Incarto n.
16.2013.10

Lugano

25 aprile 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 25 febbraio 2013 presentato da

 

 

 RE 1  e

 RE 2 

 

 

contro la decisione emessa il 24 gennaio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa SE.2012.10 (contratto di ingegnere) promossa con petizione 5 dicembre 2012 dall'

 

 

 

ing.  CO 1  (CO);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nel mese di settembre 2010 i coniugi RE 1 e RE 2 hanno incaricato l'ing. CO 1 di elaborare i piani strutturali esecutivi per l'edificazione di una casa sulla particella n. 1815 RFD di __________ di loro proprietà. Il 5 settembre 2011 il professionista ha trasmesso ai clienti una fattura per le sue prestazioni di € 9240.–. Il 28 settembre 2011, CO 1, visto il mancato pagamento della sua nota professionale, ha fatto notificare a RE 1 e RE 2 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per l'incasso di fr. 11 144.– oltre interessi al 3% dal 15 settembre 2011 e spese esecutive, al quale gli escussi hanno interposto opposizione.

 

                            B.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 5 dicembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento, a saldo di ogni sua pretesa, di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2011, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. Nelle loro osservazioni dell'11 dicembre 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, dolendosi in particolare del fatto che il professionista non avesse potuto firmare i piani esecutivi da lui elaborati poiché privo della necessaria autorizzazione per esercitare la professione di ingegnere in Ticino. In uno scritto del 20 dicembre 2012 l'attore ha ribadito la sua pretesa sostenendo di essere “autorizzato a lavorare in Italia (così come è successo nel caso in esame)” e di essere “pure autorizzato a lavorare in Ticino, non appena il mandato viene formalizzato in forma scritta con relativa notificata”. All'udienza del 17 gennaio 2013, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

 

                            C.  Statuendo il 24 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione condannando i convenuti a pagare in solido all'attore fr. 5000.– oltre interessi e spese e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300. sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

 

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2013 con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il 26 gennaio 2013 (cfr. estratti “Tracciamanto degli invii” del 25 febbraio 2013: R Svizzera __________ e __________). Introdotto il 25 febbraio 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.

 

                             2.  La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Per quanto riguarda l'assunzione di testimoni, nella misura in cui la richiesta è nuova, è come tale inammissibile in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più va rilevato che all'udienza del 17 gennaio 2013 il Giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di voler procedere all'emanazione della decisione, basandosi quindi sulle sole prove documentali agli atti. Ciò premesso, avendo RE 1 sottoscritto, a suo nome e in rappresentanza di sua moglie, il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che i convenuti abbiano condiviso tale impostazione rinunciando all'assunzione di ulteriori prove. Essi non possono pertanto dolersene in questa sede. Su questo punto il reclamo non merita ulteriore disamina.

 

                             3.  La fattispecie denota risvolti internazioni per la residenza italiana dell'istante. Ora, la competenza del giudice svizzero è senz'altro data (art. 2 cpv. 2 e 5 n. 1 lett. a della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: RS 0.275.12). Quanto al diritto applicabile il rinvio alle norme SIA previste nell'offerta di contratto propende per un' intesa delle parti al diritto svizzero (cfr. art. 116 cpv. 1 e 2 LDIP).

 

                             4.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

 

                             5.  Il Giudice di pace ha accertato che l'attore aveva provveduto a elaborare “i piani dei calcoli e del progetto strutturale esecutivo, trasmessi al Comune di __________” e che “malgrado l'assoluta mancanza tra le parti di un contratto o di un mandato, i lavori sono regolarmente iniziati nel maggio 2011 e sono proseguiti fino al 05 agosto 2011, data delle dimissioni dell'attore”. Egli ha poi stabilito che il plico raccomandato contenente la fattura emessa il 5 settembre 2011 dall'attore, non era stato ritirato dai convenuti e ha soggiunto che, benché l'importo chiesto nella fattura sia di € 9240.–, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di “fr. 5000.– quale massima cifra a totale rimborso del contenzioso.”

 

                             6.  I reclamanti sostengono innanzitutto che le prove presentate dall'attore non sono idonee a soddisfare i requisiti richiesti per la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF e che il Giudice di pace ha pertanto deciso secondo la procedura semplificata. Ora, in realtà, l'attore non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare ai convenuti il 28 settembre 2011 (cfr. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata volta all'accertamento del suo credito e che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al Giudice di pace che, dopo avere accertato il credito dell'attore, ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE.

 

                             7.  I reclamanti rimproverano al Giudice di pace di avere omesso di accertare “con ogni mezzo quali fossero gli accordi del contratto verbale”. Essi affermano che il prezzo concordato con l'attore per le sue prestazioni era di € 5000.– e non di € 9240.– come indicato nella fattura da lui allestita.

 

                                  a)  In concreto, è vero che il Giudice di pace non ha qualificato, come gli incombeva, il tipo di contratto concluso tra le parti, limitandosi ad accertare la mancanza di un contratto scritto, né ha determinato quali fossero gli accordi iniziali tra le parti in merito alla retribuzione dell'attore. Resta il fatto che i reclamanti non contestano che l'istante abbia provveduto all'elaborazione di un progetto. E ai contratti di sola progettazione, ove l'elemento che li caratterizza è la consegna del progetto (risultato) convenuto, si applicano le norme sul contratto d'appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO (DTF 134 III 364, consid. 6.2.1 e 6.2.2 con rinvii; 130 III 362, consid. 4.1 con riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2009.189 del 4 novembre 2011, consid. 2.1; Tercier/ Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 5360). La responsabilità per il superamento del preventivo allestito nell'ambito di un contratto di progettazione sottostà nondimeno alle regole del contratto di mandato (Borghi, Il diritto per gli architetti, Zurigo, 2010, pag. 155).

