Incarto n.
16.2013.11

Lugano

31 luglio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2013 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro la decisione emessa il 5 febbraio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa SE.2012.309 (contratto di lavoro) promossa con petizione 10 agosto 2012 da

 

 

 

CO 1 (Como)

(rappresentata dall'RA 1);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  CO 1 ha lavorato per la società RE 1, come assistente di direzione dal 17 marzo 2009 al 30 settembre 2011. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un salario lordo di fr. 4500.– per tredici mensilità, aumentato a fr. 5240.– dal 1° marzo 2010. Il 7 marzo 2011 la lavoratrice ha dato alla luce un figlio, G__________, il quale, prematuro, è rimasto in ospedale fino al 15 aprile 2011. CO 1 ha chiesto e ottenuto che le indennità di maternità le fossero versate dal giorno in cui il figlio ha lasciato l'ospedale.

 

                            B.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 10 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7379.30 lordi, corrispondenti allo stipendio dal 7 marzo al 14 aprile 2011 (39 giorni) oltre alla quota di tredicesima. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 24 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto in via subordinata, che qualora il differimento del versamento delle indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG) fosse considerato un periodo di attesa ai sensi dell'art. 324b cpv. 3 CO, il datore di lavoro fosse tenuto a pagarle fr. 5903.45 (4/5 del salario). Statuendo il 5 febbraio 2013 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 7379.30 lordi. Non sono state prelevate spese giudiziarie ma la convenuta è stata tenuta a versare all'attrice un'indennità di fr. 300.–.

 

                            C.  Contro la decisione appena citata RE 1, è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 7 febbraio 2013. Il termine d'impugnazione ha iniziato così a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 9 marzo 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 11 marzo 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

 

                             3.  La reclamante si duole della violazione dell'obbligo di motivazione, asserendo che “il Pretore nella sua decisione, neppure spiega come gli obblighi del datore di lavoro persistano durante l'ospedalizzazione del neonato” e la sua motivazione non permette di comprendere le ragioni per le quali egli ritiene che dall'art. 324a CO derivi un obbligo per il datore di lavoro di versare il salario alla dipendente durante il periodo di differimento delle indennità di maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG.

 

                                  a)  Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è, infatti, sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento. Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti).

 

                                  b)  Il Pretore, fondandosi sulla dottrina maggioritaria, ha ammesso la pretesa dell'istante sulla base dell'art. 324a cpv. 1 CO, riconoscendo alla lavoratrice il diritto di percepire lo stipendio al 100% per il periodo di assenza dopo il parto. Egli ha nel contempo spiegato perché non ha condiviso la tesi della convenuta secondo cui l'istante non aveva alcun diritto allo stipendio in quel periodo, rilevando che l'art. 324a cpv. 2 CO si applica quando la madre non adempie ai requisiti dell'art. 16b LIPG, a dimostrazione che non è la LIPG in sé a superare gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO, bensì lo sono le prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge. A suo parere, quindi, “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui ci occupa, ossia quello dell'art. 16c LIPG”. Infine egli ha evidenziato che nella fattispecie “l'attrice non ha commesso alcuna colpa, poiché ovviamente non può esserle imputata la nascita prematura del figlio, né può esserle rimproverato di avere utilizzato un diritto che la legge (art. 16c LIPG) metteva a disposizione nella sua situazione”.

 

                                  c)  Da quel che precede è evidente che la decisione impugnata contiene tutti gli elementi essenziali (disposti legali determinanti, motivo di accoglimento) per permettere alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'accoglimento della petizione, di rendersi conto della portata del provvedimento e, infine, di potere presentare, come peraltro ha esperito, il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. La censura di difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.

 

                             4.  Il Pretore, rammentato che per l'art. 35a cpv. 3 della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto, ha accertato che in caso di differimento dell'indennità di maternità al giorno in cui il figlio può essere accolto a casa ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG, le madri non risultano essere retribuite per il periodo tra la nascita del figlio e l'inizio del versamento dell'indennità. Egli, ricordato che il Tribunale federale non si era ancora espresso sulla questione del versamento del salario durante quel lasso di tempo, ha indicato che per la maggior parte della dottrina, in tali circostanze ricorrono i presupposti dell'art. 324a cpv. 1 CO di modo che la madre ha il diritto di percepire lo stipendio (al 100%) per un tempo limitato, determinato dalla cosiddetta “scala bernese”, ma al massimo per 8 settimane dopo il parto. Egli ha poi respinto l'argomentazione contraria della convenuta, rilevando che siccome l'art. 324a cpv. 2 CO si applica quando la madre non adempie ai requisiti dell'art. 16b LIPG “dimostra che non è la LIPG in sé a superare gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO, bensì lo sono le prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge”. Ha così soggiunto che “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui ci occupa, ossia quello dell'art. 16c LIPG: visto che è soltanto dal rientro a casa del bambino che decorre l'indennità LIPG, è soltanto a partire da quel momento che gli obblighi del datore di lavoro vengono superati da quella legge, prima di allora essi invece persistono ai termini dell'art. 324a cpv. 1 CO”.

