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Incarto n. |
Lugano 17 gennaio 2014/jh
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 18 dicembre 2012 presentato da
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CO 1 e CO 2 (patrocinate dall'avv. PA 1); |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 10 settembre 2009 i
coniugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 e CO 2 un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di queste ultime ad __________.
La pigione pattuita ammontava a
fr. 1530.– mensili. La locazione è iniziata il 1° ottobre 2009 e poteva essere
disdetta con preavviso di tre mesi, con effetto al 30 settembre, la prima volta
il 30 settembre 2012. Il 3 ottobre 2011 le
locatrici hanno notificato separatamente agli inquilini la disdetta del
contratto di locazione per il 30 settembre 2012, non contestata dai conduttori.
Fissato per il 2 ottobre 2012 “l'appuntamento per la consegna dell'appartamento
e il relativo controllo dello stesso”, RE 1 e RE 2 hanno comunicato alle
locatrici di non poter riconsegnare l'appartamento entro la fine del mese, “non
avendo ancora trovato una sistemazione”.
B. Con istanza 5 ottobre 2012 CO 1 e CO 2 si sono rivolte al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, perché ordinasse a RE 2 e RE 1 la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle loro osservazioni del 30 ottobre 2012 i convenuti hanno comunicato di avere trovato un appartamento e che le proprietarie erano disposte a lasciare loro l'appartamento fino alla fine del mese di novembre 2012. Con scritto 5 novembre 2012 le istanti hanno confermato di acconsentire al fatto che i convenuti lasciassero l'appartamento per la fine del menzionato mese e, nell'ipotesi che ciò non fosse avvenuto, esse hanno ribadito la loro richiesta di immediata espulsione dei convenuti. Il 13 dicembre 2012 le istanti hanno comunicato l'avvenuta consegna il 10 dicembre 2012 dell'appartamento da parte dei convenuti. Con decisione 14 dicembre 2012 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli e ha posto le spese giudiziarie di fr. 200. a carico in solido dei convenuti, tenuti a rifondere alle istanti fr. 400. per ripetibili.
C. Il 18 dicembre 2012 i convenuti sono insorti contro il dispositivo concernente l'attribuzione di ripetibili della citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di non attribuire nessuna indennità alla controparte. L'atto non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il reclamo, indirizzato alla Pretura di Locarno Campagna, è stato trasmesso al Tribunale d'Appello e attribuito a questa Camera, la quale esamina d'ufficio l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC). Ora, la causa divenuta priva di oggetto è stralciata dai ruoli dal giudice (art. 242 CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133, consid. 1.2 con riferimenti). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 242 pag. 1069 in alto).
L'impugnazione autonoma delle spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare nondimeno ch'esso non sia irricevibili o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione.
2. Il Pretore, informato con scritto 13 dicembre 2012 dalle istanti dell'avvenuta riconsegna dell'ente locato da parte dei convenuti, ha stalciato la causa dei ruoli, essendo la stessa divenuta senza oggetto (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 23 ad art. 241) e, considerandoli soccombenti, ha posto a carico dei convenuti gli oneri processuali di fr. 200.– e le ripetibili di fr. 400.–. I reclamanti contestano l'addebito di ripetibili rilevando che CO 1, informata del reperimento di un nuovo alloggio per la fine di novembre, aveva assicurato loro che “avrebbe avuto pazienza per altri 2 mesi”. Asseriscono inoltre che le locatrici, al corrente del fatto che l'appartamento serviva loro ancora un anno per potere fare completare la scuola al proprio figlio, avrebbero dichiarato che “non ci sarebbero stati problemi a rinnovare per un altro anno, ma sono mancate alla parola data”.
a) Ora, le spese giudiziarie, che comprendono le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 let. b e cpv. 3 CPC) sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). In forza del rinvio di cui all'art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), nel Canton Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), che si applica anche ai rappresentanti professionali ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC.
b) In concreto, i reclamanti, che non contestano la loro soccombenza, non spiegano perché le istanti avvalsesi di un patrocinatore non avrebbero diritto all'indennizzo previsto in caso di vittoria (art. 106 cpv. 1 CPC). Certo, le istanti avrebbero potuto transigere sulla pretesa, ma ancora con la richiesta di stralcio della procedura esse hanno rivendicato un'indennità per ripetibili (cfr. lettera del 13 dicembre 2012). Non vi sono inoltre motivi d'equità che giustificano la rinuncia all'addebito, le istanti hanno comunque dovuto adire il giudice per riottenere l'uso dell'ente locato, il prolungo della locazione essendo intervenuto pendente causa (cfr. doc. G). Si aggiunga che per una valore litigioso di fr. 4590.– (pigione di fr. 1530.– per tre mesi, ovvero da ottobre 2012 alla riconsegna dell'ente locato in dicembre 2012), l'indennità in favore della parte vincente sarebbe variata tra fr. 688.– e fr. 1147.– (15%-25%: art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Anche tenendo conto del fattore di riduzione dell'art. 13 cpv. 2 del regolamento, la causa non essendo terminata con un giudizio di merito, l'indennità di fr. 400.– risulta adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore dell'istante (redazione dell'istanza del 5 ottobre 2012 e degli scritti 5 novembre e 13 dicembre 2012). Ne segue che nessun riproverei può essere mosso al Pretore, donde la reiezione del reclamo.
3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità alle controparti, alle quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.