Incarto n.
16.2011.67

Lugano

30 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 7 novembre 2011 presentato da

 

 

 RE 1 ora in  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 5 ottobre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa DI.2010.1666 (contratto di lavoro) promossa con istanza 4 novembre 2010 nei confronti del

 

 

 

 CO 1

(patrocinato dall'avv.  PA 2 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   RE 1 ha lavorato dal 13 luglio 2009 come assistente dentale diplomata alle dipendenze del medico dentista CO 1 con uno stipendio mensile lordo di fr. 3700.– oltre alla tredicesima. Il 22 gennaio 2010 la lavoratrice ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 28 febbraio. Sennonché, con certificato medico del 8 febbraio 2010 la stessa è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% per malattia dal 2 al 7 febbraio e “di nuovo abile al 100% dall'8 febbraio ma non nell'attuale posto di lavoro dove la malattia è insorta”. Il 9 febbraio 2010 RE 1 ha iniziato una nuova attività lavorativa a tempo parziale per un altro datore di lavoro.

 

                                  B.   Con istanza 4 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5122.15 oltre accessori così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano. Tale importo corrisponde a quanto trattenuto dal datore di lavoro per ore non lavorate e vacanze eccedenti quelle di diritto (fr. 1518.35), oltre al pagamento del salario per il mese di febbraio 2010 (fr. 3091.55) e al pagamento della tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio 2010 (fr. 515.25). All'udienza del 22 novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto  di respingere l'istanza avendo egli remunerato la dipendente per l'attività svolta fino alla conclusione del rapporto di lavoro intervenuto il 7 febbraio 2010. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.

 

                                  C.   Statuendo il 5 ottobre 2011 il Pretore, accertata la fine del rapporto di lavoro al 7 febbraio 2010, ha accolto l'istanza limitatamente alla richiesta di restituzione di quanto trattenuto a titolo di vacanze godute in eccesso e al pagamento della tredicesima per il mese di gennaio e i primi 7 giorni di febbraio 2010, condannando il convenuto al pagamento di fr. 1898.35 lordi oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.

 

                                  D.   Con reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo erroneo i fatti e di avere conseguentemente applicato in modo errato il diritto non riconoscendole l'intero salario e la quota di tredicesima per il mese di febbraio 2010 allorquando era in malattia. Nelle sue osservazioni 21 novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

 

                                   2.   Il Pretore non ha riconosciuto alla lavoratrice l'integrale salario per il mese di febbraio 2010 poiché la stessa non aveva prestato nessuna attività lavorativa dopo il 7 febbraio, non si era sottoposta ai controlli medici richiesti dal datore di lavoro e aveva per di più iniziato una nuova attività lavorativa il 9 febbraio 2010. Per la reclamante tale conclusione è sconfessata dalle risultanze istruttorie dalle quali si evince che la stessa era inabile al lavoro per il convenuto dal 2 febbraio 2010, così come accertato dal dott. med. __________.

 

                                         Sennonché, nella fattispecie il primo giudice non ha basato il suo giudizio sulla sussistenza o meno di un'inabilità lavorativa della dipendente, ma ha ritenuto che con il suo comportamento la lavoratrice aveva manifestato l'intenzione di porre fine al rapporto di lavoro, inizialmente disdetto per il 28 febbraio 2010, già il 7 febbraio 2010, intenzione condivisa anche dal datore di lavoro. Il fatto per l'istante di non aver offerto la sua attività lavorativa dopo il 7 febbraio 2010, di essersi attivata nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, trovato dal 9 febbraio 2010 ancorché a tempo parziale (cfr. doc. 3), e di essersi rifiutata di sottoporsi ai necessari esami per accertare l'esistenza della malattia (circostanza dalla stessa non contestata essendosi limitata a sostenere di aver ricevuto tardivamente le convocazioni) – rifiuto che la dottrina interpreta come prova dell'inesattezza del certificato medico prodotto dal dipendente (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010,  n.1.17 ad art. 324a CO) – dimostrerebbero la sua intenzione di porre fine anzitempo al rapporto di lavoro con il convenuto.

 

                                         Nel suo gravame la reclamante non si confronta con questa conclusione, limitandosi a ribadire in maniera appellatoria e quindi inammissibile, di essere stata inabile al lavoro per il convenuto così come testimoniato dal dott. __________. Ciò non dimostra per nulla che l'accertamento dei fatti posto a fondamento del giudizio impugnato sarebbe avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto. Nell'allegato redatto da un mandatario professionale non vi è il minimo accenno al perché la decisione impugnata sarebbe manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Ne discende che il reclamo, di natura meramente appellatoria, sfugge a qualsiasi disamina.

 

                                   3.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.