Incarto n.
16.2013.12

Lugano

21 luglio 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2013 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro la sentenza emessa il 21 febbraio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 66/11/2012 (disconoscimento di debito) promossa con petizione 17 marzo 2011 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 23 agosto 2007 RE 1 ha sottoscritto con la società m__________ di __________ un contratto per la realizzazione e la messa in funzione di una pagina web nell'elenco delle imprese su internet gestito da quest'ultima. Il contratto stabiliva una durata di 5 anni e un prezzo di fr. 760.– più IVA annui, somma pagabile in due rate di fr. 1900.– più IVA, la prima al momento dell'emissione della bozza/fattura e la seconda il 23 agosto 2008. Per ogni sollecito di pagamento era inoltre previsto un costo aggiuntivo di fr. 50.–. Il 7 luglio 2008 m__________ ha ceduto le sue pretese verso la committente a CO 1, la quale l'11 gennaio 2010 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 4088.80 più interessi al 6% dal 6 gennaio 2008 a titolo di “iscrizione internet”, oltre a tasse e spese e a fr. 40.– di “credito accessorio”, fr. 499.– di “risarcimento a titolo di mora (sec. art. 106 CO)” e fr. 210.– di “costi finora accumulati”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                               

                            B.  Adito il 1° dicembre 2010 dalla CO 1, con sentenza 28 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla RE 1 al citato precetto esecutivo limitatamente a fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2008.

 

                            C.  Il 17 marzo 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti Giudice di pace del Circolo di Lugano Est per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2008 e la conferma definitiva dell'opposizione da lei interposta al predetto PE. All'udienza del 4 settembre 2012, indetta per la discussione, l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande. Statuendo il 21 febbraio 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione interposta al sopraccitato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'attrice.

 

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013, in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di accogliere la petizione. Con decreto del 12 marzo 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 22 febbraio 2013, di modo che il reclamo introdotto l'11 marzo 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

 

                             3.  Il Giudice di pace ha respinto la petizione, considerando che “l'attrice non ha addotto in concreto prova alcuna a dimostrazione del fatto asserito in sede di petizione ossia di aver debitamente segnalato: - l'errata indicazione da parte della ditta m__________, __________ del numero dell'utenza telefonica secondaria della parte istante sulla pagina web nell'elenco delle imprese; - la circostanza che il comune politico di domicilio della ditta qui istante era, in un momento successivo a quello dell'incarico alla suddetta m__________, diventato Lugano, a seguito dell'aggregazione, compito, questo della correzione, che incombeva primariamente alla ditta istante e committente e non certo alla ditta esecutrice del lavoro affidatole.”

 

                             4.  Nel reclamo RE 1 lamenta una violazione dell'art. 82 CO, rimproverando al primo giudice di non avere accertato che m__________ non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali che le incombevano poiché aveva omesso di indicare nella pagina web commissionatale il proprio numero di telefono principale, benché questo fosse indicato nella bozza di stampa da lei approvata. Essa le rimprovera inoltre di non avere aggiornato il funzionamento della piattaforma informatica per fare in modo che le società con sede in comuni aggregatisi con __________ apparissero come ditte di questa città.

 

                                  a)  Ora, giusta l'art. 82 CO chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, almeno che per tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. Tale disposizione accorda al debitore un'eccezione dilatatoria, che è definita un'eccezione di inadempimento contrattuale (exceptio non adimpleti contractus), che permette di paralizzare momentaneamente l'esercizio del diritto del creditore e di trattenere la prestazione reclamata da quest'ultimo fino all'esecuzione o all'offerta di esecuzione della controprestazione (sentenza del Tribunale federale 4A_361/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 3.1 con riferimenti; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 656). Siffatta eccezione presuppone, oltre all'esistenza di un contratto bilaterale, che le prestazioni siano esigibili e che il creditore non abbia eseguito o offerto di eseguire la propria prestazione (Hohl in: Commentaire romand du Code des obligations I, 2a edizione, n. 5 segg. ad art. 82 CO).

 

                                  b)  Nella fattispecie, è incontestato che la pagina web commissionata dalla reclamante non indicasse il suo numero telefonico principale, ma solo quello secondario (cfr. doc. H e doc. J) e che il sito web gestito da m__________ non permettesse di trovare la ditta reclamante inserendo quale oggetto della ricerca “RE 1” e come luogo “__________” anziché “__________” (cfr. doc. K). Ora, è indubbio che il contratto stipulato il 23 agosto 2007 con m__________ imponeva alla committente di controllare le bozze di stampa della pagina web e di indicare “per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della prima bozza di stampa proposte di modifiche scritte” (art. 2), senza che lo stesso le imponesse di verificarne nel sito la correttezza della successiva realizzazione. Resta il fatto che l'eccezione di inadempimento contrattuale presuppone che la controparte non abbia già adempiuto o offerto di adempiere il contratto ed è improponibile se il debitore può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i difetti, poiché in tal caso il creditore ha normalmente già eseguito la sua prestazione (Hohl, op. cit. n. 6 ad art. 82 CO). E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che la contestata pagina web non sia stata realizzata e messa in funzione, ma anzi, le stampe della citata pagina internet da lei prodotte per dimostrare le gravi violazioni contrattuali che a suo dire giustificherebbero l'applicazione dell'art. 82 CO, provano l'esecuzione del contratto da parte di m__________. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                             5.  La reclamante ribadisce che pur avendo sollevato già in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione la problematica del mancato aggiornamento dei criteri di ricerca a seguito dell'aggregazione di __________ con __________, la controparte non vi ha posto rimedio. A suo parere, anche ammettendo come stabilito dal giudice che fosse suo compito segnalare l'avvenuta aggregazione di __________ con __________, “erra il giudice di prime cure ad ammettere integralmente il credito in oggetto. Egli avrebbe semmai dovuto ammettere – al massimo e operando una eventuale riduzione supplementare a causa dell'innegabile danno all'immagine patito dalla ricorrente – il corrispettivo pro-rata, risultando a partire dal 28 febbraio incontrovertibilmente provata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di m__________”.

 

                                  Ora, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice l'attrice non ha mai fatto valere una riduzione del credito fatto valere dalla controparte, la reclamante non quantifica né dimostra la pretesa (Chaix in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 74 ad art. 368 CO). Per di più nella misura in cui essa non si confronta con l'argomentazione del primo giudice, secondo cui la committente non ha dimostrato quando ha segnalato all'appaltatore i difetti, essa è privata dei diritti di garanzia per difetti previsti dall'art. 368 CO (art. 370 cpv. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 367 CO con rinvio ai n. 22 segg. ad art. 370; Zindel/ Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 21 ad art. 370 CO). In virtù di quale fondamento giuridico la reclamante basa la sua pretesa rimane così un mistero, un giudizio in equità non entrando in linea di conto. Al proposito il reclamo si rivela infondato.

 

                             6.  La reclamante sostiene poi che “trattandosi di un contratto qualificabile come appalto” può ricusare l'opera ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO e rifiutare di pagare la mercede. Per tacere del fatto che anche questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), già si è detto che avendo tacitamente accettato l'opera (art. 370 cpv. 1 CO), la reclamante non può più valersi dei diritti di garanzia per difetti. Al riguardo non occorre dilungarsi. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

 

                             7.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

 

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.