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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo 30 giugno 2011 presentato da
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 17 giugno 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.96 (contratto di lavoro) promossa con istanza 20 maggio 2010 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 è stato assunto alle dipendenze della RE 1, ditta attiva nella ricerca di personale domestico, in qualità di “__________” dal 21 settembre 2009 con uno stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Con scritto 28 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto per il successivo 28 febbraio non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter esercitare l'attività di collocatrice di personale domestico nel Cantone Ticino. L'11 marzo 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento del salario relativo al mese di febbraio 2010 oltre alla tredicesima e alle vacanze non godute nel 2010, per un importo complessivo di fr. 3977.13 netti che la RE 1 non ha soluto. Anzi, essa ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 767.60 oltre accessori sulla base di una ”denuncia querela al ministero pubblico del 22.03.2010”.
B. Con istanza 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3977.13 netti oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 2010, chiedendo inoltre l'annullamento della procedura esecutiva poiché infondata. All'udienza del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la sussistenza di un credito a favore del lavoratore al quale sarebbe stato versato quanto di sua spettanza. Essa ha inoltre chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'istante al citato precetto esecutivo notificatogli per la restituzione di rimborsi spese da questi percepiti in eccedenza.
Esperita l'istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni.
C. Statuendo il 17 giugno 2011 il Pretore, dopo avere accertato che la lettera di licenziamento era stata retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010, ha ritenuto efficace la disdetta per la fine del mese di marzo 2010, e ha così accolto la richiesta dell'istante intesa al pagamento dei salari dei mesi di febbraio e marzo 2010 oltre alla tredicesima, non riconoscendo nulla per vacanze non godute. Quanto all'importo posto in esecuzione dalla convenuta, il primo giudice non ha ritenuto provato nessun credito a favore della stessa per pretesi prelievi indebiti da parte del lavoratore.
D. Con reclamo 30 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti ed erroneamente applicato il diritto, ritenendo valida la disdetta del contratto solo per la fine del mese di marzo 2010 nonostante l'istante non abbia mai allegato tale circostanza, non avendo mai preteso che la lettera di licenziamento del 28 gennaio 2010 gli fosse stata consegnata solo il 15 febbraio 2010. Essa sostiene quindi che riconoscendo all'istante una mensilità nemmeno rivendicata il primo giudice si è sospinto ultra petita. Con decreto del 6 luglio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 17 giugno 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).
3. Secondo il Pretore la disdetta del contratto di lavoro decorre dal 31 marzo 2010 poiché l'istruttoria aveva permesso di accertare che la lettera di licenziamento datata 28 gennaio 2010 era stata effettivamente consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento, non avendo l'istante contestato la data di ricevimento della disdetta, ciò che di fatto rendeva superflua la verifica di una circostanza non controversa, la disdetta 28 gennaio 2010 dovendo quindi essere considerata valida per la fine del mese di febbraio 2010.
Nella fattispecie è vero che negli allegati preliminari l'istante nulla aveva eccepito in merito alla data di ricevimento della disdetta, sennonché nell'istanza egli si era espressamente riservato la possibilità di “contestare la disdetta a dipendenza delle risultanze istruttorie“ (cfr. pag. 4 punto 6 in fine). E nel suo memoriale scritto del 4 aprile 2011 egli, richiamandosi a quanto emerso dall'istruttoria che ha “chiarito che la disdetta è stata allestita e firmata e consegnata il 15 febbraio 2010 e retrodatata il 28 gennaio 2010” (cfr. conclusioni pag. 2), ha rivendicato il salario anche per il mese di marzo 2010. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.
4. Contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di averla condannata a pagare, oltre allo stipendio del mese di febbraio anche quello del mese di marzo 2010, non costituisce un giudizio ultra petita, avendo questi agito nell'ambito dei poteri riservatigli dall'art. 417 cpv. 1 lett. c CPC ticinese. Questo disposto conferisce infatti al giudice la facoltà di procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa, non essendo vincolato dalle domande di prova delle parti. Alle stesse compete sempre l'obbligo di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle loro argomentazioni, nondimeno il giudice può indagare sulla vera fattispecie, in particolare sulla verità e la completezza dei fatti, potendo fondare il suo giudizio su circostanze sulle quali le parti non hanno fondato le loro tesi e potendo prendere in considerazione anche prove non proposte nel processo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 e 963 ad art. 417).
In concreto, dall'istruttoria è chiaramente emerso che la lettera di licenziamento 28 gennaio 2010 è stata consegnata all'istante nel corso del successivo mese di febbraio 2010. Ciò è stato confermato da __________ la quale, ancorché sentita senza delazione di giuramento, ha riferito di aver redatto personalmente la lettera di licenziamento per tutti i dipendenti della convenuta (lei medesima, l'istante, __________ e __________) e che questa lettera “portava la data del 15 febbraio (circa) 2010, ma era retrodatata al 28 gennaio 2010“ (cfr. deposizione dell'11 ottobre 2010, verbali pag. 2). Anche __________ ha confermato che “nel mese di febbraio 2010 è stata data la disdetta di lavoro a tutti i dipendenti della RE 1. Ci è stata consegnata a tutti una lettera retrodatata…la disdetta è stata consegnata a tutti i dipendenti il medesimo giorno” (cfr. deposizione del 14 dicembre 2010, verbali pag. 2 e 3). Ciò posto, il fatto per il primo giudice di essersi basato su queste emergenze processuali per accogliere la richiesta dell'istante intesa al pagamento del salario del mese di marzo 2010, ancorché formulata con le conclusioni di causa che la convenuta non ha peraltro contestato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 12 e 565 ad art. 417), non può essere censurato avendo questi agito nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'art. 417 cpv 1 lett. c CPC ticinese.
Per di più, la reclamante non ha contestato la retrodatazione della disdetta e la consegna della medesima al lavoratore il 15 febbraio 2010, di modo che l'estensione della domanda dell'istante anche al salario del mese di marzo 2010 non avrebbe dovuto sorprenderla, essendo il risultato della semplice applicazione dell'art. 335c cpv. 1 CO (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.1 ad art. 335c CO). Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti, deve essere respinto.
5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.