Incarto n.
16.2011.55

Lugano

4 ottobre 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul rifiuto 21 luglio 2011 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la proposta di giudizio formulata il 17 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella causa n. E11-020 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 24 maggio 2011 dalla

 

 

 

CO 1 ;

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che RE 1 ha sottoscritto con CO 1 una domanda di rilascio di una carta di credito VISA n. __________; 

 

                                         che dall'utilizzo della citata carta di credito è risultato uno scoperto di fr. 3179.15 oltre interessi del 15% dal 4 maggio 2010, per l'incasso dei quali CO 1 ha fatto notificare alla cliente il PE n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

 

                                         che il 24 maggio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Carona chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna di RI 1al pagamento di fr. 3179.15 oltre interessi così come il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo;

 

                                          che all'udienza del 16 giugno 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;

 

                                          che il 17 giugno 2011 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio nel senso dell'accoglimento dell'istanza, con l'avvertenza che nel caso di mancato rifiuto entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta sarebbe stata considerata accettata con effetti di decisione passata in giudicato;

 

                                          che il 21 luglio 2011 RE 1 ha comunicato al giudice di pace di rifiutare la proposta di giudizio;

 

                                          che il giudice di pace, considerato come lo scritto contenesse altresì una dichiarazione di reclamo contro altre due decisioni da lui emesse nel frattempo, ha trasmesso l'atto a questa Camera;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la proposta di giudizio in esame è stata pronunciata il 17 giugno 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

 

                                         che il rifiuto di una proposta di giudizio deve essere indirizzato all'autorità di conciliazione, ovvero in concreto al Giudice di pace del circolo di Carona;

 

                                         che, nondimeno, avendo la convenuta manifestato il suo rifiuto in un atto unico contenente altresì due reclami contro altrettante sentenze del medesimo giudice di pace e sulle quali questa Camera si è già pronunciata con sentenze del 9 settembre 2011 (inc. 16.2011.__________ e 16. 2011.__________), si giustifica di non ritrasmettere l'atto al giudice di pace giacché esso si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione;

 

                                         che, nella fattispecie, la proposta di giudizio è stata spedita alla convenuta con invio raccomandato 16 giugno 2011 e, non essendo stata ritirata, scaduto il periodo di giacenza è stata ritornata al mittente (www. posta.ch/ trackandtrace, informazioni inerenti al recapito __________);

 

                                         che un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene

                                         notificato al momento della consegna al suo destinatario oppure, in caso di invio non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 CPC);

 

                                         che siccome il termine di sette giorni decorre dal giorno successivo a quello del tentativo di consegna infruttuoso (17 giugno 2011; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 138 pag. 582), il termine di 20 giorni per comunicare il rifiuto della proposta di giudizio ai sensi dell'art. 211 cpv. 1 CPC, ha iniziato a decorrere il 25 giugno 2011 ed è scaduto il 14 luglio 2011;

 

                                         che pertanto il rifiuto della convenuta, manifestato il 21 luglio 2011, è tardivo e la proposta di giudizio contestata è divenuta  definitiva ed è passata in giudicato (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 211 pag. 946 seg.);

 

                                         che, vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di spese processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla controparte;

 

 

per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il rifiuto della proposta di giudizio formulata il 16 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona è irricevibile poiché tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

  ;

 .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.