Incarto n.
16.2011.14

Lugano

26 aprile 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 7 febbraio 2011 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la sentenza emessa il 24 gennaio 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, nella causa n. 398-2010 (locazione) promossa con istanza 29 ottobre 2010 nei confronti della

 

 

 

CO 1

(rappresentata __________);

 

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che RI 1 ha sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà della __________ nel Comune di __________;

 

                                         che tra le parti sono sorte contestazioni in merito al pagamento  della pigione, il conduttore rivendicando una riduzione della medesima, avendo pagato per i mesi di febbraio e marzo 2010 una pigione eccessiva rispetto ai tassi ipotecari in vigore, ovvero

                                         fr. 1451.– anziché fr. 1407.80;

 

                                         che con istanza 29 ottobre 2010 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 86.40 oltre a fr. 30.– di spese, agli interessi e le spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

 

                                         che all'udienza del 19 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta, unica comparente, ha sostenuto di aver già ristornato all'istante le eccedenze pagate;

 

                                         che statuendo il 24 gennaio 2011, il Giudice di pace ha respinto l'istanza;

 

                                         che con reclamo 7 febbraio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                       che la decisione impugnata è stata emessa il 24 gennaio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC);

 

                                         che per l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203);

 

                                          che l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;

 

                                          che per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (cfr. Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano 1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);

 

                                          che non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

 

                                          che in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha trattato l'istanza quale domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa alla restituzione di pigioni pagate in eccedenza (azione per indebito arricchimento);

 

                                          che in circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________ del 26 maggio 2008 in: Rte D I-2009. 11 c pag. 604);

 

                                         che l'incompetenza per materia del giudice è un presupposto processuale rilevabile d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta delle parti (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 202);

 

                                         che la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 198);

 

                                         che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve così essere annullata;

 

                                         che nelle circostanze descritte le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, al riguardo, soccombente è considerata anche la parte la cui domanda viene dichiarata inammissibile (cfr. Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 106 pag. 432);

 

                                         che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:               I.   La sentenza 24 gennaio 2011 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico dell'istante.

 

                                   II.   Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   III.   Intimazione a:

 

 

 

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.