Incarto n.
16.2011.25

Lugano

15 giugno 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 1°aprile 2011 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro la sentenza emessa il 17 marzo 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2010.67 (risarcimento danni) promossa con istanza 10 dicembre 2010 nei confronti di

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 22 febbraio 2010 il Ministero pubblico ha ritenuto CO 1 autore colpevole di appropriazione semplice per essersi impossessato di un portamonete dimenticato da RE 1 al centro commerciale __________ di __________ e poi successivamente consegnato alla polizia, e ha proposto la sua condanna a una pena pecuniaria di fr. 2600.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.–. RE 1, costituitasi parte civile, è stata rinviata al foro civile per le richieste di risarcimento. Il decreto di accusa non è stato impugnato da CO 1 e ha pertanto acquisito forza di cosa giudicata.

 

B.    Con istanza 10 dicembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2123.65 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2009, corrispondenti alla differenza tra quanto contenuto nel portamonete al momento della perdita (fr. 2149.–) e a quanto poi rinvenuto al momento della sua riconsegna               (fr. 25.35). All'udienza del 31 gennaio 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando il prelievo di denaro dal portamonete.

 

C.    Statuendo il 17 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, RE 1 non avendo provato l'ammontare della sottrazione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 50.–.

 

D.    Con reclamo 1° aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole essenzialmente dell'errata applicazione degli art. 112 CPC ticinese e 8 CC, così come dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Invitato a presentare osservazioni, CO 1 è rimasto silente.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 17 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

 

                                   3.   Il Pretore aggiunto, dopo avere esaminato la portata dell'art. 53 CO, ha ritenuto che pur essendo vincolato ai fatti accertati in sede penale, l'istruttoria in sede civile non aveva minimamente permesso di accertare l'ammontare del denaro contenuto nel portamonete al momento in cui il convenuto se ne era impossessato. La reclamante si duole in sintesi della violazione dell'art. 8 CC, il primo giudice non avendo ritenuto provato il danno sulla base del giudizio penale del 22 febbraio 2010.

 

                                         a)   L'art. 41 CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria (illiceità, colpa, danno e nesso causale adeguato tra l'illecito e il danno), spetta alla parte danneggiata (Schnider in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO). Per l’art. 53 cpv. 2 CO, il giudice civile non è però vincolato da una sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno; egli può semmai riferirsi, nella misura consentita dal diritto processuale cantonale, alle risultanze e agli accertamenti di fatto che emergono nel processo penale per poi procedere a una valutazione autonoma degli stessi sotto il profilo del diritto civile (DTF 125 III 410 consid. 3). E nel Cantone Ticino, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata dal Cantone fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di un giudizio penale (art. 112 cpv. 1 CPC ticinese). Quanto al danno, nulla vieta al giudice di aspettare il risultato della procedura probatoria dell'istruzione penale e di tenerne conto (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 1 pag. 5). Il fatto di non scostarsi senza ragione dall'apprezzamento del giudice penale è però una questione di opportunità e non una prescrizione di diritto materiale (DTF 125 III 410 consid. 3).

 

                                         b)   In concreto, il magistrato penale ha ritenuto CO 1 autore colpevole di appropriazione semplice per essersi appropriato di un portamonete contenente una tessera Postomat e fr. 2149.–, dimenticato da RE 1, aggiungendo poi che “la refurtiva non è stata completamente recuperata, nel portamonete consegnato dallo stesso accusato, solo dopo circa un'ora e mezza alla polizia, essendo stati rinvenuti unicamente fr. 25.35 e la tessera __________” (doc. A).

 

                                          c)   Ora, è vero che la motivazione del decreto d'accusa non indica chiaramente l'ammontare della refurtiva, ma – visto il tenore dell'art. 112 cpv. 1 CPC ticinese – non vi era possibilità alcuna in sede civile di rimettere in discussione i fatti accertati dal giudice penale, ovvero che il convenuto si era appropriato indebitamente del contenuto del portamonete dell'istante incorporandolo nel proprio patrimonio. Ed esso ammontava alla differenza fra        fr. 2149.– e fr. 25.35, ovvero fr. 2123.65. Tale somma non può che rappresentare uno degli elementi costitutivi del reato (“la cosa mobile”) giacché, altrimenti, non si spiega perché CO 1 sarebbe stato ritenuto colpevole di appropriazione essendo escluso che lo sia stato per il solo fatto di essersi tenuto per un'ora e mezza un portamonete altrui. E al riguardo non è dato di capire, né l'interessato ha spiegato, perché il convenuto, secondo cui il portamonete conteneva soli fr. 25.35, non ha interposto opposizione al decreto d'accusa accettando una condanna penale iscritta nel casellario giudiziario.

 

                                          d)  Certo, è incomprensibile il motivo per il quale il magistrato penale abbia rinviato la parte lesa al foro civile. Il giudizio completo della pretesa civile non avrebbe comportato un verosimile dispendio sproporzionato, inteso come ricerche complicate tali da ritardare considerevolmente il giudizio (art. 94 cpv. 3 CPP ticinese). Ciò non toglie che egli ha accertato l'appropriazione di   fr. 2123.65 da parte del convenuto, senza che questi abbia addotto elementi che conducano a un diverso apprezzamento sulla sua colpa (art. 43 CO) o sulla quantificazione del danno subìto dall'istante (cfr. art. 44 CO). In tali circostanze le risultanze e l'accertamento dei fatti emersi in sede penale vincolavano il giudice civile. Ciò posto, nel non ritenere sufficienti le risultanze del decreto d'accusa, il Pretore aggiunto è incorso in una violazione del diritto, ciò che comporta l'accoglimento del reclamo.

 

                                   4.  Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza e conseguente condanna del convenuto al pagamento di fr. 2123.65 oltre interessi.

 

                                   5.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non può essere considerato soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico del convenuto.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

pronuncia:                 I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

 

                                        1. L'istanza è accolta e di conseguenza CO 1 è condannato a versare a RE 1 fr. 2123.65 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2009.

 

                                          2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico del convenuto che rifonderà all'istante fr. 50.– per ripetibili.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 300.–, da anticipare da RE 1,  sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.