Incarto n.
16.2011.59

Lugano

17 ottobre 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 13 settembre 2011 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la sentenza emessa il 10 agosto 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco, nella causa n. 36/2010/O (contratto di appalto) promossa con istanza 31 luglio 2010 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il 15 aprile 2009 il garage CO 1 di __________ ha emesso una fattura di complessivi fr. 2100.20 per vari lavori eseguiti su un veicolo Seat Leon appartenente a RE 1;

 

                                         che avendo il committente saldato solo in parte la fattura in questione, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 105.75, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

 

                                         che con istanza 31 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 255.75 oltre accessori corrispondenti al menzionato importo oltre alle spese amministrative così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo;

 

                                         che il Giudice di pace ha convocato le parti alla discussione dell'11 novembre 2010 alle ore 8.30;

 

                                         che all'udienza di discussione l'istante ha confermato le sue domande;

 

                                         che il convenuto è comparso alle 8.35 e “ quindi in ritardo rispetto alla citazione”;

 

                                         che statuendo il 10 agosto 2011 il Giudice di pace, premesso come il convenuto “non ha potuto partecipare al dibattimento causa ritardo, doveva premunirsi anticipatamente affinché giungesse in tempo nel luogo di convocazione”, e ridotte le spese amministrative reclamate dall'istante, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 180.75 oltre a fr. 30.– di spese esecutive e a un'indennità di fr. 20.–, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo citato;

 

                                         che con reclamo 13 settembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento “per non essere stato ammesso alla discussione e per la dimenticanza del termine ricorso”;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC);

 

                                         che alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                        

                                         che nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace impugnata è stata comunicata il 10 agosto sicché il reclamo in esame soggiace pertanto dalla legge nuova;

                                     

                                         che, per quanto riguarda la mancata indicazione dei termini di ricorso, dal 1° gennaio 2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC);

 

                                         che l'omissione di tale indicazione non deve comportare nessun pregiudizio alla parte (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060; Meyer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna 2010, n. 13 ad art. 238);

 

                                         che in concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'11 agosto 2011, durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 14 settembre 2011;

 

                                         che, quindi, introdotto il 13 settembre 2011 il reclamo si rivela tempestivo donde la mancanza di pregiudizio per il convenuto;

 

                                         che il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, il giudice di pace non avendolo ammesso a partecipare all'udienza poiché giunto in ritardo di cinque minuti rispetto all'orario della convocazione;

                                         che la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii);

 

                                         che in concreto il reclamante non contesta di essere giunto in ritardo di cinque minuti all'udienza di discussione (cfr. verbale dell'11 novembre 2011);

 

                                         che il primo giudice, dopo avere verbalizzato il ritardo e menzionato come il convenuto abbia contestato “integralmente la pretesa della parte attrice“, l'ha nondimeno ritenuto precluso (sentenza impugnata pag. 1);

 

                                         che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, così come per garantire l'applicazione del diritto materiale;            

 

                                         che nondimeno allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, fine a sé stessa e che complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce in modo inammissibile l'accesso ai tribunali si è in presenza di un formalismo eccessivo (DTF 135 I 9 consid. 2.1; 128 II 139 consid. 2a);

 

                                         che il divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della buona fede, e impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte interessata;

 

                                         che, nella fattispecie, un ritardo di cinque minuti rientra ancora tra i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità della conduzione del processo tale da non determinare la preclusione della parte tanto più se, come in concreto, l'udienza non era chiusa e la controparte era ancora presente;

 

                                         che in tali circostanze il giudice di pace, impedendo al convenuto di esprimersi per il ritardo, è incorso in un diniego di giustizia formale;

 

                                         che quindi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché emani un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all'udienza di discussione;

 

                                         che la palese fondatezza del reclamo giustifica in via del tutto eccezionale di prescindere dall'intimazione dell'atto all'istante;

 

                                         che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese processuali, né si assegnano al reclamante indennità “d'inconvenienza” (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione del reclamo non avendo cagionato costi o dispendio di tempo particolari;

 

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 agosto 2011 è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all'udienza di discussione.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.