Incarto n.
16.2012.4

Lugano

15 novembre 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 17 gennaio 2012 presentato da

 

 

 RE 1 

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 12 gennaio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa n. PS 1 11 (risarcimento danni) promossa con petizione 21 luglio 2011 da

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'avv.  PA 2 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Nella primavera del 2009 tra CO 1 e RE 1, proprietari di due particelle contigue nel Comune di __________, sono sorte discussioni in merito alla posa da parte del secondo di una recinzione tra i due fondi. In seguito a un diverbio avvenuto il 19 luglio 2009 tra i vicini, la porta d'entrata dell'abitazione, l'armadio esterno contenente i contatori elettrici e alcune gelosie dell'immobile appartenente ad CO 1, così come una scultura in vetro, sono risultate danneggiate. La denuncia penale introdotta il 19 luglio 2007 dal danneggiato nei confronti di RE 1 è stata ritirata il 30 luglio successivo. Per la riparazione dei danni CO 1 si è rivolto alle ditte __________ e __________, le quali l'8 aprile 2011, gli hanno fatturato le loro prestazioni rispettivamente per fr. 976.25 e fr. 3313.45, per un totale di fr. 4289.70. CO 1 si è rivolto ad CO 1 per il pagamento e visto il rifiuto di quest'ultimo gli ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio l'autorizzazione ad agire, con petizione 21 luglio 2011 CO 1 ha convenuto davanti al medesimo giudice RE 1 per ottenere il pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8 aprile 2011 e spese esecutive oltre al rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo citato. Nella sua risposta del 26 agosto 2011 il convenuto ha proposto di respingere la petizione eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione, mentre in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr. 4500.– per il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di sassi e terra sul suo fondo provenienti dal fondo del vicino. Replicando il 22 settembre 2011 l'attore ha ribadito la sua domanda, eccependo il carattere abusivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, e si è opposto alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale. All'udienza del 15 novembre 2011, indetta per il dibattimento, le parti hanno riconfermato le loro rispettive posizioni, mentre il Giudice di pace ha respinto i testi proposti dalle parti e ha deciso di “disgiungere dalla presente causa la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto”.

 

                                  C.   Con decisione del 27 novembre 2011 motivata il 12 dicembre successivo, il Giudice di pace, premesso che il convenuto non aveva contestato di aver cagionato i danni lamentati dall'attore, ha respinto l'eccezione di prescrizione da questi sollevata ritenendo applicabile il termine di prescrizione dell'azione penale di cui all'art. 60 cpv. 2 CO. Egli ha quindi accolto la petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8 aprile 2011 e fr. 73.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo dell'UEF di Mendrisio.

 

                                  D.   Con reclamo del 17 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto ed erroneamente accertato i fatti, ritenendo date le premesse dell'azione di risarcimento danni proposta dall'attore sulla base dell'art. 41 CO ancorch¿prescritta. Egli lamenta inoltre la violazione del principio del contraddittorio, il giudice di pace avendo rinunciato ad assumere le prove proposte a comprova dell'assenza di colpa a suo carico a dipendenza del suo stato di salute. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

 

                                   2.   Preliminarmente, per quanto attiene al rimprovero al primo giudice di non aver assunto le prove testimoniali proposte dalle parti, va rilevato che all'udienza del 15 novembre 2011 il giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non assumere le prove offerte della parti e di voler procedere all'emanazione della decisione sulla base delle sole prove documentali. Ciò premesso, sottoscrivendo il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che il convenuto, segnatamente, abbia condiviso tale impostazione rinunciando quindi all'assunzione delle prove da lui offerte. Non può dolersi ora di tale sua presa di posizione, contraria al principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100). Sia come sia, dagli atti risulta che le uniche prove proposte dal convenuto nella sua risposta erano le testimonianze di un agente di polizia e della moglie, chiamati a esprimersi su quanto figurava nel verbale di polizia del 30 luglio 2009 (risposta pag. 2). Sennonché l'accoglimento della pretesa non è dipesa dalle ammissioni espresse della moglie in quella sede o dalle risultanze penali, donde l'irrilevanza delle prove offerte. Quali altre prove il giudice di pace avrebbe dovuto assumere non è dato di sapere, il reclamante non risultando aver proposto altre testimonianze o altri mezzi di prova liberatori.

 

                                   3.   Il Giudice di pace, accertata la responsabilità del convenuto per aver deliberatamente danneggiato una proprietà privata e ritenuto che ciò configurava un illecito penale, ha escluso l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni, applicando il termine più lungo previsto dall'art. 60 cpv. 2 CO. Il reclamante contesta tale conclusione e sostiene che i presupposti dell'art. 60 cpv. 2 CO non sono dati sicché l'azione, introdotta dopo un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, è prescritta in virtù dell'art. 60 cpv. 1 CO.

