Incarto n.
16.2012.56

Lugano

31 luglio 2013/sdb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 15 novembre 2012 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 15 ottobre 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2011.326 (contratto di appalto) promossa con petizione 5 ottobre 2011 dalla

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall' avv.  PA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 28 aprile 2010 RE 1 è stato coinvolto in un incidente stradale che ha per finire comportato il danneggiamento della parte anteriore e laterale destra della sua automobile. Il 27 luglio 2010 la CO 1, incaricata del recupero e della riparazione del veicolo, si è rivolta alla N__________, assicuratore casco del veicolo, per ottenere il pagamento di complessivi fr. 17 580. – (fr. 590.– per il trasporto della vettura in officina e fr. 16 990.30 per la riparazione). Il 30 agosto 2010 la compagnia d'assicurazioni ha versato a fr. 11 956.–, lasciando a carico dell'assicurato, ritenuto responsabile per colpa grave dell'accaduto a causa del superamento della soglia di alcolemia massima consentita, la franchigia di fr. 500.– e fr. 5124.– (30% di [fr. 17 580.- – fr. 500.-]). Il 7 settembre 2010 CO 1 ha chiesto a RE 1 il pagamento dello scoperto di fr. 5624.30, mentre il 16 settembre 2010 essa gli ha inviato una fattura di fr. 1077.10 per la fornitura e il montaggio di tre pneumatici. Visto il mancato pagamento di fr. 6701.40 la CO 1 ha fatto notificare il 31 marzo 2011 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 5 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 6701.40 oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2010, così come il rimborso delle spese esecutive di fr. 70.– e di quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.–. Invitato a formulare osservazioni il convenuto è rimasto silente. All'udienza del 17 gennaio 2012, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. In un memoriale conclusivo dell’11 luglio 2012 l'attrice ha ribadito le sue domande, mentre il convenuto non ha presentato un allegato conclusivo.

 

                                  C.   Statuendo il 15 ottobre 2012, il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato RE 1 a versare all'attrice fr. 6710.40 oltre interessi del 5% dal 23 febbraio 2011, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 400.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                     

                                  D.   Con reclamo 15 novembre 2012 il convenuto è insorto contro il predetto giudizio, postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto 20 dicembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni 19 ottobre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 17 ottobre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 18 ottobre 2012 e sarebbe scaduto il 16 novembre 2012. Introdotto il 15 novembre 2012 (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.

                                        

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso

                                         un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

 

                                    3.   La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando                  espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). In concreto, le fotografie allegate al reclamo, mai presentate al primo giudice, sono irricevibili e devono quindi essere estromesse dagli atti.

 

                                   4.   Il Pretore aggiunto, qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come contratto d'appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha in estrema sintesi accertato che la mercede non era stata pattuita a corpo sulla base dell'art. 373 CO, ma secondo il valore del lavoro come previsto dall'art. 374 CO. Al riguardo, il primo giudice ha rimproverato al convenuto di non aver provato che “nulla spetterebbe all'attrice dal momento che il costo della riparazione (a suo dire, inclusivo anche del prezzo dei pneumatici) gli sarebbe stato prospettato al massimo in fr. 12 000.– complessivi, (soglia oltre la quale si sarebbe riservato la facoltà di non riparare l'auto)”. Per il reclamante il Pretore aggiunto gli ha erroneamente attribuito “la tesi della mercede a corpo, giudicandola però successivamente inapplicabile alla fattispecie, poiché i riscontri presentati si sarebbero rilevati insufficienti a comprovare questo tipo di pattuizione”. A suo dire, egli non avrebbe mai sostenuto questa tesi, ma avrebbe sempre dichiarato che “fra le parti è stato fatto un preventivo a voce”, che “determinava il valore del lavoro solo in via approssimativa”.

 

                                         a)   Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell' intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione. La stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 34 ad art. 373; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 9 e 37 ad art. 373).

 

                                         b)   Ora, ci si può chiedere se nella misura in cui il convenuto sosteneva che il costo dell'intervento era stato definito al massimo in fr. 12 000.– il primo giudice, senza incorrere in un'errata applicazione del diritto, poteva effettivamente ritenere che l'interessato pretendesse la pattuizione di una mercede a corpo. La questione può rimanere indecisa giacché lo stesso reclamante ammette per finire che la mercede deve essere determinata secondo il valore del lavoro e delle spese dell'appaltatore (art. 374 CO).

