Incarto n.
16.2012.1

Lugano

23 ottobre 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 3 gennaio 2012 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 18 novembre 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella causa n. C10-030 (appalto) promossa con istanza 7 luglio 2010 nei confronti della

 

 

 

CO 1 ;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   L'11 febbraio 2010 RE 1 si è rivolta a RI 1 per un controllo della vista sulla base del quale ha richiesto un paio di lenti progressive da montare su un paio di occhiali già in suo possesso e per l'acquisto delle quali ha versato un acconto di fr. 100.–. Al momento del ritiro delle lenti RE 1 ha però constatato che le stesse non le permettevano una corretta visione, la correzione apportata non corrispondendo a quella degli occhiali in suo possesso e neppure a quella prescritta dal suo medico oculista, tant'è che non le ha ritirate.

 

                                  B.   Con istanza 7 luglio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona per ottenere la restituzione di fr. 100.– versato quale acconto oltre a fr. 250.– e interessi a titolo di risarcimento danni. All'udienza del 23 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver fornito delle lenti conformi ai risultati dell'esame della vista effettuato sull'istante, quelli del suo medico prodotti all'udienza risalendo a oltre 5 anni prima.

 

                                  C.   Con decisione 18 novembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Carona ha respinto la pretesa, non avendo l'istante provato la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta né il danno rivendicato.

 

                                  D.   Con reclamo 2 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non riconoscendo la difettosità dell'opera fornita dalla convenuta. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata emanata il 18 novembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

 

                                   3.   Il Giudice di pace ha respinto la pretesa dell'istante volta alla restituzione dell'acconto pagato per l'allestimento di un paio di lenti progressive, non avendo questa provato la difettosità dell'intervento della convenuta, ovvero che le lenti fornite non corrispondevano ai dati risultanti dall'esame della vista effettuato sulla stessa. Di diverso avviso la reclamante secondo la quale dalla documentazione da lei presentata risulta l'errore commesso dalla convenuta nella misurazione del suo difetto visivo, con particolare riferimento all'occhio sinistro, per il quale le sono state fornite delle lenti che non possono essere utilizzate “nel quotidiano e tantomeno per leggere”.

 

                                   4.   In concreto, premesso che l'accertamento del primo giudice circa la conclusione di un contratto di appalto tra le parti non è contestato ed è effettivamente il rapporto giuridico sorto tra le stesse, il fatto per quest'ultimo di aver escluso la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta non può essere considerato manifestamente errato.

 

                                         a)   Intanto la notifica del difetto, avvenuta con scritto 7 maggio 2010 (doc. E), appare tardiva (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 3 ad art,. 367 CO), le lenti essendo state consegnate all'istante pochi giorni dopo l'11 febbraio 2010 (cfr. istanza punto 2). In merito alle modalità di notifica dei difetti, il committente deve procedere alla verifica dell'opera e alla tempestiva notifica di eventuali difetti riscontrati (art. 367 e 370 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2126 segg.; DTF 131 III 150 consid. 7.2). Poiché l'onere della prova della tempestiva notifica del difetto incombe al committente (Gauch, op. cit., n. 2167; DTF 118 II 147), se è accertata processualmente l'intempestività della notifica il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (SJ 1993 pag. 265 in particolare pag. 268; Rep. 1993 pag. 200). Già per questo motivo l'istanza andava respinta.

 

                                         b)   Sia come sia, per quel che riguarda il difetto dell'opera, all'istante incombeva l'onere della prova (Gauch, op. cit., n. 1507). Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui essa non aveva dimostrato che le misurazioni effettuate dalla optometrista della convenuta mediante apposito apparecchio fossero sbagliate, non appare errata. Ora è vero che queste misurazioni, eseguite l'11 febbraio 2010 e dalle quali si evince un valore “cilindro” all'occhio sinistro di 0.50 (cfr. doc. B), divergono da quelle eseguite il 25 gennaio 2005 dal medico oculista della convenuta dott. __________, che aveva accertato un valore “cilindro” dell'occhio sinistro di 1.00 (cfr. doc. C). Ciò non basta però a provare che la convenuta abbia commesso un errore nel misurare il difetto visivo e nel preparare le lenti confezionate per l'istante. Intanto i due esami sono stati eseguiti a distanza di 5 anni per cui non è manifestamente insostenibile ritenere che tra i due controlli vi potesse essere una differenza nei valori di riferimento. Inoltre, dal raffronto di queste misurazioni si evincono altre divergenze delle quali l'istante non si duole, a comprova del fatto che esami eseguiti a distanza di 5 anni con risultati diversi non equivalgono alla sussistenza di un difetto. Le stesse considerazioni valgono per le misurazioni che si evincono dal doc. D, del quale non si ha peraltro nessun riferimento temporale. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione delle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                                        

                                   6.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla convenuta, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico  della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-   ;

-  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.