Incarto n.
16.2013.32

Lugano

21 agosto 2014/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 30 luglio 2013 presentato da

 

 

RE 1

(patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 2

)

 

 

contro la decisione emessa il 4 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 1/2013 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 22 novembre 2012 da

 

 

 

CO 1 (Como)

(rappresentata dall'RA 1);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 18 maggio 2010 CO 1 è stata assunta come venditrice in un negozio di abbigliamento gestito a __________ dalla società RE 1. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva uno stipendio lordo orario di fr. 15.40. Il 23 aprile 2012 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il successivo 30 luglio a causa della cessazione dell'attività. Il pomeriggio del 6 giugno 2012 CO 1 ha lasciato il posto lavoro producendo in seguito un certificato medico del medesimo giorno in cui il dott. G__________, specialista in patologia della riproduzione umana, ha attestato un'inabilità al lavoro per malattia dal 6 giugno al 30 giugno 2012. L'11 giugno 2012 RE 1 ha rimproverato alla dipendente di avere abbandonato il 6 giugno 2012 l'impiego in seguito a una discussione, le ha comunicato di prendere atto della sua decisione di concludere con effetto immediato il rapporto di lavoro e di ritenere conclusi i sui obblighi nei suoi confronti. La lavoratrice ha contestato, il 18 giugno 2012 di avere abbandonato il posto di lavoro, inviando poi il 1° luglio 2012 un secondo certificato in cui il medico curante attestava la persistente inabilità al lavoro fino al 25 luglio 2012. In esito a una visita medica organizzata dalla __________, il 27 luglio 2012 il dott. L__________ ha attestato l'inabilità lavorativa di CO 1 dal 6 giugno al 31 luglio 2012. La dipendente, ritenendo la fine del contratto posticipata di un mese in applicazione dell'art. 336c CO, ha chiesto il pagamento del salario fino al 31 agosto 2012, senza esito.

 

                            B.  Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Balerna l'autorizzazione ad agire, il 22 novembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2086.35 lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012 quale stipendio del mese di agosto 2012. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Le parti, ottenuto dal Giudice di pace il consenso di poter replicare e duplicare per iscritto, di comune accordo hanno rinunciato al dibattimento, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Statuendo il 4 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all'attrice fr. 2086.35 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012 e un'indennità di fr. 100.–. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.

 

                            C.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2014 chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la petizione e, a titolo sussidiario, di condannare l'istante a versarle un'indennità di fr. 560.– oltre interessi dal 1° agosto 2012 sulla base dell'art. 337d cpv. 1 CO. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori della convenuta l'8 luglio 2013. Introdotto il 30 luglio 2013, il reclamo è tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

 

                             3.  Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato sulla base dei certificati medici del dott. G__________, confermati dal medico di fiducia dell'assicurazione __________, che l'attrice aveva provato la propria inabilità lavorativa e ha rimproverato alla convenuta di non avere fornito elementi sufficienti per mettere in dubbio tali referti. Egli ha poi rilevato che in un primo tempo la datrice di lavoro aveva accettato l'assenza per malattia della dipendente tanto da avvisare la propria assicurazione. Il primo giudice ha pertanto ritenuto “integralmente applicabili le norme dell'art. 336 del CO" ritenendo così che il rapporto di lavoro “sia da considerarsi rescisso per il 31 agosto 2012”, donde l'accoglimento dell'azione.

 

                             4.  Per la reclamante, la conclusione del primo giudice secondo cui il rapporto di lavoro è terminato il 31 agosto 2012 è frutto di un accertamento dei fatti manifestamente errato e un'errata applicazione del diritto. A suo dire se il primo giudice non si fosse arbitrariamente limitato all'esame dei certificati medici prodotti dalla lavoratrice, avrebbe accertato che il 6 giugno 2012 essa aveva abbandonato ingiustamente il posto di lavoro. Ritiene pertanto che a partire da questa data la lavoratrice non può pretendere nulla. La reclamante contesta inoltre l'adeguatezza dei certificati medici presentati dall'attrice a dimostrare la malattia e ritiene ininfluente il fatto che il medico di fiducia della propria assicurazione ne abbia confermato l'incapacità lavorativa fino al 31 luglio 2012, in quanto la visita di controllo è stata effettuata solo il 27 luglio 2012 e “può anche essere che l'attrice si sia ammalata, ma non di certo il 6 giugno 2012”.

