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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni
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sedente per statuire sul reclamo 14 giugno 2011 presentato da
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 12 maggio 2011 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa IU.2010.27 (contratto di lavoro) promossa con istanza 1° giugno 2010 da |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta RE 1 come montatore elettricista, dal 1° luglio 2008 con uno stipendio mensile lordo di fr. 4794.– (pari a fr. 4562.90 netti). Sulla modalità con cui il rapporto di lavoro si è concluso le posizioni della datrice di lavoro e del lavoratore divergono. Per la prima, il dipendente è stato licenziato in tronco con raccomandata a mano consegnatagli il 29 gennaio 2010 e da questi accettata senza riserve, per il secondo, invece, egli ha continuato a lavorare nonostante la disdetta fino al 17 febbraio 2010 quando egli stesso ha notificato il licenziamento in tronco per insolvenza, la datrice di lavoro essendo in mora con il pagamento dei salari di dicembre 2009/gennaio 2010 e la tredicesima del 2009. In ogni caso, dal 17 febbraio 2010 __________ si è annunciato alla Cassa disoccupazione, la quale gli ha versato indennità dal 18 febbraio al 30 aprile 2010 per complessivi fr. 9430.55 netti.
B. Con istanza del 1° giugno 2010 la CO 1, agendo in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 9430.55 netti. All'udienza del 21 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la conclusione del rapporto di lavoro al 29 gennaio 2010 e contestando il suo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 337a CO. Il Pretore ha poi congiunto la causa per l'istruttoria con quella promossa da __________ nei confronti della RE 1 volta al pagamento di fr. 5298.85 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010 (inc. DI.2010.139).
C. Statuendo il 12 maggio 2011 il Pretore aggiunto, richiamata la parallela procedura che opponeva il lavoratore alla convenuta e nell'ambito della quale egli ha accertato la continuazione del contratto di lavoro anche dopo il 29 gennaio 2010, ritenendo giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010 per insolvenza della datrice di lavoro con conseguente obbligo di pagamento del salario per il normale periodo di disdetta (aprile 2010), ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 9430.55.
D. Con reclamo 14 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo che il contratto di lavoro si sia protratto oltre il 29 gennaio 2010 e che la stessa si sia trovata in stato di insolvenza tale da giustificare la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010. Invitata a presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 12 maggio 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).
3. Il Pretore aggiunto non ha, di fatto, ritenuta valida la disdetta in tronco notificata dalla convenuta il 29 gennaio 2010 avendo l'istante continuato la sua attività lavorativa fino al 17 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento e ribadisce la validità del licenziamento in tronco dalla stessa notificato e accettato dal lavoratore.
Nella fattispecie è vero che il lavoratore ha sottoscritto la lettera di licenziamento in tronco 29 gennaio 2010 “per ricevuta ed accettazione“ (cfr. doc. 1). Sennonché, malgrado ciò il dipendente ha continuato a lavorare per la convenuta anche dopo questa data, così come confermato da __________ “dopo la riunione del 29 gennaio 2010 per un certo periodo, indicativamente due settimane, ha continuato a lavorare” (cfr. deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 3), e da __________ “dopo la riunione del 29 gennaio 2010 __________ ha continuato a lavorare……ogni sera compilava il rapporto di lavoro” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 5). Per di più, la stessa convenuta, nell'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione contro la disoccupazione, ha indicato quale data di conclusione del rapporto di lavoro il 17 febbraio 2010 (doc. C nell'inc. inc. IU.2010.27). A fronte di queste risultanze, la conclusione del primo giudice secondo cui le parti avrebbero “consensualmente revocato la disdetta in tronco e proseguito il rapporto contrattuale fino al 17 febbraio 2010” non può essere considerata errata.
Ciò premesso, l'attività dell'istante, svolta sull'arco di quindi giorni in modo regolare dalle 7.30 del mattino e presenziando sul cantiere, come dichiarato da __________ e __________ (loc. cit.), senza che avesse in quel periodo un'altra attività retribuita da cui trarre sostentamento, era soggetta a remunerazione come correttamente ritenuto dal primo giudice (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a edizione, n. 2 e 6 ad art. 320 CO; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2010, n. 17 ad art. 320 CO). Su questo punto il reclamo è pertanto infondato.
4. Accertata la continuazione del rapporto di lavoro fino al 17 febbraio 2010, il Pretore aggiunto ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore per insolvenza della datrice di lavoro.
a) Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto, può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO e n. 3 ad art. 337a CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, 1992, n. 10 ad art. 337 CO; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto di lavoro (JAR 1999 pag. 228).
b) In concreto, con scritto dell'8 febbraio 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2009, della tredicesima per il 2009 e dello stipendio del mese di gennaio 2010 assegnando alla datrice di lavoro un termine fino al 17 febbraio 2010 per procedere al versamento (doc. A). Tuttavia, è incontestato che il 15 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha versato al dipendente fr. 6000.– a titolo di acconto. Per il primo giudice il prelievo di questa somma dal conto della convenuta non “prova che detto importo sia servito per pagare una parte della tredicesima e lo stipendio del mese di dicembre 2009”. Sennonché siffatta conclusione è smentita dalle stesse dichiarazioni dell'istante secondo cui tale versamento costituiva “un acconto versato il 15 gennaio 2010, ovviamente risalente alle posizioni salariali arretrate” (cfr. replica del 21 settembre 2010, verbali pag. 2). E, come risulta espressamente dallo scritto 8 febbraio 2010 dell'istante, le posizioni salariali arretrate comprendevano anche quelle in discussione (dicembre 2009, tredicesima 2009), l’istante non avendo peraltro allegato di avere ulteriori e diversi arretrati nei confronti della datrice di lavoro, salvo una generica richiesta di “rimborso delle spese chilometriche” (doc. C) mai concretamente rivendicate. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, la convenuta ha dimostrato che con il versamento di fr. 6000.– ha saldato gran parte delle pretese salariali arretrate.
c) La situazione finanziaria della convenuta, seppur confrontata a sporadici ritardi nel pagamento dei salari come confermato da __________ secondo il quale il salario gli veniva a volte versato “con un po' di ritardo per difficoltà di incasso da parte della ditta. Si trattava di ritardi di qualche settimana, una volta è capitato un ritardo di un mese” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag 4), non era comunque tale da giustificare la grave misura posta in atto dal lavoratore. Infatti, semplici ritardi di pagamento o difficoltà finanziarie, pur costituendo una grave violazione del contratto da parte del datore di lavoro, il pagamento puntuale del salario essendo la sua prestazione principale (ZR 2002 pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309), non bastano ancora per giustificare il licenziamento in tronco da parte del lavoratore (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 337a CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n 8 ad art. 337a CO). Tanto meno ove, come nel caso di specie, il salario veniva comunque pagato come confermato da __________ che ha “sempre percepito lo stipendio”.
d) Visto quanto precede, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto che la convenuta fosse in mora con il pagamento del salario e che tale circostanza fosse di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e quindi legittimare la misura posta in atto dal lavoratore, è insostenibile e costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo, che censura la convalida da parte del primo giudice del licenziamento in tronco da parte del dipendente e il riconoscimento al medesimo del salario per il normale periodo di disdetta (febbraio/aprile 2010), deve essere accolto.
5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene alle ripetibili, l'istante ha rinunciato a presentare osservazioni e non può quindi essere considerata soccombente. Essa non può essere tenuta a versare indennità, che neppure possono essere poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 107 pag. 443).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 verserà a RE 1 fr. 950.– per ripetibili.
II. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.