riassunto i principi della responsabilità dell’avvocato (sentenza 4A_79/2022 3 gennaio 2024, consid. 4 con puntuali riferimenti). Ha segnatamente ricordato che giusta l’art. 398 cpv. 2 CO l’avvocato - quale mandatario - è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli e risponde del danno che causa violando questi suoi obblighi di diligenza e fedeltà. Che anche se non è tenuto a fornire un risultato, egli deve compiere la sua attività secondo le regole dell’arte. Che tuttavia egli non risponde dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un’opinione giuridica determinata e che da questo punto di vista egli esercita un’attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. Ha così precisato che l’avvocato non può essere in particolare ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Ha infine concluso indicando che spetta alle parti sopportare il rischio del processo: esse non possono trasferirlo sui loro patrocinatori.

 

                                         Ancora poi, fra le condizioni previste dal regime generale dell’art. 97 CO che devono essere adempiute per riconoscere la responsabilità di un avvocato, vi sono, oltre alla violazione di un obbligo contrattuale, l’esistenza di un danno, un rapporto di causalità (naturale e adeguata) fra la violazione contrattuale e il danno, e una colpa (sentenza 4A_349/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1.1, con rinvii).

 

 

                                   4.   Per quanto attiene la vertenza contro E__________, il Pretore aggiunto ha indicato che la reclamante aveva beneficiato del gratuito patrocinio in sede di conciliazione, per le cui prestazioni il convenuto era poi stato remunerato dallo Stato in ragione di fr. 3'284.–. La patologica situazione di insolvenza della reclamante, contrassegnata da 79 attestati di carenza beni - anche per importi contenuti - induceva però a ritenere che il suo obbligo di rifusione verso lo Stato entro i 10 anni sancito dall’art. 123 CPC non si sarebbe mai realizzato. Da cui l’inesistenza di un relativo debito e, a colpo d’occhio, l’evidente inconsistenza di un corrispondente danno. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che la responsabilità professionale dell’avvocato imponeva di dimostrare, oltre alla sua imperizia e negligenza nella conduzione del processo criticato, che se quello stesso processo fosse stato invece condotto con scrupolo si sarebbe giunti ad un esito più favorevole rispetto a quello ottenuto. Ciò posto l’introduzione della procedura di merito contro E__________, riguardo a cui l’interessata non aveva indicato l’ammontare della pretesa ma che le avrebbe consentito di perlomeno incassare un importo per torto morale di fr. 1'000.–, sarebbe sfociata inevitabilmente in una soccombenza parziale e preponderante, visto che era da tener conto di un valore di causa che per competenza doveva comunque essere superiore a fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 LOG). Motivo per cui le spese processuali e ripetibili parziali che ne sarebbero derivate per la reclamante, di fatto avrebbero azzerato quell’ipotetico importo o causato persino un saldo negativo, da cui l’illogica e incomprensibile posta di ipotetico danno di fr. 1'000.– che vorrebbe ora porre a carico del convenuto. Invece, laddove la pretesa di fr. 1'000.– fosse stata fatta valere innanzi al Giudice di pace, una concessione del gratuito patrocinio avrebbe comportato unicamente l’esonero da cauzione e spese processuali. In effetti il rapporto tra somma richiesta e natura della rivendicazione era indicativo di un evidente caso bagatellare, il che escludeva a priori l’ipotesi di un patrocinatore d’ufficio finanziato dallo Stato.

 

                                4.1   Per quanto è dato di comprendere la reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto poiché, in relazione al procedimento contro E__________, il Pretore aggiunto non ha valutato la responsabilità del convenuto giusta l’art. 398 CO in punto al danno occorsole, limitandosi al solo nesso di causalità fra quel danno e le negligenze del convenuto. E, senza un esame della buona esecuzione del mandato, il primo giudice non poteva dedurre l’inconsistenza della pretesa della reclamante, men che meno la sua temerarietà. In particolare, non era corretto ritenere che con una prospettiva d’incasso di fr. 1'000.– nulla si poteva rimproverare al convenuto per non avere avviato la causa di merito, posto che lo stesso Pretore aggiunto aveva ventilato una responsabilità dell’E__________. Di riflesso, fosse stato corretto l’agire del convenuto, il primo giudice avrebbe quantomeno dovuto ammettere il danno di fr. 3'284.–, ovvero l’onorario versato per il gratuito patrocinio nella pregressa procedura di conciliazione contro E__________, procedura che non si sarebbe allora giustificata e non avrebbe dovuto essere promossa. La situazione debitoria della reclamante non poteva inoltre costituire un criterio determinante. A torto.

