Incarto n.
16.2012.22

Lugano

5 febbraio 2013/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

cancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 5 aprile 2012 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro la decisione cautelare emessa il 23 marzo 2012 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna  nella causa CA.2012.11 (protezione dell'unione coniugale) promossa con istanza del 16 febbraio 2012 da

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   RE 1 (1968) e CO 1  (1976), cittadina cubana, si sono sposati il 5 gennaio 2000 a __________ (Cuba). Dal matrimonio sono nate M__________, l'8 settembre 2002, ed E__________, il 20 novembre 2006. I coniugi vivono separati dal mese di agosto 2011 e davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna pende una procedura di misure a protezione del­l'unione coniugale.

 

                                         Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha versato su un conto corrente postale di cui i coniugi sono contitolari complessivi fr. 4012.– destinati alla moglie per il pagamento della pigione dell'appartamento da lei occupato. Nel corso del mese di gennaio 2012 il marito ha prelevato dal conto fr. 3000.– in contanti, mentre verso la fine del mese di febbraio la moglie ha chiuso il conto prelevandone il saldo di fr. 1489.10.

 

                                  B.   Il 16 febbraio 2012 CO 1 si è rivolta al Pretore perché obbligasse il marito a restituirle fr. 2639.– da lui prelevati dal citato conto. Nella sua risposta del 6 marzo 2012 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Replicando l'8 marzo 2012 l'istante ha ribadito il suo punto di vista e analoga posizione ha assunto il convenuto nella duplica del 31 marzo 2012. Con decisione cautelare del 23 marzo 2012 il Pretore, qualificata la domanda dell'istante quale richiesta di pagamento di un contributo alimentare una tantum, ha obbligato il convenuto a versare alla moglie fr. 2426.90.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 5 aprile 2012 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio –  la riforma del giudizio impugnato con la conseguente reiezione dell'istanza. Il 13 aprile 2012 il presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello ha trasmesso il reclamo a questa Camera per competenza. Con decreto del 17 aprile 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Il rimedio non è stato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, in esso occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

 

                                   2.   Il reclamante rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente qualificato la pretesa dell'istante quale richiesta di contributo alimentare anziché quale azione per indebito arricchimento della quale non sono dati i presupposti. Egli si duole altresì di un errato accertamento dei fatti, in particolare nell'avere ritenuto che sul conto comune vi fosse solo denaro di spettanza della moglie.

 

                                         a)   Per quanto attiene all'accertamento dei fatti il Pretore, basandosi sugli estratti conto agli atti (doc. A e 1) ha ritenuto provato il versamento da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di complessivi fr. 4012.– destinati alla moglie così come il prelievo in contanti di fr. 3000.– da parte del marito nel mese di gennaio 2012, quello del saldo di fr. 1489.10 da parte della moglie non essendo controverso. Egli, in mancanza di una tempestiva e puntuale contestazione da parte del convenuto nel suo allegato di osservazioni del 6 marzo 2012, ha altresì accertato che l'importo versato dall'ente pubblico era destinato al pagamento della pigione della moglie, spesa alla quale i coniugi non erano in grado di far fronte. Ora, che sul noto conto fossero depositate anche le indennità percepite dal marito è possibile, ma considerato che quanto meno tra gennaio e febbraio del 2012 sul conto non risultano accrediti riconducibili al marito ma solo alla moglie, salvo la retta dell'istituto __________, l'accertamento del primo giudice non può ritenersi manifestamente errato.

 

                                         b)   Per quel che riguarda l'applicazione del diritto, giovi rilevare che il Pretore applica d'ufficio il diritto (cfr. art. 57 CPC e 87 cpv. 1 CPC ticinese). Le argomentazioni di diritto addotte dalle parti non vincolano pertanto il giudice, il quale può pronunciare sulle domande e sui fatti addotti e accertati anche fondandosi su norme non invocate o finanche ritenute inapplicabili dalle parti (DTF 130 III 39 consid, 5;  Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 87; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 3.3 ad art. 63). Al giudice, del resto, incombe l'onere di applicare d'ufficio le norme pertinenti, senza che alle parti sia chiesto lo svolgimento di argomentazioni giuridiche (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 95). Questa Camera non è quindi vincolata né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato. Resta il fatto che, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame.

 

                                         c)   Nella fattispecie, con il reclamante si conviene che l'istante non ha indicato a quale titolo essa ha chiesto l'importo rivendicato. Resta il fatto che il Pretore ha comunicato alle parti la sua intenzione di trattare la pretesa dell'istante (“versamento di un importo di fr. 4012.–”) come domanda cautelare nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. decisione del 12 marzo 2012). Il convenuto, che nulla ha eccepito al riguardo, poteva quindi ragionevolmente ritenere che il Pretore intendesse prendere in considerazione le misure previste dagli art. 172 segg. CC (cfr. RtiD II-2009 II pag. 637 consid. 7.1), tanto più che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è preposto alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 17a). E come giudice delle misure protettrici durante la vita in comune, in particolare, egli stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia” (art. 173 cpv. 1 CC), che possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (art. 173 cpv. 3 CC). Tali contributi possono consistere in prestazioni periodiche per l'ordinario man­tenimento della famiglia, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese straordinarie. Analogamen­te, dandosi sospensione della vita in comune, il giudice fissa “i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (RtiD I-2005, loc. cit.).

 

                                         d)   La pretesa di contributo alimentare una tantum  potrà apparire infrequente ma non risulta essere errata. Certo, nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale RE 1 non è stato obbligato a versare un contributo alimentare per la moglie, ma non appare errato ritenere che, almeno per una volta, la pacifica disponibilità del convenuto gli permettesse di far fronte al pagamento di un contributo di mantenimento. Per il resto il reclamante si limita a contestare gli estremi dell'indebito arricchimento ma non spiega perché la determinazione del contributo viola il diritto. Ne discende che il reclamo deve essere respinto.

 

                                   3.   Per quanto attiene al gratuito patrocinio, l'indigenza del reclamante può essere ammessa (art. 117 lett. a CPC). Quanto alle possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), sin dall'inizio il reclamo appariva privo di buon diritto tant'è che non è stato oggetto di notificazione. La domanda deve pertanto essere respinta.

 

                                   4.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le precarie condizioni economiche in cui si trova il reclamante giustificano di rinunciare eccezionalmente a qualsiasi prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi.          

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La cancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.