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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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cancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 24 febbraio 2016 da
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CO 1
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contro
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RE 1
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e ora sul reclamo 13 giugno 2024 di RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 febbraio 2016 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 812'003.30 oltre accessori.
Con risposta 3 novembre 2016 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con istanza 2 aprile 2024 CO 1 ha chiesto l’acquisizione, sotto forma di richiamo, dell’incarto relativo a una precedente procedura giudiziaria in essere tra __________ e RE 1, in subordine l’edizione dall’arch. __________ del contratto a suo tempo stipulato tra le medesime società.
Con osservazioni 29 aprile 2024 la convenuta si è opposta all’istanza.
C. Con decisione 29 maggio 2024 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, ammettendo la produzione “del contratto di direzione lavori a suo tempo sottoscritto da __________”.
D. Con reclamo 13 giugno 2024 RE 1 postula l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza 2 aprile 2024 di controparte.
Non sono state chieste osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito all’istanza dell’attore è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 3 giugno 2024. Rimesso alla posta il 13 giugno 2024, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
3. A mente della reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la prova ammessa “potrà senza dubbio influenzare le altre prove ancora da assumere, in particolare le testimonianze …”. Se non che, il rischio che le prove possano influenzarsi a vicenda è insito in tutte le procedure. Seguendo l’argomento della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe quindi sempre dato e, di conseguenza, l’esigenza di un pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe sempre dato nelle decisioni sulle prove e l’art. 319 lettera b cifra 2 CPC perderebbero ogni significato.
Il pregiudizio non può quindi essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di assumere una prova, per il solo fatto che questa sarebbe suscettibile di influenzare le altre.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, tenuto conto del valore di causa, le spese vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
5. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 giugno 2024 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 13 giugno 2024 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.