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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo 2 febbraio 2012 presentato da
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CO 1;
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premesso che il 3 luglio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1000.– di cui al precetto esecutivo n. __________ del'UEF di Locarno fattogli notificare da CO 1;
rammentato che all'udienza del 18 gennaio 2012 la convenuta ha aderito alla richiesta dell'attore impegnandosi altresì a chiedere l'annullamento dell'esecuzione;
posto che con decreto dello stesso giorno il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli addebitando all'attore la tassa di giustizia di fr. 150.–;
ricordato che con un reclamo del 2 febbraio 2012 RE 1 è insorto contro la decisione appena citata postulando l'annullamento del dispositivo sulle spese giudiziarie nel senso di porle a carico della convenuta;
osservato che la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo;
preso atto che il 22 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo, la controparte avendogli versato fr. 150.– corrispondenti alle spese giudiziarie litigiose;
considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);
rilevato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;
ritenuto che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
stabilito che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo così come all'assegnazione di indennità.
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; –,.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.