Incarto n.
16.2011.46

Lugano

19 settembre 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 8 luglio 2011 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la sentenza emessa il 4 luglio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. SO.2011.338 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 8 giugno 2011 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

                                         premesso che in esito a un'istanza dell'8 giugno 2011 presentata da CO 1, con decisione 4 luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato a RE 1 e __________ di liberare immediatamente l'appartamento in Via __________ a __________ di proprietà dell'istante;

 

                                         preso atto che con reclamo 8 luglio 2011, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 luglio 2011 del presidente di questa Camera, RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

 

                                         rammentato che il 26 luglio 2011 il reclamante è stato invitato a depositare entro l'11 agosto 2011, a garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC), la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti;

                                         ricordato che dopo la scadenza infruttuosa del termine appena citato, RE 1 è stato nuovamente invitato a depositare il medesimo importo entro il 24 agosto 2011 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

                                         constatato che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né il reclamante consta avere chiesto – per

                                         ipotesi – una restituzione del termine (art. 148 CPC);

 

                                         ritenuto che in tali circostanze il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

                                        

                                         osservato che con l'emanazione del presente decreto decade l'effetto sospensivo concesso al reclamo il 25 luglio 2011;

                                                                               

                                         considerato che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, gli oneri amministrativi d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili alla controparte  alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

 

 

decide:                    1.   Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;

.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.