 

                             5.  La reclamante ribadisce che l'indennità di maternità decorre dal parto e solamente in caso di differimento essa comincia a decorrere dal rientro a casa del bambino. A suo parere, ciò comporta il rischio per la lavoratrice di non percepire alcun reddito tra il parto e l'inizio del versamento delle indennità. Rimprovera al Pretore di avere considerato che gli obblighi del datore di lavoro sono superati dalla LIPG soltanto al momento in cui il bambino fa rientro a casa “quasi come se la possibilità di chiedere il differimento si palesasse… disposizione imperativa”. Essa soggiunge che gli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 324a cpv. 1 CO non persistono prima dell'arrivo a casa del bambino perché “equivale a dire che ogni madre, a seguito di un parto prematuro deve chiedere il differimento”, ciò che non è manifestamente il caso. A suo dire, con l'introduzione dell'art. 16 LIPG il legislatore ha voluto esplicitamente esentare il datore di lavoro dall'obbligo di pagare alla lavoratrice il salario in caso di puerperio. In definitiva, epiloga, l'art. 324a cpv. 1 CO si applica solo ai casi di gravidanza, essendo esclusa un'interpretazione estensiva.

 

                             6.  In concreto i fatti accertati dal Pretore, ovvero che dopo la nascita prematura del figlio G__________, avvenuta il 7 marzo 2011, CO 1 è rimasta in ospedale accanto al figlio fino al 15 aprile 2011 (cfr. doc. D) e per ciò ha chiesto e ottenuto che le indennità di maternità le fossero versate dal giorno in cui il figlio è rientrato a casa, non sono contestati. Ciò premesso occorre esaminare se vi è stata un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore.

                                      

                                  a)  Giusta l'art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di tre mesi (cpv. 1). Il lavoratore ha diritto a percepire il salario per almeno tre settimane nel primo anno di servizio, poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (cpv. 2). Per l'art. 324a cpv.3 CO il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.

 

                                  b)  Il 1° luglio 2005 sono entrate in vigore le norme sulle indennità di maternità (art. 16b segg. LIPG), le quali prevedono, in particolare, che il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1) e che in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità le sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa (cpv. 2). Contemporaneamente è stata adottata la nuova versione dell'art. 324a cpv. 3 CO, sopprimendo il termine “puerperio”. Dal Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale risulta che l'adeguamento di questa norma è dovuto al fatto che “nell'economia privata la lavoratrice ha diritto per un tempo limitato al versamento del salario se un motivo inerente alla sua persona – come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, gravidanza o puerperio – le impedisce di lavorare. Poiché il diritto all'indennità durante il congedo di maternità è ora disciplinato dalla LIPG, l'art. 324a capoverso 3 CO non si applica più al periodo seguente il parto ed è adeguato: si limita ora a disciplinare l'assenza dal lavoro dovuta alla gravidanza della lavoratrice.” (FF 2002 pag. 6742).

 

                                  c)  In concreto, si pone la questione del versamento del salario durante il periodo del differimento delle indennità di maternità, ovvero sapere se in questo caso il datore di lavoro resta tenuto a corrispondere le prestazioni in caso di impedimento del lavoratore (art. 324a cpv. 1 CO). E ciò, a maggior ragione, se si pensa che durante questo lasso di tempo la madre può effettivamente subire “lacune di reddito a causa del divieto di lavorare previsto dalla legge sul lavoro durante le otto settimane successive al parto: durante questo periodo non è infatti sempre garantito il versamento del salario” (FF 2002 pag. 6738). Allo stato attuale non consta che il Tribunale federale si sia espresso sulla questione.