 

                                         a)   L'art. 41 CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO).

 

                                         b)   Secondo l'art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno. Se però detta azione deriva da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO; DTF 137 III  484 consid. 2.3; 136 III 503 consid, 6.1; Brehm in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 68 ss. ad art. 60; Däppen in: Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 13 ad art. 60). L'applicazione di questa norma presuppone che le pretese civili si lascino ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, a un illecito penale (Brehm, op. cit., n. 69 ad art. 60 CO; Werro in: Commentaire romand, CO, n. 30 ad art. 60 CO; Däppen, op. cit., n. 11 ad art. 60 CO), ritenuto che se, come nel caso concreto, non vi sono accertamenti da parte dell'autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n. 71 ad art. 60 CO) che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO). L'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO non necessita in ogni caso né della promozione di un procedimento penale né di una sentenza di condanna penale, ritenuto che è sufficiente che l'atto illecito realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un reato punibile dal profilo penale (DTF 136 III 506 consid. 6.3.1).

 

                                         c)   Per quanto attiene al carattere illecito dell'agire del convenuto, che ha intenzionalmente danneggiato beni di proprietà altrui, il giudice di pace ha individuato in questo comportamento un atto punibile ai sensi dell'art. 144 CP. Questa norma punisce per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, carattere punibile che presuppone che l'autore agisca intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 23 ad art. 144 CP; Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 4 ad art. 144 CP).

 

                                               Il reclamante non contesta la concretizzazione degli elementi costitutivi oggettivi del reato di danneggiamento bensì quelli soggettivi, essendo egli affetto da una grave malattia che ha influito sulla sua capacità di discernimento. Sennonché, a prescindere dal fatto che il reclamante si prevale di questi problemi di  salute solo in questa sede e quindi tardivamente, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin  in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326), va rilevato che dagli atti nulla emerge a comprova di una limitazione della capacità di discernimento del convenuto (Rey, Ausservetragliches Haftpflichtrecht, 4ª edizione, pag. 189 n. 810 segg.), rispettivamente che questi non fosse in grado di valutare la portata del suo agire a dipendenza del suo stato di salute, circostanza che non è attestata da nessun certificato medico. Ciò posto, in assenza di una qualsiasi prova a sostegno di un'incapacità del reclamante, la conclusione del primo giudice circa l'intenzionalità del danneggiamento della proprietà altrui, non appare errata. In tali circostanze nemmeno può ritenersi errata la conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa di risarcimento danni dell'attore, riconducibile a un atto punibile anche dal profilo penale, sottostava al termine di prescrizione di sette anni valido in quella sede (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. c CP e 60 cpv. 2 CO).

                                   4.   a)   Per quanto attiene alla prova del danno, la conclusione del primo giudice trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie e non può quindi essere considerata manifestamente errata. Infatti, da un raffronto tra il verbale di polizia 19 luglio 2009 (doc. L e M) e le fatture poste in esecuzione dall'attore (doc. E e F), risulta il danneggiamento della porta d'entrata, delle gelosie di due finestre, di una scultura in vetro e della centralina elettrica. È vero che durante l'udienza di conciliazione del 6 aprile 2011 il convenuto ha ammesso di essere l'autore dei soli danni riparati dalla falegnameria __________ (cfr. doc. A, riparazione porta d'entrata e gelosie). Tuttavia quest'udienza riguardava solo gli interventi effettuati da quella ditta e non anche quelli eseguiti dalla ditta __________ per la sostituzione della porta di alluminio dell'armadio contenente i contatori elettrici. In tali circostanze, vista la concomitanza dell'intervento delle due ditte nell'abitazione dell'attore, la conclusione del primo giudice, secondo cui gli stessi sono da ricondurre alla reazione del convenuto, non appare errata, la diversa argomentazione del reclamante secondo cui la rottura della porta di alluminio sarebbe avvenuta qualche anno prima, non trovando nessun riscontro. E che tale verbale potesse essere preso in considerazione non può essere contestato giacché da un canto nessun diritto del convenuto è stato leso e dall'altro perché lo stesso è ammesso agli atti in applicazione dell'art. 190 CPC.

 

                                         b)   Né può essere censurata la mancata applicazione da parte del primo giudice degli art. 42-44 e 54 CO, già per il fatto che il convenuto nemmeno aveva contestato l'ammontare del danno come tale. In circostanze del genere il reclamo, infondato, deve essere respinto.

 

                                   5.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 


 

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.