 

                                  b)  Nella fattispecie, l'istante ha negato di avere concordato con i convenuti un costo di € 5000.– per le sue prestazioni (cfr. osservazioni, pag. 1 e verbale, pag. 1), ragion per cui la pattuizione iniziale di una mercede di € 5000.– era un fatto controverso che incombeva ai convenuti provare (art. 150 cpv. 1 CPC). Sia come sia, per finire il professionista ha ridotto la sua pretesa a fr. 5000.–, ovvero un importo inferiore a quello preventivato secondo i convenuti. La questione non merita ulteriore disamina.

 

                             8.  Per i reclamanti, il contratto sarebbe nullo per errore essenziale (art. 23 e 24 cpv. 4 CO) e per dolo (art. 28 CO). Ci si può chiedere se tali argomentazioni siano ricevibili, preso atto che davanti al primo giudice gli interessati non si sono mai prevalsi di alcun vizio nella conclusione del contratto (art. 326 cpv. 1 CPC; sopra, consid. 2). Sia come sia, con riserva dei vizi del consenso, il contratto concluso con un ingegnere non autorizzato dal diritto cantonale a praticare rimane valido (DTF 117 II 48, consid. 2). In concreto, è indubbio che l'ing. CO 1 non disponeva della necessaria autorizzazione rilasciata dall'OTIA per esercitare la propria professione di ingegnere nel Canton Ticino (art. 2, 3 cpv. 2 e 7 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004: RL 7.1.5.1) e che tale mancanza gli avrebbe impedito di allegare il progetto alla domanda di costruzione (art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale: RL 7.1.2.1). Resta il fatto che la procedura d'iscrizione era in corso e l'autorizzazione non è stata rilasciata non perché l'interessato non disponesse dei requisiti professionali richiesti, ma perché egli necessitava di un permesso rilasciato in base all'accordo bilaterale Svizzera-UE relativo alla libera circolazione delle persone, che in concreto non si era finalizzato. Ciò premesso, i reclamanti non pretendono che non avrebbero concluso il contratto nemmeno se avessero saputo che il professionista necessitava di un'autorizzazione previa, tanto più che a loro dire la scelta è caduta sull'ing. CO 1 “attratti dal minor costo” (reclamo, pag. 2).

 

                             9.  I reclamanti si dolgono del fatto che il Giudice di pace non ha tenuto conto che essi hanno posto in compensazione il credito vantato dall'attore con i danni da loro subìti. A loro dire “il comportamento omissivo del signor CO 1 e le imperfezioni del suo operato, che hanno reso necessarie modifiche ed aumento dei costi, nonché ritardi sul termine dei lavori e pertanto costi supplementari oggettivi, giustificano una richiesta di risarcimento danni che nella prassi viene limitata all'importo dell'onorario pattuito; per questi motivi (…) si sono sentiti in diritto di non versare al millantatore l'importo pattuito. Art. 41 CO”.

 

                                  a)  Ora, già si è detto che al contratto sorto tra le parti si applicano le norme sull'appalto (sopra consid. 7a) e che CO 1 non disponendo della necessaria autorizzazione rilasciata dall'OTIA per esercitare la propria professione di ingegnere nel Canton Ticino non poteva sottoscrivere il progetto da allegare alla domanda di costruzione (sopra consid. 8). Si può perciò ritenere che l'opera fornita difettasse di una qualità promessa. E per l'art. 368 cpv. 1 CO se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile per il committente, o che non si possa equamente pretenderne dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni.

 

                                  b)  Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che non è dato di sapere quando e in che maniera i convenuti hanno segnalato all'ingegnere CO 1 il difetto del progetto, ciò che comporterebbe finanche la liberazione di quest'ultimo dalla sua responsabilità, ci si può chiedere se il progetto dell'istante fosse totalmente inservibile giacché per finire l'ing. __________ ha “provveduto ad alcune modifiche che egli riteneva necessarie, dichiarando che i calcoli del ferro e dei pilastri erano sovrastimati”.

 

                                       La questione non merita particolare disamina giacché, in concreto, davanti al primo giudice i convenuti oltre a non formulare una richiesta di risarcimento danni né sollevato un'obiezione di compensazione, mai hanno quantificato la loro pretesa. Essi si sono infatti limitati ad asserire che “il comportamento tenuto dall'Ing. CO 1 nei nostri confronti, ha determinato la necessità di cercare “in corso d'opera” un professionista legittimamente abilitato disposto a proseguire il lavoro previo avallo del lavoro di un soggetto terzo, circostanza che, come è intuibile, si è dimostrata particolarmente difficile ed onerosa. Sono successivamente emersi errori ed inadempienze da parte del precedente professionista che solo nell'auspicio di escludere qualsiasi contenzioso giudiziale non sono stati contestati all'ing. CO 1 con relativa richiesta di risarcimento dei danni cagionati. Sul punto si formula esplicita riserva di azione segnalando sin d'ora che i danni arrecati sono di gran lunga superiori alla ingiusta pretesa oggi azionata”. In tali circostanze la quantificazione del danno, formulata per la prima volta in questa sede, è inammissibile. La medesima, nella misura in cui si riferisce a una prassi ignota a questa Camera, non potrebbe comunque essere considerata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto

                               

                           10.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–   ed   ;

 –     (CO).

 

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.