 

                                  d)  Ora, secondo una parte della dottrina, la volontà del legislatore, era quella di non escludere l'applicazione degli art. 324a e 324b CO nei casi in cui l'assicurazione maternità obbligatoria non versi alcuna prestazione alla lavoratrice. Anzi, secondo loro, parrebbe invece che il legislatore, senza prendere in considerazione questi casi particolari, sia partito dall'idea che durante il congedo maternità di 14 settimane previsto dall'art. 329f CO sia sempre garantito un reddito alla madre grazie al versamento delle indennità di maternità e che il riferimento al “puerperio” nell'art. 324a cpv. 3 CO non avesse quindi più alcun senso. La volontà del legislatore era così quella di mantenere l'impedimento al lavoro legato al parto nel campo di applicazione degli articoli 324a e 324b CO e che la soppressione del riferimento al “puerperio” all'art. 324a cpv. 3 CO avesse il solo scopo di epurare il testo legale (Bruchez, La nouvelle assurance-maternité et ses effets sur le droit du contrat de travail in: SJ 2005 II 247, pag. 267; cfr. anche Port-mann in: Basler Kommentar, OR I, 5ª edizione, n. 41 ad art. 324a; Streiff/von Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ª edizione, n. 16 ad art. 324a e n. 8 ad art. 329f; Subilia, La nouvelle loi sur les allocations pour perte de gain et maternité in: PJA 2005 pag. 1475 e seg.; Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 216; Duc, Assurance-maternité, questions choisies in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils: recueil de travaux en honneur du Professeur Susette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 226; Rudolph, Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Aufschub der Mutterschaftsentschädigung infolge Spitalaufenthalt des neugeborenen Kindes (Art. 324a OR, Art. 16c EOG, 24 EOV) in: ARV 2013 pag. 235).

                                 

                                  e)  Dal canto suo per Aubert (Commentaire romand du Code des obligations I, 2ª edizione, n. 24. ad art. 324a CO) lo stralcio del termine “puerperio” dovrebbe avere quale conseguenza la liberazione del datore di lavoro da qualsiasi obbligo legale, non essendo concepibile far rientrare sotto l'art. 324a cpv. 1 CO una fattispecie espressamente soppressa. Ancorché poco soddisfacente, secondo l'autore, questo sarebbe il prezzo da pagare con l'introduzione delle indennità di maternità, le quali tutto sommato migliorano la situazione delle donne.

 

                                  f)  Per quanto concerne la dottrina citata dalla reclamante, Vischer (Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005) asserisce bensì che di principio l'assicurazione maternità sostituisce l'obbligo di pagare il salario del datore di lavoro in caso di puerperio (pag. 39) e per questa ragione tale termine è stato eliminato dall'art. 324a cpv. 3 CO (pag.135). D'altra parte, egli ammette l'applicazione dell'art. 324a CO nell'ipotesi in cui la lavoratrice non adempia alle condizioni di cui all'art. 16b cpv. 1 LIPG (pag.136), ma nulla dice in merito all'applicazione di tale disposizione in caso di differimento del congedo maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG. Anche per Streiff/von Kaenel (Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6ª edizione, pag. 292 ) di principio l'assicurazione maternità sostituisce l'obbligo di pagare il salario del datore di lavoro in caso di puerperio. Sennonché per gli stessi autori durante il periodo dopo il parto, l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'art. 324a CO permane sia qualora la dipendente non abbia diritto all'assicurazione maternità, sia qualora chieda il rinvio del congedo maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 16 ad art. 324a OR e n. 8 ad art. 329f OR).

 

                                  g)  Visto quanto precede, che di principio l'assicurazione maternità sostituisca l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario in caso di puerperio è indubbio. La dottrina considera però, in modo pressoché unanime, che se una lavoratrice non adempie le condizioni per ottenere le indennità di maternità in virtù della LIPG, il datore di lavoro deve versare il salario. Nemmeno gli autori citati dalla reclamante sostengono altro mentre l'opinione di Aubert rimane isolata. Ne segue che coerentemente anche in caso di differimento del versamento delle indennità di maternità, lasso di tempo in cui la madre non percepisce alcuna indennità, essa mantiene il diritto al salario donde l'obbligo legale del datore di lavoro di versarlo (cfr. per tutti: Portmann, op. cit., n. 41 ad art. 324a; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 11 ad art. 324b CO; analogamente Corte d'appello del Canton Ginevra sentenza C/17092/2007-3 del 17 ottobre 2008, consid. 2, pubblicata in: JAR 2009 pag. 522.)

 

                                  h)  Ciò posto, considerato che CO 1 non poteva essere occupata durante le otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3 LL) e che la malattia del proprio bambino può costituire per un lavoratore un caso particolare di impedimento al lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO (Longchamp in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 13 ad art. 324a CO), l'applicazione del diritto da parte del Pretore non può definirsi erronea. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.

 

                             7.  La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 150.–.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.