 

                                4.2   Giova anzitutto premettere che se è vero che la responsabilità dell’avvocato impone che i relativi presupposti siano realizzati cumulativamente (sopra, consid. 3.2), è altresì vero che ai fini dell’esame del requisito di esito favorevole di una causa ai sensi l’art. 117 lett. b CPC si procede ad un esame sommario (sopra, consid. 3.1). Ciò posto, a differenza di quanto sostiene la reclamante, il Pretore aggiunto si è confrontato con il tema della responsabilità del convenuto. In proposito ha ritenuto che la reclamante non avrebbe tratto un oggettivo beneficio economico dall’avvio in Pretura della causa di merito contro E__________ al solo scopo di vedersi poi assegnare un’indennità per torto morale di fr. 1'000.–. Ed egli ha pure rilevato che nell’ipotesi di una vertenza promossa innanzi alla giudice di pace, la reclamante non avrebbe comunque beneficiato a spese dello Stato dei servizi svolti da un gratuito patrocinatore. Dal canto suo su questi argomenti l’interessata non si esprime minimamente, da cui l’inammissibilità della censura. In assenza di una puntuale critica, a un esame di verosimiglianza, sotto questo profilo non vi sono quindi elementi per imputare al Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto in tema di responsabilità del convenuto per inosservanza dei propri obblighi di fedeltà e diligenza quale avvocato (sopra, consid. 3.2). Peraltro, che il Pretore aggiunto avesse ventilato l’ipotesi di una responsabilità dell’E__________ ancora non è motivo per concludere che alla fine del procedimento la pretesa risarcitoria sarebbe infine stata accolta, trattandosi, appunto, di una mera ipotesi che non è stata approfondita.

 

                                4.3   In relazione all’importo di fr. 3'284.– versato al convenuto in veste di gratuito patrocinatore della reclamante nel procedimento di conciliazione a carico di E__________, il Pretore aggiunto ha di fatto ritenuta remota una concretizzazione dell’obbligo di rifusione entro 10 anni giusta l’art. 123 CPC a carico dell’interessata, e questo a causa dei suoi tanti debiti. A mente della reclamante non è invece rilevante la questione dell’evoluzione della propria situazione debitoria, in quanto quel danno e quel debito di fr. 3'284.– sono comunque pacifici e oggettivi. Ma la critica così proposta non evidenzia affatto una lesione di un obbligo di fedeltà e diligenza (sopra, consid. 3.2) in capo al convenuto costitutivo di una sua responsabilità professionale. A parte il fatto che per l’art. 127 CO l’azione di risarcimento nei confronti del convenuto sottostava al termine di prescrizione di 10 anni, sicché dandosi il caso la reclamante avrebbe comunque avuto modo di attivarsi nel momento in cui lo Stato avesse realmente esercitato il suo diritto giusta l’art. 123 CPC e il danno di fr. 3'284.– fosse diventato oggettivo ed effettivo. È pure da considerare che la conciliazione può anche essere un valido strumento per indurre la controparte ad addivenire ad un componimento bonale, rispettivamente ad esplorare una sua disponibilità in tal senso, onde evitare un potenziale prosieguo dell’iter giudiziario. Ancora si aggiunga che per quella specifica procedura di conciliazione avviata contro E__________ il gratuito patrocinio era poi sì stato concesso, ma a condizione di sottoscrivere una cessione di credito a favore dello Stato (doc. B nell’inc. n. SE.2023.28). Ciò porta a ritenere che un eventuale successivo introito dipendente dalla causa contro E__________ avrebbe anzitutto dovuto tacitare le prestazioni elargite a tale scopo dallo Stato. E questo avrebbe ben potuto far desistere dall’avvio della relativa causa di merito che aveva quale scopo quello di ottenere un’indennità per torto morale di fr. 1'000.–, di cui per il resto già si è detto (sopra, consid. 4.2).

