Incarto n.
16.2013.31

Lugano

4 settembre 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Pellegrini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 18 luglio 2013 presentato da

 

 

RE 1,  e

RE 2, 

(patrocinati dall'avv. PA 1, )

 

 

contro la decisione 10 luglio 2013 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2013.511 (espulsione del conduttore) promossa con istanza dell'11 giugno 2013 da

 

 

 

CO 1, 

(rappresentato dalla PA 2, );

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 13 maggio 2005 RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo ad __________. La pigione pattuita ammontava a fr. 2100.– mensili, indicizzati a partire dal secondo anno di locazione, oltre a fr. 100. mensili di forfait per le spese accessorie. La locazione è iniziata il 1° aprile 2005 e poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, con effetto al 31 marzo, la prima volta il 31 marzo 2012.

                                         Il 13 marzo 2013 il locatore ha inviato ai conduttori una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandoli a pagare entro il 12 aprile 2013 la pigione del mese di marzo e le spese per complessivi fr. 2625.. Non avendo i conduttori provveduto ad alcun versamento, il 18 aprile 2013 CO 1 ha notificato separatamente a RE 1 e RE 2 su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per il 31 maggio 2013. Il 5 giugno 2013 egli ha assegnato ai conduttori un ultimo termine al 7 giugno 2013 per versare tutti gli arretrati di pigione e spese accessorie nel frattempo maturati, ingiungendo la riconsegna dell'ente locato lo stesso giorno in caso di mancato pagamento. I conduttori non hanno provveduto al saldo dell'importo scoperto, né alla riconsegna dell'ente locato entro la scadenza indicata.

                                          

                                  B.   Con istanza 11 giugno 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di ordinare a RE 1 e a RE 2 la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle loro osservazioni 8 luglio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza, chiedendo, in via principale, di annullare la procedura per vizio di forma e di convocare le parti per un tentativo di conciliazione e, in via subordinata, di “accordare il tempo necessario ai convenuti affinché possano trovare un'altra soluzione abitativa adeguata”. Statuendo il 10 luglio 2013 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti di mettere a disposizione dell'istante l'appartamento entro il 29 luglio 2013. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.

                                        

                                  C.   Con reclamo 18 luglio 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento per mancato tentativo di conciliazione e in via subordinata la sospensione. Con decreto del 22 luglio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha indicato il valore litigioso in fr. 5220.– donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti l'11 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 21 luglio 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 18 luglio 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso

                                         un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

 

                                   3.   Secondo il Pretore l'istante aveva introdotto una procedura sommaria per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) nella quale è escluso il tentativo di conciliazione. Egli ha poi stabilito che in mancanza di contestazioni da parte dei convenuti sulla mora, sulla fondatezza della disdetta straordinaria giusta l'art. 257d CO e sulla mancata riconsegna dell'ente alla scadenza impartita, si era in presenza di fatti incontestati e di una situazione giuridica chiara, donde la possibilità di ordinare l'espulsione dei conduttori dall'ente locato con la procedura prevista dall'art. 257 CPC. Il primo giudice ha infine ritenuto che ove si volesse considerare la presa di posizione dei convenuti come una richiesta di protrazione della locazione, essa sarebbe manifestamente tardiva e comunque priva di fondamento nel merito.

 

                             4.   I reclamanti lamentano nuovamente il fatto che la procedura di espulsione non sia stata preceduta da un tentativo di conciliazione. A torto. In concreto, i convenuti non contestano il fatto che l'istante abbia promosso un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla base dell'art. 257 CPC. Ciò premesso, contrariamente all'espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, promossa con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), ove un tentativo di conciliazione previo va esperito, nella procedura a tutela dei casi manifesti ciò non è richiesto (art. 198 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_585/2011 del 7 novembre 2011, consid. 3a; II CCA, sentenza inc. 12.2011.74 del 9 giugno 2011, consid. 4). Il Pretore non è dunque incorso in un'errata applicazione del diritto.

 

                                   5.   I reclamanti chiedono, poi, di prorogare il termine di uscita dall'abitazione fino al 28 febbraio 2014 e di ordinare ai servizi sociali preposti di assisterli nella ricerca di una nuova soluzione abitativa adeguata per la loro famiglia. Intesa come protrazione della locazione, la richiesta non può essere accolta poiché esclusa nel caso in cui la disdetta sia stata notificata, come in concreto, per mora dei conduttori (art. 272a cpv. 1 lett. a CO). Quanto all'intervento dei servizi sociali, a prescindere dal fatto che la questione esula dalle competenze di questa Camera, l'assistenza di tali enti può essere direttamente chiesta dagli interessati.

 

                                   6.   Le ulteriori obiezioni sollevate dai reclamanti – le difficoltà di trovare in breve tempo una nuova e analoga soluzione abitativa ad __________, i problemi di frequentazione scolastica della figlia dovuti a un eventuale cambiamento di domicilio, l'inopportunità dello sfratto considerata la situazione economica, psicologica ed emotiva dei reclamanti – non ostano, con ogni evidenza, al legittimo diritto conferito al locatore di chiedere l'espulsione di un conduttore in mora. Per di più, in concreto alla diffida di pagamento del 13 marzo 2013, con la quale il locatore ha assegnato ai conduttori un termine fino al 12 aprile 2013 per saldare la pigione arretrata del mese di marzo e le spese, è seguita il 18 aprile 2013 la disdetta notificata su modulo ufficiale per il 31 maggio 2013 e la fissazione di un ulteriore termine al 7 giugno 2013 per versare tutti gli arretrati di pigione e spese accessorie nel frattempo maturati o riconsegnare l'appartamento. I conduttori, che non contestano la validità della disdetta né l'esistenza di pigioni arretrate, hanno così già beneficiato di un lasso di tempo per ricercare una nuova sistemazione e non possono pretende di rimanere in un' abitazione senza causa impedendo così al locatore di mettere a frutto la sua proprietà. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

 

                                   7.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1                CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo                   formato oggetto di notifica all'istante.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  , ;

– , .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.