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Incarto n. |
Lugano 13 agosto 2012/mc
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
§sedente per statuire sul reclamo 20 maggio 2011 presentato dalla
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 19 aprile 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa OA.2005.839 (risarcimento danni) promossa con petizione 22 novembre 2005 nei confronti di |
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CO 1 CO 2
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 novembre 2004, alle 06.20 circa, è avvenuto in territorio di __________ un incidente della circolazione di cui è stato protagonista il solo __________ alla guida di un veicolo __________. Secondo il rapporto della Polizia cantonale il conducente, dopo avere circolato su __________, si era immesso sulla salita dei __________ salendo una ventina di scalini, per poi giungere alla salita __________ dove rimaneva incastrato tra due immobili. In seguito a una manovra di retromarcia l’autovettura era uscita dai margini della carreggiata rimanendo in bilico con le ruote anteriore e posteriore destre fuori del campo stradale dove è stata abbandonata dal proprietario. Per il recupero del veicolo la Polizia cantonale, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha interpellato la CO 1 la quale si è rivolta alla ditta CO 2.
Per le loro prestazioni la CO 1 e la CO 2 hanno emesso una fattura di fr. 1436.45, rispettivamente di fr. 1506.40, il cui pagamento è stato anticipato dalla carrozzeria __________ di __________, incaricata da __________ delle riparazioni, la quale ne ha poi chiesto la rifusione alla RE 1, ora RE 1, presso la quale il conducente era assicurato per la responsabilità civile e la copertura casco. La compagnia d'assicurazione ha rifiutato di onorare le prestazioni delle due ditte intervenute per il recupero della vettura, rimproverando loro di avere adottato modalità inadeguate e utilizzato mezzi inappropriati alla situazione per l'operazione, che hanno cagionato al veicolo maggiori danni per un importo di fr. 16 113.40. Considerato che se si fosse fatto intervenire un elicottero Super Puma della ditta __________ il costo per il recupero senza danneggiamento del veicolo sarebbe stato di fr. 8236.30, la compagnia di assicurazioni ha chiesto alla CO 1 e alla CO 2 il pagamento della differenza di fr. 7877.10. Le due ditte non hanno dato seguito alla richiesta.
B. Il 22 novembre 2005 RE 1 (agente quale cessionaria di __________ e in applicazione dell'art. 72 LCA) ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7877.10, oltre a fr. 400.– per le spese di allestimento di una perizia sull'ammontare dei danni, più interessi. Nelle loro rispettive risposte del 20 e 25 gennaio 2006 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, CO 2 chiedendo inoltre che venisse accertato il carattere temerario dell'azione con condanna dell'attrice al pagamento di fr. 4210.– oltre accessori.
C. Statuendo il 19 aprile 2011 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali non era emerso nulla a comprova di un agire scorretto delle convenute nelle operazioni di recupero del veicolo assicurato presso l'attrice, ha respinto la petizione.
D. Con reclamo 20 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato i fatti e di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo corrette le modalità di recupero del veicolo del suo assicurato poste in atto dalle convenute. Nelle loro rispettive osservazioni del 17 e 27 giugno 2011 CO 2 e CO 1 hanno concluso per il rigetto del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 19 aprile 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione
inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3. Il Pretore, accertato che il veicolo di __________ si trovava in una posizione precaria e pericolosa essendo in bilico su due ruote a ridosso di una proprietà privata, ha ritenuto necessario e appropriato l'intervento immediato delle convenute non potendosi aspettare l'arrivo di un elicottero __________ che in quel frangente si trovava oltre Gottardo. La reclamante non condivide questi accertamenti rilevando che l'autovettura si trovava su una strada pedonale senza costituire pericolo per cose o persone, il passaggio pedonale essendo garantito. La vettura, poi, non perdeva olio o carburante ed era già stata rimessa sulla carreggiata. Ciò avrebbe dovuto indurre le convenute ad aspettare l'intervento di un elicottero.
