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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire sul reclamo 17 luglio 2012 presentato da
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1, titolare di un'azienda agricola a __________, dal 1°ottobre 1997 gestisce la particella n. 4863 RFD __________ (15 673 m2) appartenente a __________. Nel novembre 1997, in esito a una rettifica di confini, la superficie di tale fondo è stata ridotta a 11 189 m², i restanti 4484 m² essendo stati ceduti a CO 1, proprietario della particella n. 4865. Dopo avere acquistato da __________ la particella n. 4863, il 10 marzo 2004 RI 1 ha contestato la cessione a CO 1 della superficie di 4484 m² poiché l'operazione era assoggettata alla Legge federale sul diritto fondiario rurale. Il 19 luglio 2004 l'Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Riviera ha respinto la richiesta di “annullamento alienazione parziale part. 4863 RFD di __________ e conseguente rettifica RF”. Adita da RE 1, con decreto del 14 dicembre 2004 la Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario ha stralciato il ricorso dai ruoli per desistenza. Su istanza di RE 1, il 12 giugno 2007 la Sezione forestale ha accertato la natura parzialmente boschiva della particella n. 4865. Nel frattempo, il 5 giugno 2007, l'Ufficiale del registro fondiario del Distretto della Riviera ha respinto un'istanza dell'“azienda agricola RE 1 e __________” intesa alla rettifica del registro. Il 24 ottobre 2007 la Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario ha respinto il ricorso dell'“azienda agricola RE 1 e __________”.
B. Con petizione 21 dicembre 2007 RI 1 e __________ hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere l'annullamento del trapasso di proprietà a quest'ultimo di 4484 m2 con conseguente assegnazione di tale superficie alla particella n. 4863. Il 29 gennaio 2008 il Giudice di pace del circolo della Riviera, al quale erano stati trasmessi gli atti per competenza, ha stralciato la causa dai ruoli per incompetenza giurisdizionale. Con sentenza del 7 ottobre 2008 questa Camera ha annullato la decisione appena citata e ha rinviato gli atti al Giudice di pace affinché istruisse la causa (inc. n. 16.2008.__________).
C. L'8 marzo 2012 __________ ha dichiarato al Giudice di pace di “non essersi mai interessato al terreno… e quindi da parte mia il caso è chiuso”. All'udienza del 29 marzo 2012 le parti rimaste in lite hanno deciso di “proseguire nella causa” e di consegnare al giudice entro il 15 maggio successivo altra documentazione. All'udienza del 13 giugno 2012 le parti hanno infine confermato “la loro versione dei fatti”. Statuendo il 10 luglio 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione.
D. Con reclamo del 17 luglio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver esperito le necessarie indagini volte ad accertare l'effettiva natura agricola del fondo in questione. Invitato a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata comunicata il 10 luglio 2012 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3. Il Giudice di pace, preso atto che il terreno oggetto della vendita contestata era censito nel Registro fondiario come bosco e non come terreno agricolo, e accertata la regolarità dell'iscrizione nel registro fondiario del trapasso di proprietà, ha respinto la richiesta dell'attore intesa all'annullamento della vendita. Il reclamante contesta tale conclusione lamentando il fatto che il primo giudice non ha “esperito le necessarie verifiche per appurare la effettiva descrizione della superficie venduta ai fini della LDFR”.
a) Ora, a prescindere dal fatto che il reclamante non indica quali verifiche il primo giudice avrebbe dovuto effettuare, vista l'assenza di una qualsiasi richiesta in tal senso, egli dimentica che gli art. 8 CC e 183 CPC ticinese pongono a carico dell'istante l'onere della prova dei fatti allegati.
Nella fattispecie gli atti attestano inoltre inequivocabilmente il carattere non agricolo del fondo oggetto della compravendita litigiosa. E trattandosi di registri pubblici e di pubblici documenti, essi fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 CC), ciò che in concreto l'istante non è riuscito a dimostrare. Già per questo motivo il reclamo si rivela infondato.
b) Per di più, a prescindere dalla natura del fondo in questione, va rilevato che il reclamante non era parte al contratto di compravendita di cui ora chiede l'annullamento. Si pone pertanto la questione della sua legittimazione attiva. Trattandosi di un presupposto di merito, esso dev'essere verificato d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (DTF 126 III 59, 114 II 345, 108 II 216; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 642 ad art. 181; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, 2000, pag. 330; DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi). Ora, munito di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, op. cit., pag. 17). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza o meno di un determinato contratto, la legittimazione attiva è data qualora l'attore sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181), ciò che in concreto non è manifestamente il caso per RE 1.
c) Si volesse infine esaminare la domanda dell'attore quale azione di modifica del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC, azione che compete a “ognuno che sia pregiudicato nei propri diritti reali” dall'indebita iscrizione e che va diretta contro tutti coloro che traggono beneficio – diretto o indiretto – dall'operazione indebita, la stessa sarebbe in ogni caso destituita di fondamento. Nella fattispecie l'iscrizione nel Registro fondiario è avvenuta sulla base di un contratto di compravendita sottoscritto dal convenuto con la precedente proprietaria della particella n. 4863, senza che l'attore ne abbia contestato la validità. Non soccorrevano le permesse per un'iscrizione indebita (Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 4ª edizione, n. 954 e 954a pag. 332). Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali, di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.