 

                                4.4   In assenza di argomenti che inficiano quanto ritenuto dal Pretore aggiunto in punto alle richieste di risarcimento di fr. 1'000.– e di fr. 3'284.– riconducibili alla vertenza contro E__________, l’eccepita errata applicazione del diritto risulta, per quanto ammissibile, priva di consistenza.

 

 

                                   5.   Con riferimento alla causa contro __________ SA, il Pretore aggiunto ha rilevato che la domanda di causa era stata ridotta da fr. 486'640.35 a fr. 42'000.– dopo che all’udienza delle prime arringhe (del 18 gennaio 2021) la reclamante aveva ammesso di soffrire di dolori alla cervicale sin da prima l’incidente. In coda a quella stessa udienza il Pretore aggiunto aveva sottoposto alle parti una proposta di transazione, che prevedeva il pagamento di fr. 3'000.– a titolo di risarcimento e l’esenzione da spese giudiziarie. Come ricordato con l’ordinanza 22 novembre 2023 con cui la reclamante era stata invitata a replicare in tema di gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha spiegato che questa proposta aveva già trovato il consenso verbale di entrambi i patrocinatori, nonostante il termine fissato per comunicare l’adesione formale. Ma di fatto la proposta era poi stata rifiutata dalla reclamante in quanto svantaggiosa per rapporto alla divergenza con le pretese originarie. Per finire il procedimento era sfociato in uno stralcio per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 5'000.–, richiesto dal Pretore aggiunto dopo che il 1° aprile 2021 alla reclamante venne negato il gratuito patrocinio per la causa di fr. 42'000.– in quanto ritenuta priva di probabilità di successo. Mentre che, in conseguenza della desistenza parziale per la maggior parte delle richieste di giudizio, la stessa decisione 1° aprile 2021 condannava la reclamante al pagamento delle relative spese giudiziarie in ragione di fr. 18'000.– (fr. 8'000.– di spese processuali e fr. 10'000.– di ripetibili parziali). Il nesso di causalità tra il danno e l’evento che lo aveva scatenato era pertanto solo il risultato di una libera scelta della reclamante che aveva consapevolmente deciso di non seguire il suggerimento del patrocinatore qui convenuto e rifiutato la proposta di accordo insieme alla possibilità di chiudere in sostanza la causa “a costo zero”, rispetto ad una lite votata all’insuccesso.

 

                                5.1   La reclamante rileva anzitutto un accertamento manifestamente errato dei fatti nella misura in cui il Pretore aggiunto ha ritenuto che la proposta transattiva di fr. 3'000.– di risarcimento era fallita a causa del rifiuto da lei manifestato. Contesta in particolare la tesi secondo cui allora entrambi i patrocinatori delle parti - quello della compagnia assicurativa e il qui convenuto - si sarebbero dichiarati favorevoli a una soluzione in tal senso, poiché si fondava su un mero ricordo dello stesso giudice a distanza di oramai tre anni. Mentre il fatto stesso che il primo giudice avesse assegnato un termine per comunicare formalmente l’adesione a quella proposta inficiava comunque di ogni valore obbligatorio quanto prospettato a voce dai due legali. Peraltro, che poi i legali si fossero espressi in toni tendenzialmente favorevoli non significava certo che fossero a favore (reclamo, pag. 6 n. 20 segg.).

 

                                         Se non che la reclamante non contesta di avere presenziato all’udienza del 18 gennaio 2021. Né di avere in quella sede ammesso che i dolori alla cervicale erano preesistenti rispetto all’incidente della circolazione di cui era stata vittima. E men che meno il tenore dell’accordo allora formulato dal Pretore aggiunto in coda all’udienza, ossia il versamento di un importo di fr. 3'000.– con esonero dalle spese giudiziarie. Non solo. A ben vedere l’interessata non contesta neppure che il convenuto, suo rappresentante legale in quella lite, avesse manifestato a voce e innanzi al Pretore aggiunto una simpatia per quella proposta di transazione (“tendenzialmente favorevole”: reclamo, pag. 6 n. 24). E già questo rende pretestuosa ogni disquisizione in punto alle riserve che rivolge ora al ricordo del Pretore aggiunto “a distanza di oramai tre anni”. D’altro canto la reclamante non nega nemmeno di avere consapevolmente rifiutato quello specifico accordo. Nelle circostanze così descritte e a un esame di verosimiglianza, pretendere ora che questa sua responsabilità non sia invece da intendere come esclusiva, in quanto quello stesso rifiuto sarebbe stato preceduto da un confronto con il convenuto durante il termine assegnato dal Pretore aggiunto per comunicare la formale adesione, non basta certo ad evidenziare gli estremi di una conclusione pretorile costitutiva di un manifesto accertamento errato dei fatti.