                                               

                                   5.   Secondo il reclamante il primo giudice, dopo avere escluso l'applicazione dell'art. 373 CO, avrebbe dovuto applicare l'art. 375 CO. Egli sostiene che la controparte non ha rispettato l'obbligo di informarlo del “considerevole sorpasso” del preventivo e non ha provveduto a chiedere il suo consenso a terminare i lavori di riparazione malgrado il superamento dei costi.

 

                                         a)   Qualora il computo approssimativo fatto coll'appaltatore venga sproporzionatamente ecceduto senza l'annuenza del committente, questi ne può chiedere la riduzione (art. 375 cpv. 1 e 2 CO), applicabile anche in caso di riparazione di autovetture (Chaix. op. cit., n. 28 ad art. 375). Il superamento del preventivo è considerato eccessivo quando il corrispettivo finale è superiore al 10 % rispetto a quello del preventivo iniziale. Incombe al committente che intende ottenere una riduzione della mercede per sorpasso dei costi provare che le parti hanno convenuto un preventivo ai sensi dell'art. 375 CO (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1, con vari riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2007.216 del 13 dicembre 2008 consid. 8, con riferimenti). Spetta al committente dimostrare la pattuizione di un computo approssimativo (Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 374).

 

                                         b)   Il reclamante, al riguardo, sostiene che il Pretore aggiunto ha ritenuto la testimonianza di L__________ non attendibile poiché “sua madre e siccome univoca”. Inoltre, soggiunge, il primo giudice nemmeno ha valutato correttamente alcuni passaggi delle testimonianze di suo padre e di F__________. Ora, per fondare il proprio convincimento sui fatti, il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC), ossia deve effettuare una decisione di apprezzamento. In materia di apprezzamento delle prove e di accertamento dei fatti, il giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento – incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (sentenza del Tribunale federale 4A_181/2012 del 10 settembre 2012 consid. 1, con riferimenti).

 

                                               Nella fattispecie L__________ ha per finire dichiarato che dopo una prima stima di fr. “8/10 000.– massimi” successivamente il responsabile della carrozzeria gli indicò una cifra di “circa fr. 12 000.–” per poi soggiungere che lo stesso gli “disse che avrebbe cercato di starci dentro nella somma di fr. 12 000.–” (deposizione del 2 luglio 2012, verbali pag. 2). F__________ e R__________, dal canto loro hanno riferito entrambi di un costo della riparazione di fr. 8/10 000.– (deposizioni del 2 luglio 2012, verbali pag. 4 e 5), ma tale stima è stata verosimilmente effettuata senza una visione completa della situazione, tant'è che per L__________ il responsabile della carrozzeria le disse che per una stima più precisa “doveva alzare l'auto sul ponte e smontarla” (loc. cit.). Ora, ci si può chiedere se effettivamente da tali testimonianze si possa desumere che le parti si sono riferite a un computo approssimativo ai sensi dell'art. 375 CO (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 375) o a una semplice stima sommaria dei costi non vincolante le parti (cfr. Chaix, op. cit., n. 7 segg. ad art. 374 CO). Sia come sia, si volesse anche ritenere che esse hanno pattuito un computo approssimativo, che impone accresciuti effetti giuridici, il reclamo non avrebbe in ogni caso esito diverso.

 

                                         c)   Nella fattispecie, per tacere del fatto che il convenuto mai ha invocato davanti al Pretore una violazione dell'art. 375 cpv. 2 CO, un eventuale diritto a una proporzionata diminuzione della mercede sulla base dell'art. 375 cpv. 2 CO deve essere fatto valere, pena la perenzione, nel termine di un anno dal momento in cui il committente è venuto a conoscenza con sufficiente certezza del superamento eccessivo del preventivo (sentenza del Tribunale federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1). Ciò che non è stato il caso in concreto, l'interessato sapendo quanto meno già dal 19 agosto 2010, quando ha firmato la proposta di liquidazione del sinistro sottopostagli dalla N__________, del superamento del computo approssimativo (cfr. Chaix, op, cit., n. 38 ad art. 375). Contrariamente a quanto pare credere l'interessato, la causa in esame non è retta dal principio inquisitoria, bensì da quello attitatorio (cfr. art. 55 CPC). Ciò significa che il primo giudice era vincolato dalle richieste delle parti, alle quali incombeva l'onere di allegare – nei tempi e nei modi previsti dalla procedura – tutte le circostanze fattuali su cui si fondano le rispettive pretese, con l'indicazione delle prove atte a dimostrarle. Nulla muta il fatto che il reclamante sia stato convenuto in causa. Il ruolo processuale di parte convenuta non le concede infatti il diritto di assistere passivamente allo svolgimento della causa – senza premurarsi di allegare e sostanziare adeguatamente i propri argomenti (sentenza del Tribunale federale 4A_160/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 5.3).

