Incarto n.
16.2013.24

Lugano

31 luglio 2013/sdb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire nella causa IU.2009.3 (risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 2 settembre 2009 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

 

 

 

 

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 27 maggio 2013 presentato da RE 1 nei confronti del

 

                                         CO 1;

 

 

                                         premesso che con istanza 2 settembre 2009 RE 1 ha convenuto TERZ 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera chiedendo il pagamento di fr. 2823.65 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2009, a titolo di risarcimento dei danni causati al cruscotto della propria vettura in seguito alla posa di un navigatore __________ acquistato presso la convenuta;

 

                                         rammentato che all'udienza del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;

                                         ricordato che, ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a produrre il 6 maggio 2011 conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro posizioni;

 

                                         osservato che in seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti così interpellate con ordinanza 22 agosto 2011, hanno dichiarato di rinunciare il 25 agosto 2011 a un nuovo dibattimento finale;

 

                                         preso atto che con reclamo per ritardata giustizia del 27 maggio 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di emanare al più presto la sentenza instando altresì per il gratuito patrocinio;

 

                                         accertato che con sentenza 28 giugno 2013 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 400.– a carico dell'istante tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili;             

 

                                         considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

 

                                         rilevato che nella fattispecie il tempo impiegato (oltre 20 mesi) per emanare la sentenza appare manifestamente eccessivo sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere accolto;

 

                                         ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;

 

                                         posto che quanto alle ripetibili, nell'ambito di un reclamo per denegata giustizia lo Stato può essere tenuto a rifondere adeguate ripetibili al reclamante vittorioso, analogamente a quanto avviene dinanzi al Tribunale federale (sentenza 5A_154/2012 del 22 marzo 2012, consid. 3);

 

                                         stabilito che, in concreto, si giustifica così riconoscere alla reclamante un'adeguata indennità, ciò che rende la domanda di gratuito patrocinio priva d'oggetto ;

 

 

Per questi motivi,

 

 

decreta:                   1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.

 

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–;

–;

–;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

                                        

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.