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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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cancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2024.500 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di protezione dell’unione coniugale 15 luglio 2024 da
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CO 1
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contro
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RE 1
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e ora sul reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 contro la decisione 6 settembre 2024 del Pretore;
ritenuto
in fatto: che con istanza 15 luglio 2024 CO 1 ha chiesto al Pretore l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale;
che con ordinanza 17 luglio 2024 le parti sono state citate per l’udienza di conciliazione del 29 agosto 2024;
che con scritto 20 agosto 2024 RE 1 ha chiesto, tra l’altro, “di analizzare e decidere sulla ricusa della giustizia …”;
che con ordinanza 23 agosto 2024 il Pretore, constatato che l’atto conteneva una generica richiesta di ricusa della giustizia, gli ha assegnato un termine per comunicare se manteneva l’istanza di ricusa e, nell’affermativa, per precisarla indicando quali autorità giudiziarie fossero ricusate;
che con osservazioni 3 settembre 2024 RE 1 ha chiesto in via principale “di essere sentito dal Giudice della ricusa e la ricusa della giustizia svizzera”, in via subordinata “la ricusa della giustizia del Canton Ticino” e, in via ancor più subordinata, la ricusa delle Preture di Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio. Egli ha sostenuto che la legge è ingiusta, che in Svizzera non vi sono giudici che applicano il principio della parità di trattamento in relazione all’affidamento dei figli e che non viene considerato il concetto di colpa. Di conseguenza la giustizia non sarebbe imparziale e il risultato della procedura sarà per lui sfavorevole;
che con decisione 6 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione. Ha rilevato che un’istanza di ricusazione rivolta in modo generico contro tutti i membri di una Corte o addirittura contro l’intero tribunale è inammissibile, poiché i motivi di ricusazione vanno precisati e sostanziati nei confronti di ogni singola persona che ne è oggetto. Ha quindi concluso che la domanda di ricusazione “della Giustizia Svizzera”, in via subordinata della “giustizia del Canton Ticino” e in via ancor più subordinata “delle Preture di Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio” senza alcuna precisazione e senza sostanziare i motivi di ricusa nei confronti di ogni singola persona che opera nelle autorità di cui è chiesta la ricusa è inammissibile;
che con reclamo 16 settembre 2024 RE 1 chiede in via principale una proroga per terminare le motivazioni del reclamo, l’emanazione delle misure supercautelari, di essere sentito dal Giudice della ricusa e la ricusa della giustizia svizzera. In via subordinata chiede “la ricusa della giustizia del Canton Ticino” e, in via ancor più subordinata, la ricusa delle Preture di Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio;
considerando
in diritto: che le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). La procedura applicabile essendo quella sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 9 settembre 2024. Il reclamo, rimesso alla posta il 16 settembre 2024, è quindi tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile;
che il reclamo, scritto e motivato dev’essere inviato nel termine di reclamo. Una proroga del termine “per terminare le motivazioni del reclamo” come chiesta dal reclamante non è quindi possibile;
che l’istituto della ricusa è volto a garantire lo svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall’art. 30 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 CEDU, permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità. Essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte;
che la ricusa riveste un carattere eccezionale e, per non ostacolare il buon funzionamento della giustizia, deve essere ammessa solo di fronte a motivi gravi e oggettivi che inducono a dubitare dell’imparzialità del giudice. Non è necessario che sia accertata una sua effettiva prevenzione (considerato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata), ma bastano circostanze concrete idonee a suscitarne l’apparenza e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio (STF 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2);
