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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo 17 settembre 2012 presentato da
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 13 agosto 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2012.72 (azione creditoria) promossa con petizione 28 febbraio 2012 da |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1, società attiva nell'ambito della vendita di prodotti per la produzione e la vendita di gelato, ha fornito e fatturato a RE 1 diversa merce destinata alla produzione e alla vendita di gelato. Ritenendo che alcune fatture non fossero state saldate, CO 1 ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 9952.– oltre interessi, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Dopo la notifica del citato PE, RE 1 ha versato fr. 4000.– a CO 1.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 28 febbraio 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 per ottenere il pagamento di fr. 5952.20 oltre interessi del 5,5% dal 7 novembre 2010 e le spese. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 25 aprile 2012, l'attrice ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha sostenuto in particolare di avere pagato alla controparte, a fronte di fatture ammontanti a fr. 17 340.20, un importo totale di
fr. 19 000.–. Il 25 aprile e il 9 maggio 2012, le parti hanno prodotto scritti e documenti, ribadendo i loro rispettivi punti di vista.
C. Statuendo il 13 agosto 2012 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare fr. 5952.20 oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2010 e ponendo a suo carico le spese giudiziarie di fr. 250.–.
D. Con reclamo 17 settembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Nelle sue osservazioni 15 ottobre 2012 CO 1ha riaffermato la sua posizione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 16 agosto 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 17 agosto 2012 e sarebbe scaduto sabato 15 settembre 2012 salvo prorogarsi a lunedì 17 settembre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3. Il Pretore ha accolto la petizione, ritenendo che CO 1 abbia adempiuto al suo onere della prova producendo le fatture rimaste impagate emesse in funzione di merce fornita e di bolle di consegna sottoscritte dalla RE 1 e rimproverando a quest'ultima di non avere invece provato le sue eccezioni e contropretese. La reclamante sostiene che le si può imputare solo la fornitura di merce dopo il mese di luglio 2010, siccome prima di questa data la gelateria __________ era gestita da un'altra società. A suo parere, inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che l’attrice ha registrato “unilateralmente ed arbitrariamente” alcuni pagamenti a favore della __________, benché dalle ricevute di pagamento risulti che i versamenti sono stati da lei effettuati a favore della CO 1.
4. In concreto, l'attrice sostiene di vantare uno scoperto verso la convenuta per complessivi fr. 5952.20 dovuti per la fornitura di merce dall'agosto del 2010 al marzo del 2011 (doc. 1). La convenuta, per contro, sostiene di avere ricevuto dalla CO 1 fatture per complessivi fr. 17 340.20 e di averle versato cinque acconti per un totale di fr. 19 000.–, ciò che comporta un saldo a suo favore di fr. 1659.80 (lettera del 25 aprile 2012) . CO 1, da parte sua, ha ribattuto invece di aver fatturato nel 2010 alla gelateria __________ merce per fr. 42 406.20, importo di cui una parte è stata pagata “per banca dalla cliente” e una parte in contanti (lettera del 25 aprile 2012).
Che i rapporti dare-avere tra le due società siano poco chiari è manifesto. Resta il fatto che la stessa attrice ammette di avere incassato dalla convenuta tra il 5 novembre 2010 e il 30 agosto 2011 complessivi fr. 19 000.–, di cui fr. 6331.65 (fr. 2500.– + fr. 2500.– + fr. 1264.65 + fr. 67.–) imputati “come da accordi con il cliente” a pagamento parziale di fatture emesse dalla __________ (lettera del 25 aprile 2012).
Ora, che __________ vanti dei crediti verso la società che gestisce la gelateria __________ è possibile. Che CO 1 e __________ facciano riferimento alle medesime persone è pure possibile, ma nemmeno l'attrice pretende che esse costituiscano un'entità unica. Spettava dunque a lei dimostrare che la convenuta aveva acconsentito al versamento di parte degli acconti destinati alla CO 1 in favore della __________, tanto più che le ricevute di pagamento di tali acconti sono state rilasciate dalla CO 1 (documenti allegati al verbale di dibattimento del 25 aprile 2012). In mancanza di ammissioni da parte della convenuta e di risultanze istruttorie che confermassero la tesi dell'attrice, gli acconti versati dalla convenuta andavano computati sulle fatture emesse dall'attrice. Ne discende che l'accertamento del Pretore, secondo cui l'attrice aveva dimostrato il fondamento della sua pretesa, ovvero il mancato pagamento della merce fornita, è manifestamente errato. Ciò posto il reclamo dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione della petizione.
5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che seguono la medesima ripartizione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.–, da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 900.– per ripetibili.
II. La tassa di giustizia di fr. 400.–, da anticipare dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.