a) In merito alla posizione del veicolo prima delle operazioni di recupero __________, agente di polizia intervenuto sul luogo dell'incidente, ha confermato di aver “chiamato tramite centrale la carrozzeria di servizio, nel caso concreto la CO 1, la quale doveva occuparsi del recupero del veicolo questi si trovava in una posizione fastidiosa e pericolosa per i pedoni e soprattutto per gli abitanti sottostanti … l'auto appoggiava al terreno con le due ruote a monte e con la scocca; le due ruote a valle non appoggiavano sul terreno” (cfr. deposizione del 19 ottobre 2006, verbali pag. 1 e 2). Tale situazione è per altro confermata dalla documentazione fotografica (cfr. doc. M, 11, 13 e 14). Ora, è possibile che il passaggio dei pedoni non fosse ostacolato dalla presenza del veicolo accidentato e che una volta messo in sicurezza si sarebbe potuto aspettare il momento propizio per l'intervento di un elicottero. Resta il fatto che l'intervento di rimozione immediato era stato richiesto direttamente dall'agente di polizia cantonale, il quale pur senza avere “detto espressamente né a CO 1 né a CO 2 di rimuovere con urgenza il veicolo… è evidente che il loro compito consiste nello sgombero del o dei veicoli coinvolti il più presto possibile” (deposizione di __________, loc. cit.).
b) Quanto all'impiego di un elicottero, è vero che la rimozione della vettura sarebbe stata fattibile e finanche consigliabile mediante tale mezzo di soccorso (cfr. perizia giudiziaria di __________ del 13 gennaio 2010). Sennonché, per tacere che il giorno dell'incidente il Superpuma non era disponibile salvo prevedere un rientro urgente del veicolo con una spesa di circa fr. 20 000.– (cfr. deposizione di __________ del 12 settembre 2007, verbali pag. 4), come si è detto in precedenza la vettura andava rimossa senza indugi come sollecitato dalla Polizia cantonale. Aspettare qualche giorno o finanche una settimana/10 giorni per far intervenire l'elicottero avrebbe fors'anche ridotto le spese di rimozione (cfr. deposizione di __________, loc. cit.), ma ciò non basta per ritenere manifestamente insostenibile la conclusione del Pretore secondo cui era “imprudente lasciare una vettura gravemente danneggiata, con rischio di perdite di olio e benzina, in una strada di paese, sopra ad una casa” e che quindi le convenute “sono intervenute nella maniera più adeguata decidendo di non attendere l'arrivo di un elicottero per procedere allo spostamento della vettura ma di agire immediatamente via terra”.
c) Relativamente a danni supplementari alla vettura dovuti all'intervento dell'elicottero, è vero che per il perito __________ la rimozione non avrebbe provocato alcun danno supplementare (perizia del 13 gennaio 2010, risposta 1d), ma per tacere del fatto che __________ non ha escluso tale possibilità “in un'operazione di recupero come quella che sarebbe stata necessaria per il veicolo di __________” (deposizione del12 settembre 2007, loc. cit., verbali pag. 5), quanto riferito dal perito appare piuttosto una promozione della ditta di cui è projet Manager e pilota tant'è che egli ha affermato “in tutti i trasporti di autovetture effettuati dalla __________ non si sono mai riscontrati danni agli oggetti”. Senza incorrere in arbitrio, il primo giudice poteva così ritenere che l'attrice non avesse provato che “questa soluzione non avrebbe provocato alcun danno supplementare”.
4. Il Pretore, esprimendosi sulla responsabilità del datore di lavoro, ha accertato come le convenute “abbiano utilizzato tutta la diligenza necessaria e abbiano agito seguendo le regole dell'arte…e hanno poi agito correttamente anche nella scelta dei dipendenti istruiti per effettuare l'intervento”. Ne ha dedotto, il primo giudice, che “un’analisi dell'eventuale danno causato all'autoveicolo appare invero superflua”. La reclamante non condivide questa conclusione e ritiene invece che con il loro agire i dipendenti delle convenute hanno ulteriormente danneggiato il veicolo.
a) Ora, che in seguito alle operazioni di recupero il veicolo in questione sia risultato ulteriormente danneggiato è indubbio tant'è che è il perito giudiziario ing. __________ ha accertato la presenza di danni sul veicolo da ascrivere verosimilmente alle operazioni di recupero per un importo di fr.
