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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo 29 agosto 2012 presentato da
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 20 giugno 2012 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 33/2011 (contratto di lavoro) promossa con petizione 24 ottobre 2011 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato per la ditta RE 1, dapprima come apprendista e in seguito quale montatore elettricista qualificato, dal 25 agosto 2003 al 31 agosto 2010, quando ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro. Il 30 agosto 2010 la RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione per concorrenza sleale chiedendo che a CO 1 fosse vietato, già in via supercautelare e cautelare, di lavorare o collaborare per la __________, così come pure di avere contatti con tale società.
B. Con scritti del 13 settembre e 17 novembre 2010 CO 1 ha rivendicato dall'ex datrice di lavoro il pagamento di “68 ore di recupero ore straordinarie e vacanze che non sono state pagate a fine rapporto di lavoro” e il versamento della “tredicesima relativa al periodo lavorato fino alla fine del rapporto di lavoro”. Il 9 dicembre 2010 la RE 1 ha informato il lavoratore di trattenere a “titolo di garanzia” eventuali suoi crediti in attesa del giudizio concernente la causa da lei introdotta davanti al Pretore di Lugano. Il 16 febbraio 2011 CO 1 ha inviato un conteggio all'ex datrice di lavoro, rivendicando il versamento di fr. 3245.05 a saldo delle sue pretese salariali per ore di lavoro straordinario (fr. 178.40) e il pagamento della tredicesima (fr. 3066.65). Ribadite le rispettive posizioni, il 4 luglio 2011 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3245.05, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
C. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Agno l'autorizzazione ad agire, con petizione 24 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 3245.05 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2010, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. Con osservazioni del 16 gennaio 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 14 febbraio 2012 l'attore ha ribadito la sua posizione. All'udienza del 2 maggio 2012, la convenuta, unica comparente, ha confermato il suo punto di vista.
D. Statuendo il 26 giugno 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3245.05 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2010 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE.
E. Con reclamo 29 agosto 2012 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendo in via principale il rigetto della petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al giudice di pace per procedere con l'istruttoria e con un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 28 giugno 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 29 giugno 2012, è rimasto sospeso dal 15 luglio 2012 al 15 agosto 2012 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 29 agosto 2012. Consegnato alla posta svizzera l'ultimo giorno utile (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3. Il Giudice di pace ha accolto la petizione accertando che “la parte convenuta ha indicato che il pagamento della tredicesima e delle ore straordinarie erano trattenuti a titolo di garanzia per la vertenza che l'opponeva all'attore per presunta concorrenza sleale” e che “nella fattispecie trattenere la tredicesima invocando una presunta concorrenza sleale, quindi non ancora accertata, non può essere considerato un motivo valido. L'art. 323 cpv. 2 del CO non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza. Che l'esito della vertenza in Pretura non può inficiare il pagamento della tredicesima e che comunque nel caso in cui la concorrenza sleale venga comprovata il convenuto può rivendicare pretese”.
4. La reclamante contesta il fatto che il Giudice di pace non abbia assunto tutte le prove da lei offerte. Ora, per tacere del fatto che essa non specifica quali prove andrebbero assunte, la giurisdizione superiore può rifiutare di assumere mezzi di prova cui in prima sede una parte abbia rinunciato, in particolare omettendo di opporsi alla chiusura dell'istruttoria come in concreto (DTF 138 III 376, consid. 4.3.2). Sulla questione non occorre dilungarsi.
5. La reclamante sostiene di avere sollevato davanti al Giudice di pace un'obiezione di compensazione ai sensi dell'art. 323b CO e rimprovera a quest'ultimo di averla giudicata inammissibile. A suo dire, “a seguito del comportamento scorretto del lavoratore, ha esercitato il diritto previsto dall'art. 323b cpv. 2 CO nei confronti dell'ex-lavoratore. A fronte dell'obiezione di compensazione, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire tale aspetto in via istruttoria oppure emanare un giudizio, la cui esecuzione doveva restare sospesa, e assegnare un termine per l'avvio della procedura giudiziaria tesa all'accertamento del credito posto in compensazione di quanto rivendicato dall'appellato”. Essa ritiene inoltre che il Giudice di pace ha limitato “erroneamente il campo d'applicazione dell'art. 323b CO alla sola diligente ed accorta esecuzione del lavoro”.
a) Secondo l'art. 124 cpv. 1 CO il debitore, affinché si produca la compensazione, deve manifestare al creditore la sua intenzione di prevalersene. Si tratta di un atto unilaterale che necessita ricezione, che non richiede forme particolari e che può essere compiuto anche nell'ambito di una procedura giudiziaria. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (sentenza del Tribunale federale 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1 con riferimenti).
