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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo 4 aprile 2013 presentato da
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 3 aprile 2002 RE 1 ha chiesto alla CO 1, istituto bancario presso il quale è stato dipendente fino al 28 febbraio 2009, il rilascio di una carta di credito __________ sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente emissione della carta di credito. Dall'utilizzo di questa è risultato uno scoperto di fr. 5114.15 (importo comprensivo di
fr. 60.40 d'interessi già maturati), il cui pagamento è stato sollecitato senza esito con scritto 6 giugno 2011.
Il 14 luglio 2011 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza 10 novembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5114.15 oltre interessi del 15% su fr. 5053.75 dal 17.06.2011, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 10 gennaio 2012, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, rimproverando alla controparte di aver disatteso la legge federale sul credito al consumo, donde la decadenza della possibilità di far valere il credito in questione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo del 5 marzo 2012 il convenuto ha confermato la sua posizione, mentre nel proprio allegato del 6 marzo 2012 l'istante ha riaffermato le sue domande.
C. Statuendo il 27 marzo 2013 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 5114.15 oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.
D. Con reclamo 4 aprile 2013, RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto a torto il contratto di carta di credito non soggetto alla legge federale sul credito al consumo. Il 21 aprile 2013 RE 1 ha chiesto di essere esonerato dal versamento di un anticipo per le spese processuali presumibili. Il reclamo non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), in una controversia con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 27 marzo 2013. Introdotto il 4 aprile 2013, il reclamo è tempestivo.
2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso
un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
4. Secondo il Pretore aggiunto le parti, sottoscrivendo la richiesta di credito 3 aprile 2002, hanno concluso un contratto di carta di credito. E non avendo RE 1 contestato entro trenta giorni l'estratto conto inviatogli il 3 giugno 2011, come stabilito dal punto 4 delle condizioni generali valide dal 1° aprile 2002,
egli ha ritenuto che il convenuto avesse il suo corrispondente debito nei confronti della banca. Quanto all'applicabilità della legge sul credito al consumo del 23 marzo 2001, il primo giudice ha ritenuto che il contratto in questione, stipulato nel mese di
aprile 2002, non vi era soggetto poiché tale legge regolamenta unicamente i contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2003.
5. Di diverso avviso RE 1, il quale rimprovera al primo giudice di non avere ammesso l'applicabilità della legge federale sul credito al consumo al contratto in questione, il quale è stato bensì stipulato prima della sua entrata in vigore, ma è stato successivamente modificato per conformarsi alla legge in vigore. Egli censura così il fatto che il Pretore non ha sanzionato il comportamento della banca, la quale pur essendo a conoscenza del peggioramento della sua situazione finanziaria non ha proceduto al riesame della sua capacità creditizia. Ciò, epiloga, avrebbe comportato la perdita del credito concesso.
6. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sul credito al consumo del 23 maggio 2001 (LCC, RS 221.214.1). Tale legge non contiene alcuna disposizione transitoria, sicché tornano applicabili i principi generali stabiliti dagli art. 1 e segg. del Tit. fin. CC (cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, pag. 181, n. 1222). Per l'art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del codice civile sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). In concreto, in esito a una richiesta del 3 aprile 2002, CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito __________ (doc. A) per l'utilizzo della quale facevano stato le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 (doc. B). È pacifico che a quel momento la nuova versione della legge sul credito a consumo non era applicabile.
Il reclamante sostiene, invero, che con il periodico adeguamento delle condizioni generali è venuto in essere un nuovo contratto donde l'applicazione della nuova versione della legge sul credito al consumo. L'allegazione è nuova e di per sé irricevibile (sopra consid. 2). Sia come sia, è vero che nell'aprile del 2009 l'istituto bancario ha sostituito la carta di credito ma non l'unità di fatturazione (istanza pag. 3), circostanza non contestata dal convenuto. È possibile altresì che la banca abbia adattato nel tempo le condizioni generali. Sennonché l'applicazione di una nuova versione di condizioni generali a una relazione contrattuale esistente non costituisce di per sé una nuova relazione contrattuale tra la banca e il cliente, salvo che i cambiamenti introdotti nelle nuove disposizioni delle condizioni generali siano importanti (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ª edizione, pag. 115). Tanto più che le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 contenevano una clausola di “adattamento”, ovvero il diritto della banca di modificare le condizioni generali, le quali, senza contestazioni da parte del richiedente entro trenta giorni, erano considerate come approvate (doc. B, punto 9).
Il reclamante pretende che con la riduzione del tasso d'interesse dal 18% al 15% e del pagamento minimo mensili il contratto si sia modificato. Ora, per tacere del fatto che l'argomentazione è, una volta di più, nuova e quindi irricevibile, le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 contemplano già un tasso d'interesse del 15% e il pagamento minimo del 5% del saldo totale della fattura o almeno fr. 100.– (doc. B, punto 5). In tali circostanze la relazione contrattuale tra le parti era sempre retta dal contratto originario. Ne discende che l'accertamento del Pretore aggiunto, secondo cui la legge entrata in vigore il 1° gennaio 203 non è applicabile alla fattispecie non può essere considerato manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
7. Le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.