 

                                5.2   Per la reclamante il Pretore aggiunto ha applicato in modo errato il diritto poiché della manifesta infondatezza delle pretese alla base della causa promossa contro __________ SA dava già riscontro la decisione 1° aprile 2021 con cui allora il gratuito patrocinio le era stato negato. Questo bastava a rendere evidente la negligente esecuzione in capo al convenuto del mandato di rappresentanza, e quindi il danno di complessivi fr. 18'000.– di spese processuali e ripetibili che ne era derivato a fronte della desistenza processuale (reclamo, pag. 8 n. 30).

 

                                         Nondimeno, è pacifico che nella causa contro __________ SA la reclamante avrebbe potuto ovviare a quei costi per la corrispondente cifra di fr. 18'000.–, accettando i termini della proposta di transazione come formulata dal Pretore aggiunto. Ciò posto, già si è detto in merito alla mancata accettazione di quell’accordo e dei motivi per i quali l’accertamento del primo giudice non può dirsi manifestamente errato (sopra, consid. 5.1). Si aggiunga che l’avvio di una causa giudiziaria comporta giocoforza un rischio processuale per la parte interessata e che di principio questo rischio non può essere ribaltato sull’avvocato (sopra, consid. 3.2), fermo restando in effetti che l’eventualità di un giudizio finale negativo è insito in un qualsiasi processo e che di ciò va pur sempre tenuto conto. E questo basta a vanificare la tesi di una conseguente verosimile errata applicazione del diritto per conduzione negligente del mandato conferito al convenuto.

 

                                5.3   Invero la reclamante riconduce l’errata applicazione del diritto anche ad una “valutazione a posteriori non corretta” e “col senno di poi” che imputa al Pretore aggiunto. L’interessata sostiene che il proprio comportamento era da ponderare soltanto rispetto al momento in cui quell’accordo era stato rifiutato. E meglio quando non sapeva ancora “che la lite si sarebbe conclusa con la sua totale soccombenza e il conseguente accollo di spese processuali e ripetibili per ben CHF 18'000.–”, riponeva la sua fiducia nell’operato del convenuto che per lei aveva appunto promosso un’azione condannatoria di poco meno di mezzo milione, e confidava in un significativo accoglimento di tale pretesa a cui non intendeva rinunciare integralmente prima dell’istruttoria. Al riguardo basti tuttavia rilevare che su quella specifica pretesa da mezzo milione avrebbe di fatto deciso lo stesso Pretore aggiunto che aveva proposto un accordo di risarcimento per fr. 3'000.– con esonero da spese processuali e ripetibili. Il che doveva già essere indicativo per valutare la pertinenza delle richieste di giudizio allora avanzate dalla reclamante. Per il resto la proposta era stata formulata in esito all’udienza del 18 gennaio 2021, oltretutto sostenuta dal qui convenuto e sui cui accadimenti non giova qui ripetersi oltre (sopra, consid. 5.1 e 5.2). La censura è quindi priva di ogni consistenza.