                                                                  

                             5.  a)  L'onere della prova di un'incapacità lavorativa spetta al lavoratore, il quale ricorrerà il più sovente a un certificato medico. Questo non deve indicare la diagnosi – coperta dal segreto medico – ma attestare l'incapacità al lavoro precisandone il tasso e la durata e informare se si tratta di un incidente, di malattia o di gravidanza (Wyler, Droit du travail, 2a edizione, pag. 224). Un certificato medico non è tuttavia un mezzo di prova incontrovertibile e il datore di lavoro può contestarne l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo – e dimostrando – circostanze suscettibili di inficiarne la validità (sentenze del Tribunale federale 4A_289/2010 del 27 luglio 2010, consid. 3.2; 4A_427/2009 del 28 luglio 2009, consid. 3.1.3). Il comportamento del salariato e le circostanze in seguito delle quali l'incapacità al lavoro è stata asserita possono in particolare inficiare un'attestazione medica. Tuttavia, anche se la portata probatoria di un certificato medico non è assoluta, la contestazione della sua veridicità presuppone dei seri motivi (sentenza del Tribunale federale 1C_64/2008 del 14 aprile 2008, consid. 3.4 con riferimenti; Wyler, op. cit., pag. 224).

                                 

                                  b)  Nel caso concreto, l'attrice ha prodotto due certificati redatti dal dott. G__________: il primo del 6 giugno 2012 attestante la sua inabilità al lavoro per malattia dal 6 giugno al 30 giugno 2012; il secondo, del 29 giugno 2012, comprovante la continuazione della malattia fino al 25 luglio 2012. Il dott. L__________, medico di fiducia dell'assicurazione collettiva perdita di guadagno della datrice di lavoro, ha sottoposto l'attrice a una visita di controllo il 27 luglio 2012 e ha confermato l'incapacità lavorativa per malattia fino al 31 luglio 2012. Tali documenti devono ritenersi formalmente validi e attestano, fino a prova del contrario, che la dipendente è stata malata dal 6 giugno al 31 luglio 2012. Ciò premesso l'attrice ha fatto fronte al proprio onere della prova e incombeva quindi alla convenuta confutare l'inabilità lavorativa.

 

                                  c)  Ora, è vero che i certificati non menzionavano la malattia di cui la lavoratrice soffriva né a quali indagini mediche questa era stata sottoposta. Tuttavia, come si è detto, tali indicazioni nemmeno dovevano figurare sul certificato medico (sopra consid. 5a), pena la violazione del segreto medico e una lesione della personalità del lavoratore contraria al disposto dell'art. 328 CO, salvo in caso in cui il medico fosse stato svincolato (sentenza II CCA inc. 12.2012.212 del 10 marzo 2014, consid. 3.3 con riferimenti). La lavoratrice ha inoltre accettato di sottoporsi il 27 luglio 2012 a un esame medico organizzato dall’assicurazione di cui la reclamante è affiliata, di modo che, non avendo opposto alcun rifiuto a passare una visita medica di controllo, non si può ritenere che vi sia stata l'ammissione del carattere poco serio del certificato prodotto (Wyler, op. cit., pag. 225). Il fatto che tale verifica sia avvenuta quasi due mesi dopo dall'insorgere della malattia non può essere rimproverato alla dipendente, la convenuta “che nutriva dubbiosità” non avendo chiesto immediatamente né domandato prima d'allora un secondo parere medico (sentenza II CCA inc. 12.2012.212 del 10 marzo 2014, consid. 4 con riferimenti; Wyler, op. cit., pag. 226).

 

                                  d)  Relativamente alle dichiarazioni scritte di M__________ (doc. 3) e di E__________ (doc. 4), esse non possono essere considerate già per il fatto che una dichiarazione testimoniale scritta, tranne casi estranei alla fattispecie, non ha valore probatorio (Trezzini in: Commentario dal Codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, art. 157 pag. 723). Né il primo giudice può essere rimproverato di non avere assunto le testimonianze delle autrici delle dichiarazioni e di M__________ M__________, per il fatto che la convenuta stessa ha comunicato al Giudice di pace, il 6 maggio 2013, di rinunciare all'udienza di discussione del 24 maggio 2013 “ritenendo che quanto già presentato con i memoriali sia sufficiente per dirimere la vertenza” e ha chiesto di fissare nel contempo alle parti un termine per presentare eventuali conclusioni scritte. Ciò che il primo giudice, sentita l'attrice, ha fatto. La convenuta ha pertanto rinunciato all'assunzione delle prove da lei offerte e non può pertanto dolersi ora della mancata assunzione di tali prove, poiché contrario al principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini, op. cit., art. 52 pag. 100).