Il momento determinante non è necessariamente il medesimo per l'una e l'altra parte. L'art. 120 cpv. 1 CO prescrive che i crediti, per essere compensabili, devono essere scaduti. La dottrina interpreta la disposizione nel senso che soltanto il credito compensante, ovvero il credito di chi si prevale della compensazione deve essere esigibile, mentre è sufficiente che il suo debito – ovvero il credito dell'altra parte – possa essere adempito. Questa asimmetria si ripercuote anche sulla compensabilità secondo l'art. 124 cpv. 2 CO: gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell'altra parte, suscettibile di essere adempito (loc. cit.).
b) Secondo l'art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizioni. Tale norma costituisce una lex specialis rispetto all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia. Tale norma si applica alla compensazione con il salario di un credito che detiene il datore di lavoro, qualsiasi sia l'origine del credito (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 7 ad. art. 323b CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008, pag. 269). Il datore di lavoro ha l'onere dell'allegazione e della specificazione del credito invocato in compensazione. In particolare egli deve quantificare il danno che allega (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 222, pag. 994).
c) Di regola è compito dell'autorità giudiziaria incaricata di decidere la pretesa principale di pronunciarsi anche sull'esistenza del credito opposto in compensazione, valendo il principio “il giudice dell'azione è il giudice dell'eccezione” (DTF 132 I 139, consid. 2.3; 124 III 210, consid. 3b/bb; Trezzini in: op. cit., art. 125, pag. 527; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 e 27 ad art. 222; Habbegger in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 12 ad art. 377). Per il Tribunale federale, la giurisdizione cantonale che si dichiara incompetente per pronunciarsi sull'eccezione di compensazione, deve impartire un termine al convenuto per fare valere la sua pretesa davanti l'autorità competente e dichiarare il suo giudizio non esecutivo, nell'intervallo, a concorrenza della somma opposta in compensazione (DTF 132 I 139, consid. 2.3; sentenze 4A_429/2008 del 24 novembre 2008, consid. 1; v. anche 4A_472/2008 del 26 gennaio 2009, consid. 4.2.3).
6. a) In concreto, la convenuta richiamato l'art. 323b cpv. 2 CO, ha asserito di esercitare “attualmente in maniera legittima secondo gli articoli 323 cpv. 2 CO e 339a cpv. 3 CO il diritto di ritenzione sugli eventuali crediti salariali del signor Pirola, in particolare sulla quota parte di tredicesima tra gennaio e agosto 2011, a seguito del comportamento illecito dell'ex dipendente, che ha violato le norme della LCSI arrecando in tal modo un importante danno a RE 1. In concreto, il comportamento del signor Pirola ha provocato la rescissione del contratto tra __________ e RE 1 con conseguenti danni per diverse decine di migliaia di franchi a carico della convenuta, il cui importo preciso è ancora in fase di definizione. Come detto la vertenza è stata portata davanti al Pretore di Lugano, il quale accerterà le pretese responsabilità dell'attore (doc. 13). Nell'attesa dell'esito del procedimento, la convenuta tratterrà i crediti del signor CO 1 a titolo di garanzia, procedendo pure alla loro determinazione” (osservazioni 16 gennaio 2012, pag. 7 e 8).
b) Visto quanto precede, ci si può chiedere se la convenuta abbia chiaramente sollevato l'obiezione di compensazione dell'art. 323b cpv. 2 CO, solo richiamato, oppure abbia inteso esercitare il diritto di ritenzione secondo l'art. 339a cpv. 3 CO, norma che rinvia agli articoli 895 e segg. CC e che autorizza il datore di lavoro a trattenere unicamente le cose mobili e le cartevalori di proprietà del lavoratore, di cui è in possesso con il consenso di quest'ultimo (art. 895 cpv. 1 CC; Wyler, op. cit., pag. 584 e 585; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 3 ad art. 339a CO). Sia come sia, si volesse ritenere la chiara volontà di compensare un proprio credito verso il lavoratore, l'obiezione non merita tutela.
c) Ora, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, il quale non ha declinato la sua competenza a decidere sulla compensazione, non è vero che “l'art. 323 cpv. 2 CO (recte: art. 323b cpv. 2 CO) non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza”, giacché come si è detto il credito opposto in compensazione dal datore di lavoro non deve infatti necessariamente derivare dal rapporto di lavoro (sopra consid. 5b). Sennonché, nella fattispecie, la convenuta si è limitata prevalersi di un credito indeterminato (“diverse decine di migliaia di franchi”). Ciò non è manifestamente sufficiente, poiché in assenza di una quantificazione precisa dell'ammontare del credito compensante, la compensazione non è possibile (sentenza del Tribunale federale 9C_1044/2012 del 25 luglio 2013, consid. 8; DTF 44 II 279; Aepli in: Zürcher Kommentar, 1991, n. 92 ad art. 120 CO; v. nel medesimo senso: SJ 1979 pag. 638). Nel risultato, la decisione del Giudice di pace di respingere la richiesta di compensazione della convenuta resiste alla critica. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.
7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, soccombente, verserà comunque alla controparte un' adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 150.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.