che nella sua istanza di ricusa RE 1 si è lamentato della legge, a suo dire ingiusta perché nel 95 % dei casi i figli vengono affidati alla madre. Inoltre, “il colpevole di un atto a scapito di altri resta impunito, anzi venga ancora premiato con l’appartamento coniugale e lauti alimenti …”. Ha poi sostenuto che “… non vi sono giudici, in Svizzera che applicano i principi fondamentali della parità di trattamento”;
che, come rettamente rilevato dal primo giudice, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile, ritenuto che i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un’autorità e una determinata parte, e devono pertanto essere indicati individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, 5A_707/2011);
che, nel termine assegnatogli per precisare la domanda di ricusa e indicare quali autorità giudiziarie erano ricusate, con il suo scritto 3 settembre 2024 RE 1 si è limitato a ribadire quanto già esposto, senza nulla aggiungere a quanto precedentemente esposto;
che a ragione il Pretore ha rilevato come le richieste di ricusa siano del tutto generiche a tutti i livelli, l’interessato non avendo precisato né sostanziato motivi di ricusa nei confronti di ogni singola persona che opera nelle autorità di cui è chiesta la ricusa;
che con queste motivazioni del Pretore il reclamante peraltro neppure si confronta e su questo punto il reclamo, insufficientemente motivato è inammissibile;
che, nella misura in cui il reclamante solleva invece censure in punto all’operato del Pretore di Locarno-Città, si rileva quanto segue:
che il rimprovero di aver ignorato e abusato del suo diritto di essere sentito è infondato: con ordinanza 23 agosto 2024 il primo giudice gli ha assegnato un termine per motivare la domanda di ricusa sicché il suo diritto di essere sentito è stato salvaguardato;
che il reclamante lamenta di non aver ricevuto risposta alla sua domanda “perché la Pretura ha intimato l’istanza in ufficio e non al mio domicilio”. Ebbene, va qui rilevato che nel suo scritto 20 agosto 2024 egli così si esprimeva: “non nascondo la mia tristezza e perplessità nel ricevere quest’istanza datata 15 luglio 2024 e recapitata erroneamente in ufficio invece che al mio domicilio …”, esternazione questa che non richiedeva una risposta. Comunque sia, la notifica al luogo di lavoro invece che al domicilio è fatto del tutto inidoneo a sostanziare un indizio di prevenzione;
che il reclamante rimprovera al Pretore di aver ignorato le sue domande cautelari “… motivando la totale inattività con una presunta remota possibilità di nullità nel caso in cui la richiesta di ricusa fosse stata ammessa, ma nel contempo si è eretto a giudice della ricusa ed ha sancito”;
che va anzitutto rilevato come, per costante giurisprudenza, il tribunale può di massima dichiarare esso stesso inammissibile la domanda della sua ricusa in blocco o quella di un suo membro quando - come nel presente caso - essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; 5A_535/2016 del 7 settembre 2016);
che il Pretore non ha invero ancora deciso in merito alle domande formulate con l’istanza 15 luglio 2024 da CO 1, rispettivamente 20 agosto 2024 da RE 1. Va tuttavia rilevato ch’egli aveva citato le parti per procedere al contraddittorio del 29 agosto al fine di permettere al convenuto di prendere posizione sull’istanza della moglie prima di pronunciare una decisione. RE 1 ha però inoltrato il 20 agosto 2024 la propria istanza di ricusa. Come rettamente rilevato dal primo giudice nell’ordinanza 23 agosto 2024, l’accoglimento dell’istanza di ricusa avrebbe comportato la nullità degli atti compiuti, che avrebbero dovuto essere rifatti. La decisione in merito alla ricusa e la sospensione del procedimento è quindi non meno che corretta e il rimprovero rivolto al Pretore per non aver ancora statuito è infondato;
che la domanda intesa all’emanazione di misure supercautelari formulata con il reclamo è inammissibile, sulle stesse dovendosi prima pronunciare il Pretore;
che, visto quanto precede, dichiarando inammissibile l’istanza di ricusazione il Pretore non ha accertato in modo manifestamente errato i fatti né ha applicato in modo errato il diritto;
che le spese del giudizio odierno, stabilite in applicazione dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante. Non si pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 16 settembre 2024 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione emessa in materia di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) in un procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF), essendo che le misure a protezione dell’unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 133 III 393 consid.5).