Incarto n.
16.2012.42

Lugano

18 settembre 2012/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, vicepresidente,

Bozzini e Fiscalini

 

cancelliere:

Isotta

 

 

sedente per statuire sul reclamo 3 ottobre 2011 presentato da

 

 

 RE 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 21 settembre 2011 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nelle cause n. IU.2010.58/59 (indebito arricchimento) promosse con istanze del 20 ottobre 2010 dalla

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 2 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1, segretaria della ditta AO 1 sino a maggio 2009, ha effettuato il 29 settembre 2005 un primo bonifico di fr. 6000.– e il 19 luglio 2006 un secondo bonifico di fr. 4000.– dal conto della ditta in proprio favore. Ritenendo che i due bonifici fossero stati effettuati indebitamente, con due separate istanze del 20 ottobre 2010 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo la condanna di RE 1 alla restituzione di fr. 6000.– (inc. IU.2010.59) e fr. 4000.– (inc. IU.2012.58). La convenuta ha proposto di respingere le due istanze sostenendo che le due operazioni erano state preventivamente pattuite fra le parti e che la domanda intesa alla rifusione sarebbe in ogni caso prescritta.

 

                                         Congiunti gli incarti e esperita l'istruttoria, con allegati conclusivi del 1° e del 4 luglio 2011 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, l'istante precisando che chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6000.– e di fr. 4000.–, oltre al rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.

 

                                  B.   Con un'unica decisione del 21 settembre 2011 il Pretore ha accolto le due istanze, condannando la convenuta a pagare all'istante gli importi di fr. 6000.– e di fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2006 e rispettivamente dal 29 settembre 2005, e ha respinto in via definitiva l'opposizione interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con reclamo del 3 ottobre 2011, con il quale ne chiede la riforma nel senso che le istanze del 20 ottobre 2010 siano integralmente respinte. Con osservazioni del 25 ottobre 2011 la controparte ha proposto la reiezione integrale del gravame.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 21 settembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova.

 

                                   2.   L'istante ha presentato due distinte istanze di valore inappellabile (di fr. 6'000.– inc. IU.2010.59 e di fr. 4'000.– inc. IU.2010.58). Ancorché il Pretore le abbia congiunte e decise con un'unica sentenza, il loro valore non si somma e quindi l'impugnazione segue la via del reclamo, donde la competenza di questa Camera (art. 319 lett. a CPC                               , art. 48 lett. d n. 1 LOG). Il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

 

                                    3.   Fondandosi sulle emergenze documentali e istruttorie, segnatamente sulla deposizione del teste __________, il Pretore ha ritenuto che esisteva sì un accordo di massima nel senso che l'istante doveva versare “qualcosa” alla convenuta per “chiudere quello che era il passato”, ma ciò non bastava assolutamente per concludere che i prelievi litigiosi rientrassero in queste pattuizioni, oltre tutto solo “di massima”, sui cui particolari tutto si ignorava. Stando al primo giudice, il fatto che l'istante non avesse reagito non poteva giovare alla convenuta, data la fiducia che riponeva nella propria collaboratrice. Ha pertanto concluso che l'istruttoria non aveva consentito di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo degli importi oggetto della vertenza. Per questi motivi ha altresì respinto l'eccezione della prescrizione delle pretese dell'istante poiché i prelievi costituivano un agire illecito suscettibile di prolungare il termine annuale a norma dell'art. 60 cpv. 2 CO.

 

                                    4.   La reclamante, riallacciandosi al ritiro nel 2004 per asseriti circa fr. 40 000.– da parte di __________ della merce e dei macchinari della ditta __________, attiva nel campo della segnaletica orizzontale, di cui era comproprietaria assieme alla madre e alla sorella, richiama accordi stipulati tra le parti per contratti ancora in essere e per i quali era previsto di versarle una provvigione del 2%. Invocando la giurisprudenza in materia di contratto di lavoro, per la quale l'onere della prova in materia di pagamento è a carico del datore di lavoro, essa sostiene che dal momento che anche per il primo giudice risultava l'esistenza di un accordo in merito al versamento di una provvigione a suo favore, non poteva esserle richiesto di provare anche l'esistenza di un accordo in merito all'ammontare della medesima. Conclusione che si imponeva anche perché i due avvisi di accredito/addebito indicavano in modo preciso la causale e dall'istruttoria né era peraltro emerso chi li avesse effettivamente effettuati, dal momento che sul conto poteva operare anche __________. A ciò si aggiungeva che i prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti annuali della controparte, nei quali figurava evidentemente anche il conto corrente bancario sul quale si era operato e che essa aveva atteso ben cinque anni prima di richiederne la restituzione per asserito carattere indebito.

