Incarto n.
16.2012.16

Lugano

21 marzo 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 3 marzo 2012 presentato da

 

 

 RE 1 e 

 

 

contro la sentenza emessa il 2 febbraio 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2011.342 (contratto di compravendita) promossa con petizione 19 ottobre 2011 da

 

 

 

CO 1

(patrocinato dall'  PA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il 20 ottobre 2010 RE 1 e RE 2 hanno ordinato a CO 1, titolare della ditta individuale __________, un tornio Magma 15 con accessori, fatturato loro il 9 novembre 2010 per  complessivi fr. 5158.30 e fornito il 16 novembre successivo;

 

                                         che il 18 novembre 2010 i compratori hanno effettuato un'ulteriore ordinazione di merce alla __________ fatturata loro il 25 novembre 2010 per complessivi fr. 2861.95;

 

                                         che viste le resistenze dei compratori al pagamento delle due fatture appena citate, CO 1 ha fatto notificare loro i precetti esecutivi n. __________-01 e __________-02 dell'UEF di Mendrisio ai quali gli escussi hanno interposto opposizione;

 

                                         che, ottenuta il 28 luglio 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 19 ottobre 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, la condanna di RE 1 e RE 2 al pagamento di fr. 8020.25 oltre interessi, così come il rigetto delle opposizioni interposte ai citati precetti esecutivi;

 

                                         che nelle loro osservazioni del 10 novembre 2011 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione sostenendo l'esistenza di gravi difetti al tornio loro fornito, scoperti solo nel mese di gennaio 2011, tali da renderlo inutilizzabile;

 

                                         che il Pretore ha citato le parti al dibattimento del 31 gennaio 2012;

 

                                         che il 30 gennaio 2012 alle 23.01 i convenuti hanno trasmesso al Pretore un fax chiedendogli di rinviare il dibattimento in seguito a un intervento chirurgico di emergenza;

 

                                         che all'udienza del 31 gennaio 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di rinvio, intempestiva e non comprovata per entrambi i convenuti, e l'istante ha riconfermato le sue domande;

 

                                         che statuendo il 2 febbraio 2012 il Pretore aggiunto, accertata la conclusione tra le parti di due contratti di compravendita e la consegna della merce agli acquirenti senza contestazioni, quella riferita ai difetti del tornio essendo tardiva né provata, ha accolto la petizione e ha condannato i convenuti al pagamento, in solido, di fr. 8020.25 oltre interessi del 5% dal 26 gennaio 2011, rigettando per tale importo l'opposizione interposta ai precetti esecutivi loro notificati;

 

                                         che con reclamo 2 marzo 2012 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio giustificando la loro assenza al dibattimento e chiedendo “di essere ascoltati anche noi dal giudice e per questo motivo un appuntamento”;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

 

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che i reclamanti non muovono alcuna contestazione alla decisione impugnata ma chiedono di poter supplire alla loro assenza all'udienza del 31 gennaio 2012 indicendone una nuova “per essere ascoltati anche noi dal giudice”;

 

                                         che così come formulata la domanda deve essere intesa come  istanza di restituzione ai sensi dell'art. 148 cpv. 1 CPC (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 148 CPC);

 

                                         che tale norma permette al giudice, su istanza della parte che non ha osservato un termine, di concederle un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la stessa rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura;

 

                                         che, tuttavia, la restituzione va chiesta al giudice davanti  al quale l'atto è stato omesso (Gozzi in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 2 ad art. 149 CPC), ovvero, in concreto, al Pretore aggiunto;

 

                                         che, nella fattispecie, nondimeno, una trasmissione degli atti al primo giudice si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione, la restituzione avverandosi infondata;

 

                                         che per l'art. 135 CPC il giudice può rinviare un'udienza su richiesta della parte se questa è tempestiva e se i motivi addotti sono sufficienti, ciò che presuppone che gli stessi siano oggettivamente importanti e perlomeno resi verosimili (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011, art. 135 pag. 566);

 

                                         che i convenuti neppure in questa sede hanno reso verosimile di essere stati impossibilitati di partecipare all'udienza (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 38 ad art. 148 CPC), non avendo in particolare prodotto un certificato medico a comprova dell'impedimento (Trezzini, op. cit., art. 148 pag. 620 n. 1758; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);

 

                                         che non avendo reso verosimile la mancanza di una loro colpa, foss'anche lieve, la loro assenza dal dibattimento deve essere loro addebitata;

 

                                         che, in tali circostanze, una restituzione non entra in linea di conto e rinviare l'atto al Pretore aggiunto non avrebbe dunque senso;

 

                                         che quindi, in assenza di una qualsiasi censura nei confronti dell'operato del primo giudice, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile;

                                                                                

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                         che non si pone problema di ripetibili all'attore al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

 

per questi motivi,

 

decide:                    1.   Trattato come reclamo, l'atto è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.