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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo 21 settembre 2011 presentato da
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 16 novembre 2011 CO 1, ha rilasciato a __________ di __________ ora in liquidazione, una carta di credito aziendale __________ n. 5586__________;
che dall'utilizzo della carta di credito in questione è risultato uno scoperto di fr. 8199.10 oltre a fr. 216.25 di interessi già maturati, più interessi del 15% dal 2 novembre 2010 e fr. 27.– di spese esecutive;
che visto il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare a RE 1, quale debitrice solidale con la __________, il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Horgen al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 5 maggio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare RE 1 al pagamento di fr. 8415.35 oltre interessi del 15% dal 2 novembre 2010 e fr. 27.– di spese esecutive così come di rigettare l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;
che all'udienza del 12 luglio 2011, indetta per il contraddittorio, l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;
che statuendo il 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza territoriale così come il fondamento della pretesa dell'attrice sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare fr. 8414.35 oltre interessi del 15 % dal 2 novembre 2010 e fr. 27.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con scritto del 21 settembre 2011, indirizzato alla Pretura, RE 1 ha dichiarato di volersi opporre alla decisione appena citata;
che l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto il contenuto dello scritto 21 settembre 2011 della reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo;
che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, la reclamante si limita a manifestare la propria intenzione di impugnare la decisione pretorile;
che a fronte di una simile dichiarazione di reclamo, che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);
che per quanto attiene alla richiesta della reclamante di ottenere il giudizio in lingua tedesca, per l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;
che pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;
che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.