Incarto n.
16.2011.74

Lugano

28 febbraio 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 13 dicembre 2011 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la sentenza emessa il 15 novembre 2011 dal Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa n. O 021 2011 (mandato) promossa con istanza 2 settembre 2011 da

 

 

 

CO 1

società in nome collettivo in

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il 26 marzo 2011 G__________ e A__________, titolari della società in nome collettivo “CO 1” attiva nel settore degli arredamenti interni, hanno fatturato alla società RE 1 l'importo di fr. 4320.– per “consulenze di progettazione e arredamento e fornitura di disegni tecnici per lo sviluppo di vari ambienti della clinica RE 1”;

 

                                         che in seguito al mancato pagamento delle proprie prestazioni, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto opposizione;

 

                                         che, ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo della Navegna, con istanza 2 settembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di         fr. 4320.– oltre al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;

 

                                         che nelle sue osservazioni scritte del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni;

 

                                         che il 26 ottobre 2011 il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di discussione del 15 novembre 2011;

 

                                         che l'11 novembre 2011 la convenuta ha chiesto il rinvio dell'udienza, rispettivamente ha giustificato la propria assenza, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto al Giudice di pace di formulare una proposta di giudizio;

 

                                         che statuendo il 15 novembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando la convenuta al pagamento di fr. 4320.– oltre accessori e rigettando l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

 

                                         che il 17 novembre 2011 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace la motivazione della sentenza;

 

                                         che con reclamo del 12 dicembre 2011 RE 1 è insorta contro la decisione appena citata chiedendone l'annullamento;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che la reclamante si chiede perché il Giudice di pace abbia emesso una decisione in una causa con valore superiore a         fr. 2000.– in luogo di una proposta di giudizio come da lei postulato;

 

                                         che dal 1° gennaio 2011, in seguito all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. a LOG), può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a (art 31 cpv. 1 lett. b LOG) e giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (31 cpv. 1 lett. c LOG);

 

                                         che, in concreto, il compito del Giudice di pace come autorità di conciliazione era terminato con il rilascio all'attrice dell'autorizzazione ad agire del 5 luglio 2011;

 

                                         che, quindi, con l'introduzione dell'istanza del 2 settembre 2011 il Giudice di pace è diventato giudice del merito e in tale veste egli non è quindi più autorità proponente (art. 210 CPC) ma autorità giudicante (art. 243 segg. CPC);

 

                                         che l'art. 239 cpv. 1 CPC permette al giudice di notificare la sua decisione senza motivazione scritta, ferma restando la facoltà concessa alle parti di farne richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione del dispositivo (art. 239 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, pertanto, correttamente il Giudice di pace ha statuito sull'istanza introdotta da CO 1;

 

                                         che per l'art. 238 CPC la decisione contiene, segnatamente, la motivazione (lett. g);

 

                                         che secondo l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;

 

                                         che la motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, fermo restando che l'omessa richiesta della motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione (art. 239 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, nella fattispecie, la decisione emessa il 12 novembre 2011 dal Giudice di pace non contiene nessuna motivazione;

 

                                         che il 17 novembre 2011 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di “inviargli la motivazione scritta della decisione ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC”, tuttora senza esito;

 

                                         che un reclamo interposto contro una decisione non ancora motivata è prematuro ma nella misura in cui il Giudice di pace non ha ancora dato seguito al tempestivo invito della convenuta di motivare la decisione, esso può essere considerato alla stregua di un sollecito a motivare la decisione;

 

                                         che, per altro, ci si può chiedere se omettendo di motivare la decisione il Giudice di pace non sia incorso in un diniego di giustizia aprendo così la possibilità di introdurre un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);

 

                                         che al momento della presentazione del reclamo era trascorso meno di un mese dalla decisione e tre settimane dalla richiesta di motivazione, lasso di tempo ai limiti ma ancora accettabile;

 

                                         che, in ogni caso, gli atti devono essere ritornati al Giudice di pace affinché motivi la decisione emessa il 15 novembre 2011; 

 

                                          che vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità “d'inconvenienza” alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione del reclamo non avendole cagionato costi o dispendio di tempo particolari;

 

per questi motivi,

 

decide:                    1.   Trattato come reclamo sulla base dell'art. 319 lett. a CPC, l'atto è irricevibile.

 

                                   2.   Gli atti sono ritornati al Giudice di pace perché tratti l'atto come sollecito della richiesta di motivazione della decisione.

 

                                   3.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–,.

 

                                         Comunicazione alla Giudice di pace del circolo della Navegna.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.