Incarto n.
13.2024.54

13.2024.55

Lugano

28 ottobre 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

cancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2024.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 31 agosto 2024 da

 

 

 RE 1 Chiasso

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

 CO 2 

 CO 3 

tutti rappr. da RA 1 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 13 settembre 2024 di RE 1 contro la decisione 3 settembre 2024 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   __________, CO 2 e CO 3 hanno concesso in locazione a RE 1 un appartamento nello stabile di loro proprietà in via __________ a __________. ll canone di locazione è stato stabilito in fr. 500.- mensili, oltre a fr. 100.- per le spese accessorie.

 

                                         La conduttrice essendo in mora con il pagamento del canone, i locatori ne hanno chiesto lo sfratto. Con sentenza del 15 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato a RE 1 di liberare immediatamente l’appartamento in questione. Con reclamo 1° marzo 2024 RE 1 è insorta contro la predetta sentenza. Il 12 marzo 2024 la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (CCR) ha respinto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo ritenendo che ad un esame sommario la sentenza impugnata non poteva dirsi errata. Con decisione 26 marzo 2024 la CCR, preso atto che reclamante aveva lasciato l’ente locato, ha stralciato il reclamo perché diventato senza interesse.

 

                                  B.   Con petizione 31 agosto 2024 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1, CO 2 e CO 3 al pagamento dell’importo di fr. 8'140.- e di “annullare la diffida di pagamento del 28 maggio 2024, del conguaglio spese 2023 e della fattura cambio cilindro del 2 maggio 2024”. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e la designazione di un avvocato d’ufficio.

 

                                  C.   Con decisione 3 settembre 2024 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio rilevando, tra l’altro, che le pretese dell’attrice di complessivi fr. 9'411.90 erano “già di primo acchito infondate per almeno fr. 8'987.57”.

 

                                  D.   Con reclamo 13 settembre 2024 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione impugnata sia annullata e che “alla ricorrente è concessa la gratuità della procedura e il diritto a un giudizio e per l’effetto disporre alla Pretura di Bellinzona l’esame della causa senza l’anticipo delle spese.

 

                                  E.   La domanda di concedere effetto sospensivo al gravame è stata respinta con decisione 17 settembre 2024 perché il reclamo appariva privo di possibilità di esito favorevole.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. Rilevato che la decisione è stata notificata alla reclamante il 4 settembre 2024, il reclamo, rimesso alla posta il 14 settembre 2024 è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile.

 

                                         La procedura applicabile all’istanza di gratuito patrocinio essendo quella sommaria, il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lettera a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lettera b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                3.1   Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1).

                                         Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 con riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

 

                                3.2   Ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si fa luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla base della pretesa fatta valere. Il richiedente deve rendere verosimili i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n. 404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).

 

                                   4.   La reclamante fonda le proprie pretese su un preteso atto illecito della parte convenuta, alla quale rimprovera di aver eseguito lo sfratto quando la decisione del Pretore ancora non era cresciuta in giudicato.

                                         Con decisione 15 febbraio 2024 il Pretore ha “ordinato lo sfratto immediato di RE 1 dall’appartamento sito in via __________ a __________, appartamento nr. __________ di proprietà dell’istante”. Il primo giudice ha indicato che la decisione era impugnabile con il rimedio del reclamo nel termine di 10 giorni. Come indicato nel punto 7 del dispositivo, il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC), salvo concessione dell’effetto sospensivo disposta dall’autorità superiore (cpv. 2). Poiché al reclamo è stato negato l’effetto sospensivo, l’esecuzione dello sfratto da parte dei proprietari dell’ente locato era legittima. Nella misura in cui la reclamante pone a fondamento delle proprie pretese l’esistenza di un preteso atto illecito il reclamo non merita quindi tutela.

 

                                   5.   Il primo giudice ha rilevato, in punto alla domanda di risarcimento dell’importo di fr. 6'000.-, pari al valore di oggetti che sarebbero stati asportati dall’appartamento dell’attrice dopo il suo sfratto, non solo non risultava una denuncia del preteso furto, ma neppure v’era una lista degli oggetti asportati, oltre a mancare qualsivoglia riscontro del valore degli oggetti stessi. Già a un esame sommario la pretesa in esame era quindi da considerare infondata.

                                         Su questo punto la reclamante si limita a rilevare di aver sporto denuncia al Ministero pubblico e che la procedura è attualmente pendente preso la CRP. A prescindere dal fatto che si tratta di un fatto nuovo, inammissibile in sede di reclamo (art. 326 CPC), essa neppure si confronta con gli ulteriori motivi della sentenza impugnata. Il reclamo, insufficientemente motivato, su questo punto è inammissibile.

 

                                   6.   Per quanto riguarda l’importo di fr. 800.- corrispondente all’indennità per l’occupazione dell’appartamento per il mese di marzo 2024 (fr. 600.-) e l’acconto spese per i mesi di gennaio e febbraio 2024 (fr. 200.-) il Pretore ha rilevato che nella decisione di espulsione del 15 febbraio 2024 era stata prevista un’indennità per occupazione abusiva per i mesi da gennaio 2024 in poi di fr. 500.- mensili. A mente del primo giudice tale indennità era dovuta sino a completa liberazione dell’ente locato. Considerato che per ammissione della stessa parte attrice alla fine di marzo 2024 nell’appartamento vi erano ancora i suoi mobili e i suoi effetti personali, ha quindi ritenuto dovuta l’indennità per il mese di marzo. Per quanto riguarda gli importi di fr. 100.- mensili relativi all’acconto spese, ha poi rilevato che l’attrice avrebbe comunque dovuto pagare il conguaglio delle spese per il 2024 di uguale importo, sicché di fatto per lei nulla cambiava. Ha quindi ritenuto che seppure sul principio la pretesa appariva fondata, l’attrice non aveva alcun interesse meritevole di tutela ad ottenere una decisione al riguardo.

