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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo 27 agosto/8 ottobre 2011 presentato da
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 14 dicembre 1990 RE 1 si è rivolta al dentista CO 1 per delle cure dentistiche e odontoiatriche, per le quali questi aveva preventivato un costo di complessivi fr. 10 715.– per esami e radiografie vari e la realizzazione di corone e ricostruzioni di monconi per corona, prestazioni solo in parte richieste ed eseguite dal medico.
B. Con istanza 3 novembre 1999 RE 1 ha convenuto il CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la restituzione di fr. 2315.–, corrispondenti agli acconti versati per le cure non terminate e non eseguite a regola d'arte, oltre al pagamento di fr. 1924.– a titolo di risarcimento danni. All'udienza del 15 febbraio 2005, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo la corretta esecuzione delle sue prestazioni.
C. Statuendo il 24 giugno 2011 il Pretore, qualificato come mandato il contratto sorto tra le parti, ha respinto l'istanza poiché la paziente non aveva provato nessuna inadempienza a carico del dentista.
D. Con reclamo del 27 agosto 2011, di 67 pagine, RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il 9 settembre 2011 il Presidente della Camera ha assegnato alla reclamante un termine di 20 giorni per presentare il reclamo “in forma sintetica depurato da inutili ripetizioni”. L'8 ottobre 2011 RE 1 ha prodotto un nuovo esemplare del reclamo di 49 pagine. L'atto non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata emessa il 24 giugno 2011 sicché alla stessa si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Ora, come si è detto, il 9 settembre 2011 il Presidente di questa Camera, accertato come il reclamo presentato il 27 agosto 2011 contava 67 pagine a fronte di un valore litigioso di complessivi fr. 4239.– e di una fattispecie non particolarmente complessa, ha assegnato alla reclamante un termine di 20 giorni per riproporlo in forma sintetica, depurato da inutili ripetizioni e richiami a norme di legge abrogate. L'8 ottobre 2011 la reclamante ha fatto pervenire alla Camera un nuovo allegato di 49 pagine. Ora, a prescindere dal fatto di sapere se tale versione sia nuovamente un atto prolisso non solo per il numero delle pagine ma anche rispetto alla complessità della fattispecie litigiosa, alla pertinenza degli argomenti addotti e alla ripetitività della loro esposizione (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 132 pag. 560;
Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 15 ad art. 132 CPC), va esaminata la tempestività dell'atto.
a) Nella nuova versione del reclamo, RE 1 ha indicato di avere ritirato la raccomandata contenente l'ordinanza del 9 settembre 2011 il 21 settembre successivo. Dall'estratto “Track & Trace”relativo all'invio raccomandato n. __________ (assegnazione del termine per la sanatoria del 9 settembre 2011 di questa Camera), risulta per contro quale data di notifica quella del 20 settembre 2011 alle ore 16.36 all'ufficio postale di __________. Invitata ad esprimersi su tali discrepanze, la reclamante ha confermato di avere ritirato la raccomandata il 21 settembre 2011, indicando di essere a conoscenza del fatto che il termine di giacenza scadeva il 20 settembre ma di avere dato ordine al buralista postale di trattenere le raccomandate ancora un paio di giorni dopo la scadenza del termine, perciò il buralista ha indicato la data di scadenza della raccomandata anziché la data di ritiro così come successo anche in passato (lettera del 2 novembre 2011). Ora, in definitiva, la questione di sapere in quale data la reclamante abbia ricevuto la nota ordinanza può rimanere indecisa.
b) Secondo l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC l'invio postale raccomandato è considerato notificato, anche se non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso sempre che il destinatario doveva aspettarsi una notificazione, ovvero se era parte a una procedura in corso. Il termine di sette giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il tentativo di consegna infruttuoso (Trezzini, op. cit., art. 138 pag. 583; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 25 ad art. 138 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A.74/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3). Tale termine non è prolungato neppure se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b.; sentenza 2C_404/2008 del 30 maggio 2008);
c) Nella fattispecie il plico raccomandato contenente la nota ordinanza è stato spedito il 9 settembre 2011 ed è giunto all'Ufficio postale di __________ il 13 settembre 2011 (cfr. estratto “Track & Trace”del 10 ottobre 2010 relativo all'invio raccomandato n. __________). Il periodo di sette giorni di cui all'art. 138 cpv. 2 lett. a CPC è quindi venuto a scadere il 20 settembre 2011. Ora, il termine di venti giorni per emendare il proprio reclamo ha cominciato a decorrere il 21 settembre, ovvero il giorno successivo al settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna, ed è scaduto il 10 ottobre 2011. In tali circostanze la nuova versione del reclamo, datata 8 ottobre ma spedita l'11 ottobre 2011 (cfr. timbro postale), è quindi tardiva.
d) Poco importa che la reclamante abbia potuto ritirare l'invio anche dopo la decorrenza del termine di giacenza, giacché essa disconosce di dover sopportare le conseguenze dell'ordine da lei impartito di far trattenere la posta, posto che altrimenti un ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli (DTF 134 V 49 consid. 4 e rinvii; RtiD II-2009 n. 29). Ne discende che in mancanza della sanatoria dell'atto entro il termine fissato dal giudice, il reclamo del 27 agosto 2011 deve esser considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC su rinvio del cpv. 2);
e) Tale conclusione non configura un formalismo eccessivo poiché l'ossequio dei termini è fondamentale per una buona gestione delle procedure giudiziarie (DTF 133 V 405 consid. 3.3; 104 Ia 5 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.4.1). Del resto, la reclamante era stata espressamente avvisata del contenuto dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Né RE 1 ha contestato il carattere prolisso del suo reclamo e la facoltà del giudice di chiederne l'abbreviazione, facoltà peraltro espressamente prevista dall'art. 132 cpv. 2 CPC e il cui scopo è quello di permettere al giudice e alla controparte di chinarsi solo sugli aspetti rilevanti e determinanti della vertenza (Bornatico in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, op. cit., n. 29 ad art. 132 CPC; Kumschick in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 10 ad art. 132 CPC).
3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili al convenuto al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.