10 800.– (cfr. perizia del 16 aprile 2008, pag. pag. 12 n. 3.2.2; pag. 13 e 14 n. 3.3; pag. 16 n. 4.1.4; pag. 19 n. 4.2.2). Resta il fatto che per lo stesso perito “i danni verosimilmente imputabili al recupero in esame difficilmente avrebbero potuto essere evitati secondo il modo di agire considerato” (cfr. perizia pag. 20 n. 4.2.4). E ciò è stato confermato anche da __________, designato dal Pretore per pronunciarsi sulle modalità di recupero del veicolo da parte delle convenute (cfr. ordinanza 14 novembre 2008), il quale ha precisato che” i dipendenti delle convenute, giunti sul posto per valutare la situazione e pianificare la modalità di intervento di recupero, dopo l'analisi di tutte le circostanze del caso (luogo molto particolare a causa della larghezza della strada, posizione dell'auto, presenza di scalini, etc.) hanno optato per la soluzione corretta” sicché i danni derivanti dall'operazione di recupero dell'auto… sono sicuramente danni inevitabili (cfr. relazione del 19 febbraio 2009).
Certo la reclamante sostiene che tale referto è nullo poiché redatto dalla __________ e non dalla persona fisica incaricata dal Pretore. Sennonché, quest'ultimo ha spiegato come la perizia, ancorché allestita sulla carta intestata della società anonima, fosse comunque valida essendo stata sottoscritta personalmente da __________ (cfr. ordinanza del 24 marzo 2009). Perché tale conclusione sarebbe arbitraria la reclamante non spiega. Non vi sono ragioni per sanzionare di nullità il referto, tanto meno se si pensa che all'epoca __________ era amministratore unico della società. La questione non merita ulteriore disamina.
b) Relativamente alle responsabilità delle convenute, è indubbio che le stesse nello sgomberare la strada pubblica dovevano usare la necessaria diligenza per evitare di causare pregiudizi alle cose altrui. Sennonché, ammessa senza incorrere in un manifesto errato accertamento dei fatti l'urgenza dell'intervento, e quindi scartata la possibilità di far capo a un elicottero, così come l'inevitabilità dell'insorgenza di danni con il metodo di recupero adottato dalle convenute, nemmeno la reclamante sostiene che nell'operazione, così come effettuata, le ditte intervenute non abbiano avuto la diligenza richiesta dalle circostanze. Al riguardo, il fatto che “già la comune esperienza di profani ci insegna che una vettura può essere sollevata con il crick solo nei punti segnati perché strutturalmente adeguati” o che “da ditte specializzate nel recupero di automobili accidentate, ci si sarebbe potuto aspettare tutt'altro intervento”, non sono sufficienti per sostanziare delle censure d'arbitrio.
c) Certo, secondo __________, dipendente dell'attrice, durante un incontro con __________ (vicepresidente della CO 2) questi avrebbe ammesso che “i suoi dipendenti avevano aggravato qualche danno della vettura durante il recupero” (cfr. deposizione del 18 giugno 2007, verbali pag. 2). Per tacere del fatto che durante lo stesso incontro __________ aveva soggiunto che “era inevitabile che con questo tipo di operazione di salvataggio la vettura subisse dei danni” (deposizione __________, loc. cit.), __________, anch'egli dipendente dell'attrice e presente a quell'incontro, ha affermato invero che in quell'occasione __________ aveva bensì detto che avrebbe segnalato il caso alla propria RC ma non aveva “riconosciuto di avere concretamente causato dei danni ma ipotizzò comunque che avrebbe potuto essere possibile creare dei danni durante la fase di recupero” (cfr. deposizione del 12 settembre 2007, verbali pag. 2). Non si può quindi concludere in una chiara ammissione di responsabilità da parte di una delle convenute. Né ciò si intravede dal riconoscimento da parte delle compagnie d'assicurazioni, queste non risultando essere rappresentanti delle convenute. Nelle circostanze descritte la conclusione del Pretore secondo cui nessuna mancanza di diligenza poteva essere imputabile alle convenute, non appare il frutto di un’errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.
5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà a ciascuna controparte fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.