 

                                         La reclamante rimprovera al primo giudice un abuso di potere di apprezzamento sostenendo che il conguaglio delle spese accessorie - non contestato - non è oggetto della petizione. Se non che, tenuto conto che le spese accessorie sono dovute, la riflessione del Pretore che alla fine l’attrice sarebbe comunque tenuta a pagare il conguaglio delle spese accessorie, il cui importo sostanzialmente coincide con gli acconti versati, non può essere considerata frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto.

                                         Neppure su questo punto il reclamo merita tutela.

 

                                   7.   RE 1 ha postulato l’annullamento della diffida 28 maggio 2024 con cui la locatrice le ha chiesto il pagamento dell’importo complessivo di fr. 959.- (FA __________ fr. 189.50, FA __________ fr. 100.-, affitto maggio fr. 600.- + fr. 60).

                                         Il primo giudice è giunto alla conclusione che questa richiesta dell’attrice era infondata. Ha ancora ritenuto che, comunque sia, anche qualora le censure sollevate dall’attrice fossero state fondate, nella per lei migliore delle ipotesi la domanda avrebbe potuto trovare accoglimento limitatamente a fr. 24.33 (differenza sul conguaglio delle spese accessorie). Ha però concluso che una persona ragionevole non sarebbe disposta a finanziare con mezzi propri una procedura giudiziaria - con l’assistenza di un legale - per l’importo di fr. 24.33.

 

                                         Al di là della questione se gli importi oggetto della diffida di cui trattasi siano effettivamente dovuti, va qui rilevato che la reclamante neppure indica quale sarebbe il suo interesse a ottenere l’annullamento della diffida, che in sostanza è un’azione di accertamento negativo. Già per questo motivo la domanda appare priva di probabilità di esito favorevole e, nell’esito, la decisione impugnata dev’essere confermata.

 

                                   8.   Il valore litigioso non costituisce di per sé un criterio per stabilire le probabilità di successo di una causa. Esso è nondimeno suscettibile di influenzare la decisione di chi è chiamato a scegliere se introdurre un’azione giudiziaria: una persona ragionevole, che dispone di risorse finanziarie sufficienti, non si cimenterà infatti in una procedura sapendo che l’importo in gioco non le consentirà probabilmente di coprire i costi che è suscettibile di ingenerare. Inoltre, in casi di poco valore (casi bagatella), la designazione di un patrocinatore d’ufficio è da ritenere, di regola, sproporzionata, e quindi non necessaria. Si può qui ben ritenere che una persona ragionevole e di condizione agiata, qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non sarebbe disposta a incaricare un legale per ottenere, nella migliore delle ipotesi, l’importo di fr. 424.33.- tenuto conto dei costi che ciò comporterebbe. Identico ragionamento deve valere nel caso in cui sia lo Stato a finanziare i costi del processo, poiché esso non è infatti tenuto a intervenire laddove neppure una persona avveduta e agiata agirebbe. In altri termini, l’accesso alla giustizia mediante concessione dell’assistenza giudiziaria alle persone indigenti, sancito a livello costituzionale dall’art. 29 cpv. 3 Cost., non è illimitato, ma deve invece rientrare nei limiti posti dalla ragionevolezza.

 

                                         Nella misura in cui il Pretore ha ritenuto che le pretese dell’attrice di complessivi fr. 9'411.90 si rivelano già di primo acchito manifestamente infondate per almeno fr. 8'987.57, mentre per i restanti fr. 424.33 sussistono, perlomeno in larga misura, fondati dubbi sul fatto che l’attrice disponga di un reale interesse degno di tutela, la decisione impugnata resiste alle critiche e non si può rimproverargli un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del diritto.

 

                                         Neppure è dato di vedere per quali motivi il Pretore, chiedendo all’attrice l’anticipo delle spese come previsto dall’art. 98 CPC sia incorso in un formalismo eccessivo.

 

                                         Non è quindi necessario chinarsi sulla domanda della reclamante di “disporre alla Pretura di Bellinzona l’esame della causa senza l’anticipo delle spese”, quando della causa si occupa la Pretura di Mendrisio-Sud.

 

                                   9.   Visto quanto precede, nel caso in rassegna difettava sin dall’inizio il requisito cumulativo della probabilità di successo della procedura e ciò quand’anche fosse stato dato quello dell’indigenza, requisito questo che di conseguenza non necessita di essere esaminato.

 

                               10.   Per quanto riguarda la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo, la stessa va respinta, il gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

 

                                11.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–) sono poste a carico della reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:               1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo del 13 settembre 2024 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico
di RE 1.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 13 settembre 2024 alla controparte):

 

-   ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La cancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Trattandosi di una decisione finale di diniego del gratuito patrocinio, ai fini del valore litigioso è determinante il presumibile costo del processo (v. sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 1). Poiché il valore della controversia è di fr. 9'411.90, è da ritenere che il costo del processo sia inferiore a fr. 15’000.-. In tal caso contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).