Incarto n.
16.2012.59

Lugano

14 gennaio 2013/mc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

cancelliera:

Petralli Zeni

 

 

sedente per statuire sul reclamo 27 novembre 2012 presentato da

 

 

RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 26 novembre 2012 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 18/CONC/12 (contratto di lavoro) promossa con istanza 30 ottobre 2012 da

 

 

 

 CO 1 

(rappresentata da RA 1);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che nel marzo del 2012 CO 1 è stata assunta dalla società RE 1 in qualità di venditrice e ausiliaria di cucina nello snack bar annesso alla stazione di servizio da questa gestita a __________;

 

                                         che il rapporto di lavoro, per il quale era previsto uno stipendio mensile lordo di fr. 2450.– per un'occupazione al 70%, è iniziato il 9 marzo 2012 ed è terminato nel mese di agosto dello stesso anno;

 

                                         che dallo stipendio del mese di agosto 2012 la datrice di lavoro ha trattenuto fr. 816.70 per “assenze non pagate”;

 

                                         che la lavoratrice ha contestato tale trattenuta chiedendone, invano, la restituzione;

 

                                         che il 30 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Gambarogno chiedendo la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione e la condanna di RI 1al pagamento di fr. 816.70;

 

                                         che all'udienza di conciliazione del 26 novembre 2012 la parte istante, unica comparente, ha chiesto al giudice l'emanazione della decisione;

 

                                         che con decisione dello stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza e condannato la convenuta al pagamento di fr. 816.70;

 

                                         che con reclamo 27 novembre 2012 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

 

                                         che, in concreto, il Giudice di pace ha accolto l'istanza senza indicare, nemmeno sommariamente, per quale motivo egli ha ritenuto fondata la pretesa dell'istante;

 

                                         che al fine di garantire il diritto di essere sentite delle parti il giudice deve perlomeno indicare i motivi che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro e porre l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 134 I 88 consid. 4.1; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 238 pag. 1055);

 

                                         che senza disattendere i requisiti minimi di motivazione, il Giudice non è tenuto a esprimersi su tutte le argomentazioni addotte dalle parti ma può limitarsi a quelle rilevanti per il giudizio (Trezzini, op. cit., art. 238 pag. 1057);  

 

                                         che la decisione impugnata, priva di una qualsiasi motivazione, non permette né alle parti né a questa Camera, neppure implicitamente, di capire perché egli ha deciso di accogliere l'istanza, donde la sua annullabilità a prescindere dalle possibilità di successo nel merito;

 

                                         che, visto quanto precede, gli atti vanno ritornati al primo giudice affinché proceda all'emanazione di un giudizio motivato;

 

                                         che la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC);

 

                                         che l'esito della decisione, indipendente dalle motivazioni della reclamante, giustifica la rinuncia a un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione al Giudice di pace del circolo del Gambarogno.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La cancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.