Incarto n.
16.2012.58

Lugano

7 dicembre 2012/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 23 novembre 2012 presentato dalla

 

 

RE 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 12 novembre 2012 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa CM.2012.41 (contratto d'appalto) promossa con istanza 16 ottobre 2012 da

 

 

 

CO 1 ;

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che rivoltasi al CO 1 per la sostituzione di uno specchietto retrovisore su un' auto di sua proprietà, la ditta RE 1 non ha pagato la relativa fattura emessa dal garagista il 26 novembre 2009 di fr. 1470.15;

 

                                         che il 23 maggio 2010 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio al quale l'escussa ha interposto opposizione;

 

                                         che il 16 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Balerna chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1470.15 oltre interessi del 5% dal 26 dicembre 2009, fr. 285.– a titolo di risarcimento danni e rigettare l'opposizione al citato precetto esecutivo;

 

                                          che all'udienza del 12 novembre 2012, indetta per la discussione, l'attrice unica comparente, ha confermato le sue domande;

 

                                          che statuendo quel medesimo giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 1470.15 oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE;

 

                                          che con scritto 20 novembre 2012 RE 1 si è rivolta a questa Camera chiedendo “che la fattura della ditta CO 1 venga modificata“;

 

                                          che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin  in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);

 

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag. 1411);

 

                                         che in concreto con il suo scritto 20 novembre 2012 la reclamante si limita a indicare i motivi per i quali non ha saldato la fattura contestata ritenendola eccessiva;

 

                                         che tale argomentazione, peraltro proposta per la prima volta con il reclamo e quindi irricevibile ai sensi del menzionato art. 326 cpv. 1 CPC, non concretizza nessuna censura nei confronti dell'operato del primo giudice;

 

                                         che quindi, a fronte di un reclamo che non contiene nessuna  critica nei confronti della decisione del giudice di pace con riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione del diritto, il primo giudice avendo riconosciuto la pretesa di parte attrice sulla base della documentazione agli atti rimasta incontestata dalla convenuta, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;

 

                                         che, tuttavia, avendo il primo giudice correttamente condannato la convenuta al solo pagamento della fattura di fr. 1470.15 (solo credito comprovato) oltre interessi del 5% dal 26 dicembre 2009 e spese esecutive di fr. 81.75, si impone una rettifica d'ufficio del dispositivo n. 2 nel quale il primo giudice ha erroneamente concesso il rigetto dell'opposizione anche per l'importo non riconosciuto di fr. 285.–;

 

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 322 CPC

 

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Il dispositivo n. 2 della sentenza 12 novembre 2012 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullato e così riformato:

 

                                         È rigettata in via definitiva, limitatamente a fr. 1470.15 oltre interessi del 5% dal 26 dicembre 2009, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio.

 

                                   3.   Non si prelevano spese giudiziarie.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.