 

                                5.4   A mente della reclamante il Pretore aggiunto ha pure leso il diritto in quanto erroneamente aveva ritenuto che il nesso di causalità tra l’evocato danno e l’evento che lo aveva scatenato era stato interrotto dal rifiuto della reclamante alla proposta di transazione, rifiuto che le andava come tale addebitato. L’interessata sostiene, richiamando la vigente dottrina e giurisprudenza, che l’interruzione del nesso di causalità è possibile laddove al danneggiato sia imputabile una colpa grave, potendosi peraltro tutt’al più ipotizzare una riduzione della pretesa risarcitoria: ma non era questo il caso in concreto (reclamo, pag. 9 n. 32 segg.). Se non che per quanto attiene la prassi applicabile in materia di responsabilità dell’avvocato giova qui ricordare quanto stabilito dalla recente sentenza del Tribunale federale (sopra, consid. 3.2). Fermo restando che nello specifico l’esame era limitato alla verosimiglianza, in punto al valore dato a quel rifiuto e alle conseguenze che ne sono scaturite, basti poi rinviare alle precedenti considerazioni (sopra, consid. 5.1, 5.2 e 5.3). Inoltre, una volta di più la reclamante avvalla la sua consapevole volontà di allora nel perseverare con il processo a carico di __________ SA e nel legittimare quel suo rifiuto, affermando di avere sperato in un “risarcimento per migliorare la propria situazione economica” e che non vi è un obbligo di transigere in pendenza di lite. Per il resto, e diversamente da quanto rileva la reclamante, non vi è neppure traccia oggettiva di un rifiuto di quella proposta di accordo da parte della compagnia assicurativa, e quindi di un fallimento a quest’ultima imputabile. Una volta di più la critica è destituita di ogni fondamento.

 

 

                                   6.   Il Pretore aggiunto ha infine espresso dei dubbi riguardo al reale interesse degno di protezione della reclamante a chiedere il danno di complessivi fr. 18'000.– riferito alla causa che aveva promosso contro __________ SA. Questo perché la reclamante era ormai pensionata, al beneficio di prestazioni complementari, gravata da ACB per quasi fr. 90'000.– e da esecuzioni per oltre fr. 50'000.–. E non era concepibile un incremento della sua capacità reddituale indicativo di “un ritorno a miglior fortuna” e tale da appianare in modo significativo quella voragine debitoria, posto non da ultimo che l’interessata neanche versava l’imposta personale minima fatturata ogni anno dal Comune (tra fr. 40.– e fr. 65.–).

 

                                         Dal canto suo la reclamante reputa queste considerazioni fuori luogo e prevenute, precisando di non andare fiera della sua spiacevole situazione debitoria a cui avrebbe volentieri rimediato se ne avesse avuto i mezzi. Certa che questo non sarebbe stato possibile con gli attuali redditi, la reclamante indica che non erano comunque da escludere lasciti, eredità o altre importanti entrate. Afferma che l’esistenza di debiti non poteva precludere l’accesso alla giustizia, giacché sproporzionato, irragionevole e non meritevole di tutela. L’interesse degno di protezione, anche meramente economico, non era da confondere con il concetto di buon fondamento della causa. E determinante era che laddove avesse ottenuto causa vinta nei confronti del convenuto, la reclamante si sarebbe vista corrispondere una somma di denaro con effetti positivi sulla sua situazione giuridica. Tuttavia, il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare che, nelle circostanze specifiche, l’interesse degno di protezione giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC dell’attrice a promuovere causa nei confronti del convenuto poneva degli interrogativi. Vero è che all’orizzonte il Pretore aggiunto ha prospettato anche l’ipotesi di una condanna sulle spese per lite temeraria in applicazione dell’art. 115 cpv. 1 CPC (decisione impugnata, consid. 11). Ma da ciò non ha ancora tratto alcuna debita e concreta conclusione, avendo indicato per il momento di assegnare un termine per l’anticipo delle spese processuali nella causa a carico del convenuto in conseguenza della reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio (decisione impugnata, consid. 12). E questo non evidenzia affatto gli estremi di un’errata applicazione del diritto. Sicché il reclamo, sprovvisto di ogni fondamento in quanto prematuro, va respinto anche da questo punto di vista.

 

 

                                   7.   La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure che, per quanto non già inammissibili, si sono rivelate in sostanza prive di ogni ragionevole fondamento, la proposizione del reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

 

 

                                   8.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Per quanto ammissibile, il reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 va respinto.

 

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio 18 gennaio 2024 di RE 1 va respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 18 gennaio 2024 alla controparte):

 

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF. Poiché il valore litigioso è di fr. 22'284.–, il ricorso è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).