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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo 7 maggio 2012 presentato da
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 3 maggio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Stabio nella causa n. 04/2012 (appalto) promossa con istanza 10 aprile 2012 da |
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 25 ottobre 2011 CO 1, ditta specializzata nella vendita di apparecchiature e impianti di energia in genere, è intervenuta nell'abitazione di RE 1 per ovviare a un problema di funzionamento della centralina della termopompa, poi sostituita;
che il successivo 31 ottobre la ditta ha emesso una fattura di complessivi fr. 2034.90, rimasta impagata;
che per l'incasso delle sue pretese CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo di Stabio, con istanza del 10 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2039.40 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che all'udienza del 25 aprile 2012, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando all'istante di avere sostituito senza necessità la centralina allorquando il problema di funzionamento della termopompa poteva essere risolto con il semplice allacciamento di un filo staccato, come accertato da altra ditta;
che statuendo il 3 maggio 2012 il Giudice di pace, preso atto come il convenuto non avesse prodotto nessun documento a sostegno delle sue contestazioni, ha accolto l'istanza condannandolo al pagamento di fr. 2034.90 oltre interessi del 5% dal 31 ottobre 2011 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con reclamo 7 maggio 2012 RE 1 è insorto contro il giudizio appena citato;
che l'atto non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che il reclamo, indirizzato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, è stato trasmesso a questa Camera, competente a decidere i reclami contro le decisioni dei giudici di pace (art. 48 lett. d n. 1 LOG);
che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag. 1411);
che in concreto con il suo scritto 7 maggio 2012 il reclamante si limita ad addebitare al primo giudice una “falsa giustizia”;
che, tuttavia, tale addebito non basta a sostanziare una qualsiasi censura di arbitrio;
che infatti, a fronte degli accertamenti del Giudice di pace secondo cui il convenuto non aveva provato un intervento difettoso da parte dell'istante (cfr. Gauch, Le contrat d'entreprise, Friburgo 1999, n. 1507), il reclamante sostiene di aver presentato al giudice la necessaria documentazione a comprova del difetto e della sua tempestiva notifica;
che dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace non vi è traccia di documentazione prodotta dal convenuto;
che, al contrario, dal verbale di udienza del 25 aprile 2012, sottoscritto dal convenuto senza alcuna riserva, risulta espressamente che “la parte convenuta non ha prodotto nessuna documentazione”;
che di principio il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 235 pag. 1047), fatta salva la possibilità per la parte di chiederne la rettifica (art. 235 cpv. 3 CPC), ciò che il convenuto non ha chiesto;
che per quanto attiene a una ventilata prevenzione del giudice nei suoi confronti, a prescindere dall'assenza di un qualsiasi riscontro probatorio, l'interessato avrebbe dovuto se del caso ricusare il giudice ai sensi dell'art. 49 CPC;
che pertanto, a fronte di un reclamo che non contiene nessuna critica nei confronti della decisione del giudice di pace con riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione del diritto, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.