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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo (appello) 26 settembre 2011 presentato da
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RE 1,
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contro il decreto emesso il 14 settembre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n. OA.2009.181/ DI.2009.936 (provvigione ad litem) promossa il 6 luglio 2009 da |
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CO 1, (già patrocinato dall'avv.,), |
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premesso che nell'ambito di una causa di divorzio pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, CO 1 ha chiesto, il 6 luglio 2009, la condanna della moglie RE 1 a versargli una provvigione ad litem di fr. 3000.–, aumentata in seguito a fr. 7000.–;
ricordato che con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 e RE 1, statuendo altresì sulle conseguenze accessorie del medesimo;
rammentato che con decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha obbligato RE 1 versare a RE 1 una provvigione ad litem di fr. 7000.–;
perso atto che con un reclamo (“appello”) del 26 settembre 2011 RE 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente accolto la domanda di provvigione ad litem formulata da CO 1;
rilevato che l'atto non è stato notificato ad CO 1 per osservazioni;
posto che il 15 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;
considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);
ritenuto che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;
accertato che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di reclamo terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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–; –..
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.