Incarto n.
16.2011.53

Lugano

9 ottobre 2012/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 29 agosto 2011 presentato da

 

 

RE 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro la sentenza emessa il 28 luglio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa IU.2010.21 (risarcimento danni) promossa con istanza 28 aprile 2010 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'avv.  PA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 14 settembre 2001 CO 1 ha acquistato in leasing tramite la __________ un'automobile __________ 1.8 16V d'occasione al prezzo di fr. 13 950.–. In base al contratto di leasing CO 1 si impegnava a pagare delle rate di fr. 406.– per 48 mensilità oltre a una cauzione di fr. 1395.–. Il contratto menzionava inoltre un posta Restwert di pari importo. Alla scadenza del contratto tra le parti sono sorte contestazioni in merito alla proprietà del veicolo: da un lato CO 1 riteneva di essere divenuto proprietario del veicolo mediante pagamento di tutte le rate del leasing e il pagamento della cauzione, dall'altro lato la società di leasing rivendicava un ulteriore versamento di fr. 1713.– (valore residuo del veicolo di fr. 2600.– oltre all'IVA di fr. 198.– e alle spese e interessi di fr. 310.–, dedotta la cauzione di fr. 1395.–). CO 1 non ha dato seguito al pagamento richiesto dal datore del leasing né ha restituito il veicolo.

 

                                  B.   Il 10 marzo 2009 __________ ha ceduto le sue pretese verso CO 1 a __________, la quale gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1713.–, oltre a fr. 260.– di spese, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  C.   Con istanza 28 aprile 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 2124.– (fr. 1713.– oltre agli interessi al 12% dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2009), oltre interessi al 12% dal 21 maggio 2009 così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 20 ottobre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza.

 

                                  D.   Statuendo il 28 luglio 2011 il Pretore aggiunto, accogliendo la tesi del convenuto secondo cui con il pagamento dell'ultima rata del leasing e la liberazione della cauzione a favore della controparte quale valore di riscatto del veicolo questo diventava di sua proprietà, ha respinto l'istanza.                    

 

                                  E.   Con reclamo del 29 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo che le parti abbiano pattuito anticipatamente un valore di riscatto del veicolo, il quale rimaneva invece di proprietà della società di leasing fatta salva la possibilità per il prenditore del leasing di pagare il relativo valore residuo  accertato mediante perizia. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2011 CO 1 postula il rigetto del reclamo.

  

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 28 luglio 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

 

                                   2.   a)   Secondo l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia e per territorio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC). Siffatta verifica avviene anche senza specifica contestazione da parte delle parti (Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 3 ad art. 60 CPC). Trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero l'istanza o la petizione (Gehri in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC). La competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC).

 

                                         b)   L'art. 31 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria in vigore al momento dell'inoltro dell'azione giudiziaria in esame (abrogata il 31 dicembre 2010 con l'estensione delle competenze dei giudici di pace alle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), attribuiva al giudice di pace la competenza a decidere inappellabilmente le cause il cui valore determinabile non eccedeva la somma di fr. 2000.–, mentre per valori superiori la competenza era attribuita al pretore (cfr. v. art. 36 cpv. 1 LOG). In concreto, è vero che l'istante ha indicato il valore di causa in “fr. 2124.– più interessi al 12% dal 21 maggio 2009” ed è altresì vero che dandosi un oggetto valutabile in denaro il valore è sempre determinato dalla domanda (art. 5 cpv. 1  CPC ticinese). Sennonché in concreto lo stesso istante ha precisato “che l'importo richiesto ammonta a fr. 1713.– oltre interessi al 12% p.a. dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2009 (data della notifica del PE), ovvero a fr. 2124.–” (cfr. istanza punto 9).

 

                                         c)   Ora, il Codice di procedura civile ticinese escludeva dal computo del valore litigioso, determinato dalla domanda, gli interessi fatti valere come accessori (cfr. art. 5 cpv. 2 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 5). Analogo principio vige anche sotto l'egida del Codice di diritto processuale civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (Trezzini, op. cit., art. 91 pag. 375; Bohnet, op. cit., n. 33 e 34 ad art. 91 CPC). Nella fattispecie, quindi, dal valore indicato dall'istante di fr. 2124.– vanno dedotti gli interessi, moratori o del danno che siano, onde un valore litigioso di fr. 1713.–. E tale importo è quello “finale a carico del convenuto” (cfr. istanza punto 6), quello che risulta dalla cessione di credito 10 marzo 2009 (doc. I) e oggetto del precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio (doc. L).

 

                                         d)   Ne segue che al momento dell'inoltro della causa il 28 aprile 2010, questa non ricadeva sotto la competenza del Pretore, che non avrebbe dovuto neppure entrare in materia (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60), bensì del Giudice di pace del circolo del Gambarogno al quale l'istanza avrebbe dovuto essere trasmessa. Siccome il difetto di competenza materiale non può essere sanato, non resta altro che dichiarare nulla la

                                               sentenza impugnata (Oberhammer, op. cit., n. 12 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPC).

 

                                   3.   Le spese processuali vanno poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).

                                     

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

decide:                    1.   La sentenza 28 luglio 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, così come tutti gli atti istruttori successivi alla citazione delle parti, è dichiarata nulla per difetto di competenza.

 

2.Gli atti sono rinviati al Pretore affinché li trasmetta al giudice di pace perché istruisca la causa citando le parti all'udienza di discussione.

 

                                   3.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.