 

                                    5.   Nel caso concreto l'istruttoria si è limitata all'audizione del teste __________ (verbale 18 marzo 2011), il quale ha riferito di un incontro avvenuto in data imprecisata  ma in ogni caso dopo la sua entrata in ditta attorno al 2004 cui avevano partecipato anche __________, AP 1, sua sorella e sua madre, nel corso del quale la convenuta “… rivendicava una certa provvigione verso la Sagl. Riguardava la sua qualità di lavoro e non centrava il  fatto di avere ritirato tempo prima la __________ … Preciso che questa provvigione era intesa come una sorta di riconoscimento per il fatto che AP 1 conosceva la clientela che era della vecchia SA e ora in parte della Sagl. Ricordo che si era parlato di una percentuale sulla cifra d'affari che per quanto mi ricordo, ma mi posso sbagliare, AP 1 pretendeva del 5% dicendo che con __________ avevano discusso in questo senso. Io non ero tanto d'accordo perché ritenevo che una percentuale dovesse basarsi sull'utile e non sulla cifra d'affari …”. E ancora: “A domanda del giudice preciso che per quanto riguarda gli accordi sul passato rispetto alla discussione comune alla quale ho preso parte si è trovato tra le parti un accordo di massima nel senso che la Sagl doveva versare qualcosa alla sig.ra RE 1 per chiudere quello che era il passato. Non ricordo quanto fosse la cifra o la percentuale …”.

 

                                    6.   Come rettamente rilevato dal Pretore, dalla deposizione resa da __________ è risultata unicamente l'esistenza di un “accordo di massima” in base al quale la società doveva “versare qualcosa” alla convenuta per “chiudere quello che era il passato”. Mal si capisce che nel reclamo essa invochi la giurisprudenza in materia di contratto di lavoro quando all'udienza del 23 febbraio 2011 aveva espressamente rilevato che “… le indennità versate alla convenuta non hanno natura salariale per cui è irrilevante il fatto che non figurino nei certificati di salario rispettivamente nelle schede contabili di salario” (pag. 2). Ma tant'è, poiché a lei incombeva di dimostrare le circostanze suscettibili di fondare la sua pretesa (DTF 125 III 78 consid. 3b). E la reclamante non ha addotto il benché minimo indizio atto a suffragare l'asserzione secondo la quale ci sarebbero stati accordi stipulati tra le parti “per contratti ancora in essere per i quali era previsto di versarle una provvigione del 2%”. Per di più, contrariamente a quanto da lei preteso, dall'istruttoria è emerso solo che, come il primo giudice ha ritenuto, c'era un accordo “di massima, sui cui particolari tutto s'ignora”. Ma nulla che permetta di concludere che i due prelievi di fr. 4'000. e di fr. 6'000.a titolo di provvigione oggetto della presente procedura rientrassero nelle pattuizioni, come detto “di massima”, di cui la reclamante si avvale o tanto meno corrispondessero al “qualcosa da versare per chiudere con il passato” riferito da __________.

 

                                          Né la reclamante può essere seguita laddove pretende che i due bonifici avrebbero potuto essere effettuati anche da __________, a sua volta legittimato ad operare sul conto. Intanto perché, se così fosse, non si vede perché ne sarebbe chiesta la restituzione e inoltre perché la questione poteva essere risolta con un interrogatorio formale di questi, prova peraltro notificata all'udienza del 23 febbraio 2011, ma poi oggetto di rinuncia notificata al Pretore il 12 maggio 2011. Né, infine, può essere seguita la reclamante quando sostiene che i prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti annuali della controparte, già solo per il fatto che su tutta la documentazione riguardante il versamento dei salari e le prestazioni effettuate a favore dei dipendenti, documenti sottoposti ai gerenti per sottoscrizione, i due bonifici non sono stati inseriti. In definitiva quindi, come rettamente rilevato dal Pretore, l'istruttoria non ha consentito di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo da parte della convenuta degli importi di fr. 4000. e di fr. 6000.a titolo di provvigione, oggetto del presente procedimento. Ciò posto il reclamo va respinto.

 

                                    7.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

decide:

                                    1.   Il reclamo è respinto.

 

                                    2.   Le spese processuali, di complessivi fr. 600.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.– di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

La vicepresidente                                                 Il cancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.