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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo 21 luglio 2011 presentato da
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 17 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona, nella causa E11-021 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 24 maggio 2011 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 21 giugno 2007 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1 una domanda di rilascio di una carta di credito VISA n. __________;
che dall'utilizzo della carta di credito in questione è risultato uno scoperto di fr. 540.90 oltre interessi del 15% dal 23 settembre 2010 più fr. 53.60 di interessi nel frattempo maturati;
che visto il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare alla cliente il PE n. __________ dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 24 maggio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Carona chiedendo la convocazione delle parti a un tentativo di conciliazione così come la condanna di RI 1al pagamento di fr. 644.50 oltre al rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo;
che all'udienza di conciliazione del 16 giugno 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;
che statuendo il 17 giugno 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 594.30 oltre interessi del 15 % dal 23 settembre 2010 e spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con reclamo del 21 luglio 2011 RE 1, dopo avere giustificato la propria assenza all'udienza non avendo potuto ritirare la relativa citazione in quanto assente “per vacanze medicalizzate”, nel merito ha contestato di essere debitrice dell'attrice, lo scoperto essendo da ricondurre a “operazioni bancarie fatte a mio nome e a mia insaputa da __________, mio ex marito”;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 giugno 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che, in concreto, la reclamante rimprovera all'attrice di aver tutelato le operazioni bancarie effettuate dall'ex marito falsificando la sua firma;
che a prescindere dall'irricevibilità di tale versione dei fatti siccome esposta per la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), le critiche della reclamante non sono atte a sostanziare un reclamo;
che infatti, le sue censure sono rivolte essenzialmente all'operato dell'istituto bancario senza però pretendere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;
che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile;
che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – __________.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.