 

                                   6.   Secondo il reclamante, la sottoscrizione della proposta di liquidazione del sinistro sottopostagli dalla N__________ è ininfluente per determinare la mercede dell'attrice, dato che si trattava di un accordo bilaterale con la compagnia d'assicurazioni “che non aveva in alcun modo a che fare con il rapporto diretto tra il committente e l'appaltatore, il cui punto focale era costituito dalla percentuale di regresso proposta.” Il fatto che egli abbia firmato questo documento “non comporta assolutamente l'accettazione della fattura della CO 1, proprio perché fino a quel momento il signor D__________ non si era ancora preso la briga di far avere una fattura al committente” ed egli “non avrebbe dunque potuto in quel momento riconoscere, ma nemmeno contestare l'ammontare della mercede dell'appalto, per la semplice quanto determinante ragione, che senza conoscerne il contenuto, con tutti i suoi dettagli, il convenuto mai avrebbe potuto contestarne (se del caso) l'ammontare.”

 

                                         In concreto, è indubbio che RE 1 ha sottoscritto, il 19 agosto 2010, la dichiarazione d'indennità sottopostagli dalla sua compagnia d'assicurazioni (doc. 10 nel fascicolo richiami dalla N__________). Tale proposta prevedeva il versamento alla CO 1 di fr. 11 956.– sulla base di una fattura di fr. 16 990.– per la riparazione del veicolo e di fr. 590.– per il ricupero dello stesso, dedotta la franchigia di fr. 500.– e la percentuale del 30% per colpa grave di fr. 5124.–. A carico dell'assicurato rimanevano così fr. 5624.–, importo poi rivendicato dall'attrice. Ora, che al momento della sottoscrizione della proposta di liquidazione del sinistro la carrozzeria non avesse ancora trasmesso al convenuto le fatture emesse per le sue prestazioni è possibile. Sennonché, per tacere del fatto che al momento della firma del documento l'importo fatturato dalla carrozzeria figurava chiaramente sullo stesso, il reclamante ha però sottoscritto l'accordo senza riserva, né successivamente ha sollevato contestazioni al riguardo, tanto meno dopo avere ricevuto la fattura dell'attrice. Per di più, il Pretore aggiunto non ha determinato la mercede sulla scorta di tale documento giacché l'ammontare della fattura “coincide, al centesimo con la valutazione finale del perito assicurativo”. Su questo punto l'argomentazione del primo giudice non può ritenersi manifestamente errata.

                                     

                                   7.   Il primo giudice ha ritenuto non provata la tesi del convenuto per cui l'importo di fr. 1077.10 rivendicato dall'attrice per la fornitura di tre pneumatici non sarebbe dovuto, siccome già incluso nella fattura emessa per i lavori di riparazione del veicolo. Egli ha precisato che “da un lato, l'istruttoria non ha fatto emergere alcun elemento atto ad avallare la circostanza (l'unico, isolato accenno in tal senso essendo stato quello della madre, L__________, in sede testimoniale, insufficiente tuttavia per la sua unicità unita allo stretto legame di parentela con il convenuto). Dall'altro perché mal si comprende come la fattura di riparazione (doc. D) potesse in qualche modo comprendere anche l'importo in questione, se nel suo ammontare (fr. 16 990.30) essa coincide al centesimo con la valutazione finale del perito assicurativo (doc. C), la cui fedefacenza e congruità nessuno ha mai messo in dubbio”.

 

                                         Il reclamante sostiene, invece, che “non è vero che nella fattura della CO 1 di fr. 16 990.– egli volesse far rientrare anche il costo degli pneumatici”, sottolineando come in realtà fosse stato il responsabile della carrozzeria a ventilare tale soluzione così come testimoniato da sua madre. Neppure questa contestazione è però atta a inficiare la decisione del Pretore aggiunto, ma anzi, con questa censura il reclamante, confermando l'assenza di un accordo vincolante che prevedesse che il prezzo degli pneumatici fosse incluso nel costo dell'intervento di ripristino dell'automobile, ammette che l'importo chiesto per le gomme è dovuto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

 

                                   8.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.