Incarto n.
16.2012.24

Lugano

27 aprile 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 20 aprile 2012 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

contro l'ordinanza emessa il 13 aprile 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nelle cause n. CA. 2012.144/CA. 2012.145 (locazione) promosse con istanza 5 aprile 2012 nei confronti di

 

 

 

 CO 1

 CO 2

 CO 4

 CO 5

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che RE 1 e i figli N__________ e F__________ sono comproprietari della particella n. 1283 RFD __________, sulla quale si trova uno stabile composto di quattro appartamenti, occupati da CO 1, da CO 3 con __________, da CO 4 e da CO 5;

 

                                         che in considerazione del precario stato dell'immobile, le parti hanno pattuito il pagamento di una pigione modesta e una dura-

 

                                         ta del contratto breve (riconducibile di tre mesi in tre mesi), che le stesse hanno poi di comune accordo deciso di concludere per il 31 agosto 2012, con possibilità per i conduttori di restituire anticipatamente l'ente locato;

 

                                         che per provvedere a riscaldare gli appartamenti, l'immobile essendo privo di un impianto comune, i conduttori hanno utilizzato stufe e camini, il cui impiego ha creato una situazione di pericolo d'incendio;

 

                                         che il 5 aprile 2012 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo in via supercautelare di vietare ai conduttori l'utilizzo di qualsiasi corpo riscaldante presente nello stabile (stufa, camino o altro), con l'obbligo di allontanare gli stessi;

 

                                         che il 13 aprile 2012 il Pretore, ritenuta la richiesta supercautelare non sufficientemente liquida per una pronuncia inaudita parte, non vi ha dato seguito e ha citato le parti all'udienza di contraddittorio del 7 maggio 2012;

 

                                         che con reclamo 20 aprile 2012 RE 1 rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le prove documentali da lui prodotte ed erroneamente applicato il diritto, non ritenendo giustificata la sua domanda supercautelare ;

 

                                         che il reclamo non è stato notificato alle controparti;

 

e considerando

 

in diritto:                        che, preliminarmente, ci si può chiedere se RE 1, comproprietario unitamente ai due figli dello stabile oggetto del contratto di locazione, sia legittimato ad agire da solo;

 

                                         che la questione può tuttavia rimanere indecisa, il reclamo, come si vedrà in appresso, essendo manifestamente irricevibile;

 

                                         che le “decisioni inappellabili di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC) .

 

                                         che l'art. 265 cpv. 1 CPC permette al giudice, in caso di urgenza e se il ritardo nel procedere rischia di rendere vano l'intervento, di ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte;

 

                                         che, in concreto, il Pretore non ha dato seguito alla domanda dell'istante intesa all'adozione di provvedimenti superprovvisionali poiché “la richiesta non appare sufficientemente liquida” e ha citato le parti a un'udienza di discussione;

 

                                         che in una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provve­dimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2);

 

                                         che quindi, l'”ordinanza” 13 aprile 2012 non è un atto impugnabile, di modo che il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

                                          

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 322 CPC

 

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

        ;

        ;

        e;

        ;

        .

 

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.