 

                                  e)  È vero che la procura rilasciata dall'attrice al Sindacato il 6 giugno 2012 (doc. E nell'inc. di conciliazione) può destare qualche perplessità. Sennonché, per tacere del fatto che come ha spiegato il rappresentante dell'attrice vige “l'abitudine di mettere [sulla procura] la data in cui si è verificato un determinato evento” (replica 11 marzo 2013, pag. 2), questo solo elemento non basta per dimostrare che il 6 giugno 2012 la lavoratrice non fosse malata e che il certificato medico di quello stesso giorno fosse compiacente. Ne discende che l'accertamento del Giudice di pace, secondo cui l'attrice aveva provato di essere stata inabile al lavoro dal 6 giugno al 31 luglio 2012, escludendo in tal modo che l'attrice avesse lasciato il proprio impiego senza alcuna valida giustificazione non può ritenersi errato. E ciò tanto più se si pensa che la reclamante nemmeno si è confrontata con l'argomentazione del primo giudice secondo cui “almeno in un primo momento, aveva accettato che la signora CO 1 fosse assente per malattia in effetti aveva comunicato il caso alla propria assicurazione il 18 giugno 2012 e con lettera raccomandata 5 luglio comunicava che il pagamento della malattia era sospeso in attesa della ricezione del conteggio dell'assicurazione”.

 

                             6.  La reclamante rimprovera infine al primo giudice di non avere considerato che qualora la lavoratrice fosse stata effettivamente ammalata e i termini della disdetta fossero stati sospesi fino al 31 luglio 2012, il salario non le sarebbe dovuto fino alla fine del mese di agosto 2012, ma soltanto fino al 31 luglio 2012 poiché la dipendente, terminata la malattia, non ha ripreso il lavoro, ciò che costituisce un abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Tale argomentazione non può essere seguita per il fatto che la lavoratrice non avrebbe potuto offrire le sue prestazioni, la reclamante avendo ritenuto concluso il rapporto di lavoro (doc. B e doc. P).

 

                             7.  Visto quanto precede, è accertato che lavoratrice non ha ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro, la sua assenza per malattia essendo stata comprovata. L'attrice aveva diritto al salario fino al termine del periodo di disdetta, fermo restando che la disdetta ordinaria era già stata notificata per il 31 luglio 2012.

 

                                  a)  Secondo l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per in particolare 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza il periodo in cui vi è protezione è quello durante il termine di disdetta propriamente detto, che dev'essere calcolato a ritroso a partire dal termine finale per la disdetta (DTF 134 III 354, consid. 2 e 3; Tercier/ Favre/Eggimann, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685).

 

                                  b)  Nel caso in esame, essendo la lavoratrice nel secondo anno di servizio, il termine di preavviso contrattuale era di due mesi (art. 335c cpv. 1 CO). La disdetta ordinaria è stata notificata il 23 aprile 2012 per la fine del mese di luglio successivo. Calcolando a ritroso, il termine di disdetta comprendeva il periodo tra il 1° giugno e il 31 luglio 2012. Il termine di disdetta è però rimasto sospeso dal 7 giugno al 31 luglio 2012 a causa della malattia della lavoratrice e ha ripreso a decorrere il 1° agosto per 55 giorni, corrispondenti al periodo dal 7 giugno al 31 luglio 2011. Il termine così prolungato sarebbe giunto a scadenza il 24 settembre 2012 e, in virtù dell'art. 336c cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro si sarebbe pertanto posticipata al 30 settembre 2012 (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag. 548, n. 3686). La reclamante non può pertanto dolersi del riconoscimento della pretesa di salario fino al 31 agosto 2012. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

 

                             8.  La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avvocati e

–.

 

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.